Legge regionale n. 45 del 23 aprile 1990  ( Versione vigente )
"Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 26 luglio 1984, n. 33 e 10 dicembre 1984, n. 64 'Ulteriori norme per il calcolo del canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata concessi in locazione e del reddito di riferimento e per il contenimento dell'incidenza del canone sul reddito '".
(B.U. 02 maggio 1990, n. 18)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
All' art. 14 della legge regionale 26 luglio 1984, n. 33 , dopo il 6° comma, sono aggiunti i seguenti: "
Per gli assegnatari aventi redditi derivanti esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione e collocati nelle fasce comprese fra la A e la C del presente articolo, il canone di locazione, qualora eccedente, è ridotto al 9% del reddito annuo complessivo, esclusi gli abbattimenti previsti dall' art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 .
Definito come canone di gestione il prodotto del numero dei vani convenzionali per il costo unitario di gestione, costituito dalle quote b) e c) ex art. 19, D.P.R. 1035/72 , determinate annualmente dal Ministero dei LL.PP., il canone mensile per la fascia A non può comunque essere inferiore al 25% del canone di gestione, per la fascia B1 non inferiore al 50%, per la fascia B2 non inferiore al 75%, per la fascia B3 e C non inferiore al 100% del canone di gestione.
In ogni caso il canone minimo determinato in applicazione del comma precedente non può superare il canone soggettivo di cui al primo comma
".
Art. 2. 
1. 
All' art. 3 della legge regionale 26 luglio 1984, n. 33 , alla fine del penultimo periodo del 5° comma, dopo le parole "
esentasse
" sono aggiunte le seguenti parole: "
ad eccezione dei sussidi e/o assegni percepiti in attuazione delle vigenti norme da componenti del nucleo familiare handicappati o disabili
".
Art. 3. 
1. 
Sono abrogati il 7° e l' 8° comma dell'art. 14 della legge regionale 26 luglio 1984, n. 33 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 4. 
1. 
All' art. 2, 1° comma, lett. f), della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64 , dopo il primo periodo il punto e virgola è sostituito da un punto e la frase "
ferma restando l'applicazione del 1° comma dell'art. 21 della legge n. 457/78 e successive modificazioni e integrazioni
" è soppressa e sostituita dalla seguente: "
Per l'applicazione di tutte le norme della presente legge il reddito annuo complessivo e quello imponibile, relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi e/o assegni percepiti in attuazione delle vigenti norme da componenti il nucleo familiare handicappati o disabili. Detto reddito è calcolato ai sensi dell' art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni
".
2. 
All'art. 11, 1° comma, punto 5, della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64 , la frase "
Il reddito di riferimento è quello imponibile, relativo alla dichiarazione fiscale dell'anno precedente il bando, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, fermo restando l'applicazione del 1° comma dell'art. 21 della legge 457/78 e successive modificazioni e integrazioni. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse
" è soppressa e sostituita dalla seguente: "
Il reddito di riferimento è calcolato con le modalità di cui al precedente art. 2, comma 1°, lettera f)
".
Art. 5. 
1. 
L'applicazione delle norme di cui agli artt. 1 e 3 della presente legge ha decorrenza dal 1° luglio 1990.
2. 
L'applicazione delle norme di cui agli artt. 2 e 4 della presente legge ha decorrenza dal 1° gennaio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi 23 aprile 1990
Vittorio Beltrami