Legge regionale n. 37 del 23 aprile 1990  ( Versione vigente )
"Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il Piano Socio-Sanitario Regionale per il triennio 1990-92".
(B.U. 02 maggio 1990, n. 18)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA REGIONALE
Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
La presente legge disciplina le procedure della programmazione socio-sanitaria in Piemonte in attuazione della programmazione sanitaria nazionale e nel contesto del Piano regionale di sviluppo, nonchè in applicazione della legislazione statale e regionale vigente in materia sanitaria ed assistenziale.
2. 
Costituiscono obiettivi generali dei Piani Socio-Sanitari Regionali la razionalizzazione, l'equilibrata distribuzione, l'unitarietà, la globalità, la gradualità e la priorità degli interventi, e l'incremento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi socio-sanitari sul territorio regionale al fine di tutelare lo stato di salute e migliorare la qualità della vita dei cittadini.
Art. 2. 
(Limiti di applicazione e validità)
1. 
I Piani Socio-Sanitari Regionali triennali avranno validità anche dopo l'approvazione del Piano nazionale, emanato in attuazione delle leggi 23 dicembre 1978, n. 833 e 23 ottobre 1985, n. 595, ed in ogni caso fino all'approvazione del successivo Piano socio-sanitario regionale.
2. 
La Regione adeguerà alla normativa nazionale le disposizioni della presente legge e dei Piani Socio-Sanitari con essa eventualmente in contrasto.
Art. 3. 
(Effetti)
1. 
La Regione, nella specifica competenza dei suoi organi uniforma la propria attività regolamentare e di indirizzo, nonchè i propri atti e provvedimenti al Piano Socio-Sanitario, che ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per tutte le attività in esso previste.
2. 
Gli Enti titolari di competenza o che comunque svolgano attività nel settore sanitario ed assistenziale uniformano i loro programmi e la loro attività ai contenuti ed agli indirizzi del Piano Socio-Sanitario Regionale.
3. 
Ai contenuti e agli indirizzi del piano dovranno altresì essere uniformate le determinazioni degli organi regionali di controllo.
Capo II. 
PIANIFICAZIONE SOCIO-SANITARIA REGIONALE
Art. 4. 
(Strumenti della pianificazione socio-sanitaria regionale)
1. 
Gli strumenti della pianificazione regionale sono:
a) 
la legge di piano;
b) 
le deliberazioni settoriali;
c) 
la relazione sullo stato di attuazione del Piano Socio-Sanitario Regionale (successivamente definito PSSR).
Art. 5. 
(Contenuto della legge di piano)
1. 
La legge di piano contiene la disciplina delle procedure e degli strumenti di programmazione e della gestione del piano stesso; fissa gli obiettivi prioritari e le norme di finanziamento pluriennale.
2. 
La legge di piano, mediante appositi documenti operativi ed esecutivi allegati, fissa gli obiettivi specifici del triennio, fornisce indirizzi per le politiche inerenti le varie funzioni, le modalità organizzative delle stesse ed individua i criteri per la definizione della rete dei servizi e presidi ed i criteri per il convenzionamento con presidi e servizi esterni alla rete.
Art. 6. 
(Contenuto delle deliberazioni attuative)
1. 
La Giunta Regionale adotta i provvedimenti attuativi di propria competenza secondo quanto previsto dalla presente legge.
2. 
Le deliberazioni attuative, adottate per le singole funzioni o per loro raggruppamenti e per i progetti obiettivo, le azioni programmate e le politiche settoriali individuate dal PSSR, perseguono lo scopo di illustrare le scelte operative contenute nel PSSR e di fornire agli operatori un comune riferimento metodologico per l'attuazione operativa del PSSR.
Art. 7. 
(Relazione sullo stato di attuazione del Piano socio-sanitario regionale)
1. 
Il Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere di cui all' art. 2 della L.R. 4 luglio 1984, n. 30 , presenta annualmente, entro il 31 luglio, al Consiglio Regionale, una relazione sullo stato di attuazione del Piano Socio-Sanitario Regionale, comprensiva delle informazioni richieste dall' ultimo comma dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
2. 
Ogni tre anni la relazione di cui al comma 1 del presente articolo viene integrata con le risultanze sulla situazione socio-sanitaria.
Capo III. 
PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA LOCALE
Art. 8. 
(Strumenti della programmazione locale)
1. 
Gli strumenti della programmazione locale sono:
a) 
il programma zonale di attività e di spesa (successivamente definito PAS);
b) 
la deliberazione annuale di attuazione del PAS;
c) 
la relazione annuale sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione del PAS.
Art. 9. 
(Contenuti del Piano di Attività e Spesa)
1. 
Il PAS è lo strumento di attuazione della pianificazione regionale avente pari validità del PSSR ed è redatto in conformità alla presente legge.
2. 
Il PAS contiene:
a) 
la specificazione locale degli obiettivi e degli indirizzi contenuti nel PSSR;
b) 
la determinazione del dimensionamento e della localizzazione dei servizi, delle unità operative e dei presidi;
c) 
le modalità di adeguamento delle strutture e delle piante organiche mediante soppressioni, conversioni ed ampliamenti;
d) 
le direttive per l'organizzazione dei servizi e l'impiego del personale;
e) 
le direttive per l'uso del patrimonio e delle attrezzature, con la previsione delle acquisizioni, degli svincoli di destinazione e delle alienazioni;
f) 
le proposte di convenzionamento con operatori, presidi, istituzioni e organismi vari nell'ambito delle proprie competenze o di attuazione di normative vigenti.
3. 
Il PAS individua altresì le modalità per il concorso degli organismi di volontariato e delle diverse forme di cooperazione alla realizzazione degli obiettivi di piano, in armonia con i principi dell' art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , con gli indirizzi della programmazione nazionale, con la normativa regionale vigente in materia.
Art. 10. 
(Formazione del Piano di Attività e Spesa)
1. 
Il PAS viene adottato mediante il seguente iter procedurale:
a) 
entro 90 giorni dall'entrata in vigore del PSSR l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni o il Consiglio Comunale di Torino o l'Assemblea Generale della Comunità Montana, approva il PAS con le procedure previste dalla normativa vigente;
b) 
entro 60 giorni dal ricevimento, la Giunta Regionale, previa verifica di congruità alla legge di piano, approva il PAS apportando le eventuali varianti necessarie.
2. 
Il PAS può essere aggiornato.
3. 
La deliberazione relativa all'aggiornamento del PAS e sottoposta all'approvazione della Giunta Regionale con le modalità e nei termini di cui al punto b) del comma 1 del presente articolo.
Art. 11. 
(Deliberazione annuale)
1. 
Al PAS è data attuazione annualmente attraverso una specifica deliberazione da assumere obbligatoriamente dal Comitato di Gestione contestualmente all'adozione del bilancio di previsione, avente ad oggetto tutti gli interventi da concretizzarsi nell'anno di riferimento, con la quantificazione della relativa spesa, nei limiti delle risorse assegnate.
2. 
La deliberazione annuale può essere aggiornata contestualmente alle variazioni del bilancio di previsione.
3. 
In sede di prima applicazione della presente legge la deliberazione annuale è approvata contestualmente al PAS.
4. 
Entro 60 giorni dal ricevimento la Giunta Regionale, previa verifica di congruità al PAS, approva la deliberazione annuale apportando le eventuali variazioni necessarie.
5. 
L'approvazione da parte della Giunta Regionale costituisce autorizzazione per gli adempimenti soggetti ad autorizzazione da parte della medesima.
6. 
Restano ferme le competenze dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni o del Consiglio Comunale di Torino o dell'Assemblea Generale della Comunità Montana nonchè del Consiglio Regionale per gli atti soggetti all'approvazione degli stessi.
Art. 12. 
(Relazione annuale)
1. 
La relazione annuale sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione del PAS costituisce strumento della programmazione locale:
a) 
nella fase preliminare di adozione del PAS, dei programmi settoriali e della deliberazione annuale di attuazione del PAS;
b) 
nella fase di valutazione dei servizi socio-sanitaria, di cui al successivo art. 20.
2. 
La relazione annuale deve essere predisposta entro il 28 febbraio e deve contenere:
a) 
un'analisi nazionale e regionale delle informazioni raccolte mediante i flussi informativi, evidenziando gli andamenti temporali e gli scostamenti dai valori medi nazionali e regionali;
b) 
un'analisi delle informazioni raccolte mediante gli strumenti degli indicatori e della contabilità dei costi.
3. 
In sede di prima applicazione della presente legge la relazione annuale è approvata contestualmente al PAS.
4. 
La relazione annuale viene trasmessa, ai fini conoscitivi, dal Presidente del Comitato di Gestione all'Assemblea dell'Associazione dei Comuni ovvero al Consiglio Comunale di Torino ovvero all'Assemblea della Comunità Montana nonchè ai Comuni, alle Amministrazioni Provinciali, alle Organizzazioni sindacali, professionali e sociali operanti nel territorio, agli Enti pubblici e privati convenzionati con l'USSL.
5. 
Ogni tre anni la relazione di cui al presente articolo viene integrata con le risultanze sulla situazione socio-sanitaria.
Art. 13. 
(Rapporti con la Regione)
1. 
Il PAS, la deliberazione annuale e la relazione annuale di cui ai precedenti articoli sono atti obbligatori dell'USSL e devono essere inviati alla Giunta Regionale entro 10 giorni dalla loro adozione.
2. 
I termini per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma 1 sono perentori.
3. 
In caso di inadempimento delle USSL entro i termini stabiliti dalla presente legge per l'adozione e l'invio degli atti di propria competenza, si applicano le misure sostitutive stabilite dall' art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181 , come modificato dall' art. 11, comma 10, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 .
4. 
L'approvazione del PAS e della delibera annuale di attuazione costituiscono presupposto per l'erogazione delle quote del fondo sanitario regionale di parte corrente a destinazione vincolata e della quota del fondo sanitario regionale in conto capitale, fatta eccezione per la quota parte di cui all' art. 18, comma 2, della L.R. 3 settembre 1981, n. 42 e per l'erogazione della quota del fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali di cui all' art. 35, comma 2, della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 , modificata ed integrata.
Capo IV. 
PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE
Art. 14. 
(Verifiche)
1. 
Tutte le USSL, anche in attuazione dell' art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181 , sono sottoposte, nell'arco di validità di due Piani Socio-Sanitari Regionali triennali, ad una verifica presso la sede degli uffici e dei presidi sulla funzionalità dei servizi e sui livelli di erogazione delle prestazioni da effettuarsi da parte della struttura regionale competente in materia di Piano Socio-Sanitario, in collaborazione con le strutture competenti nelle singole materie sanitarie e socio-assistenziali.
2. 
Le modalità della verifica di cui al comma 1 del presente articolo sono definite con deliberazione della Giunta Regionale, tenendo conto delle risultanze delle relazioni annuali delle USSL.
3. 
Restano ferme le competenze del Servizio Ispettivo Sanitario e finanziario sulla gestione delle USSL di cui alla L.R. 17 luglio 1986, n. 28 .
Art. 15. 
(Personale dipendente)
1. 
Ogni variazione alla pianta organica del personale dipendente deve essere inserita nella deliberazione annuale di cui al precedente art. 11.
2. 
In relazione ad esigenze di carattere eccezionale ed indifferibile la Regione promuove presso le USSL interessate le procedure per le variazioni di cui al precedente comma 1 da approvarsi secondo le norme di legge.
Art. 16. 
(Rapporti convenzionali)
1. 
Ogni variazione al piano delle convenzioni in vigore deve essere inserita nella deliberazione annuale di cui al precedente art. 11.
2. 
Nei casi in cui la legge prevede la stipula da parte delle USSL di convenzioni attuative di atti convenzionali stipulati dalla Regione con Enti diversi, le deliberazioni delle USSL sono sottoposte all'approvazione della Giunta Regionale, che provvede d'ufficio alle variazioni necessarie.
Art. 17. 
(Norme per il pagamento delle prestazioni sanitarie in convenzione)
1. 
Le prestazioni specialistiche ambulatoriali in convenzionamento esterno sono a carico economico e finanziario della USSL presso la quale l'assistito ha effettuato la scelta del medico di base, che è abilitata ad autorizzare la prestazione.
2. 
All' art. 10 della L.R. 3 settembre 1981, n. 42 , viene aggiunto il seguente comma: "
La Regione, nel determinare il riparto tra le USSL, tiene conto della mobilità tra le USSL stesse
".
3. 
All' art. 11 della L.R. 3 settembre 1981, n. 42 , vengono aggiunti i seguenti commi: "
Le prestazioni di assistenza con ricovero in strutture sanitarie convenzionate e di assistenza termale sono a carico economico della USSL presso la quale l'assistito ha effettuato la scelta del medico di base, che è abilitata ad autorizzare la prestazione.
La Regione effettua il riparto della quota di cui al 5° e 6° comma alla singola USSL, ferma restando l'erogazione delle somme alle USSL dove hanno sede le strutture convenzionate, tenendo conto dell'onere derivante da erogazione di prestazioni ad assistiti provenienti da altre Regioni.
Il maggior ricorso alle prestazioni convenzionate di cui al 7° comma rispetto alle quote assegnate viene addebitato alla USSL che ha autorizzato le prestazioni nell'ambito del riparto del fondo sanitario regionale degli esercizi successivi.
L'onere per le prestazioni in convenzione di cui al 7° comma derivanti da assistiti di altre Regioni sono a carico della USSL dove è ubicato il presidio in convenzione
".
Art. 18. 
(Norme per il riparto del fondo sanitario regionale)
1. 
Il 1° comma, lett. b, dell'art. 2 della L.R. 3 settembre 1981, n. 42 , viene integrato nei seguenti termini: "
e delle spese connesse allo sviluppo di nuove attività a prevalente interesse sovrazonale
".
2. 
Il 2° comma dell'art. 4 della L.R. 3 settembre 1981, n. 42 , è così sostituito: "
Il Consiglio Regionale determina annualmente entro il 31 luglio:
a)
le modalità per pervenire al superamento dell'articolazione storica della spesa tra le varie USSL ed al raggiungimento del riparto obiettivo;
b)
le modalità per pervenire, nell'ambito delle singole USSL, al superamento dell'articolazione delle spese tra le varie funzioni e al raggiungimento del riparto obiettivo
".
3. 
Il 2° comma dell'art. 5 della L.R. 3 settembre 1981, n. 42 , viene integrato nei seguenti termini: "
se non nei limiti espressamente indicati dal Consiglio Regionale nell'ambito delle determinazioni di cui al precedente art. 4, 2° comma
".
4. 
Il testo dell' art. 8 della L.R. 3 settembre 1981, n. 42 , viene così sostituito: "
La quota parte del fondo sanitario regionale di parte corrente per le funzioni di igiene ed assistenza veterinaria viene suddivisa in tre componenti:
a)
sanità animale ed igiene delle produzioni animali;
b)
igiene della produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale;
c)
funzioni sovrazonali.
La quota per la sanità animale e l'igiene delle produzioni animali viene ripartita tra le USSL in base alla popolazione animale, pesata in funzione al diverso impegno richiesto ed alla sua dislocazione in territori di pianura, collina o montagna.
La quota per l'igiene della produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale viene ripartita tra le USSL in base alla rete di produzione, trasformazione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.
La quota per le funzioni sovrazonali viene distribuita alle USSL ove hanno sede i presidi previsti dal PSSR, in base al diverso impegno richiesto al presidio
".
Capo V. 
PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE
Art. 19. 
(Sistema informativo)
1. 
I flussi informativi derivanti da normative o atti di indirizzo nazionali e regionali costituiscono adempimento obbligatorio da parte delle USSL e devono essere trasmessi all'organo competente alla scadenza prevista. In caso di inadempienza si rinvia a quanto previsto dall'art. 13, comma 3, della presente legge.
Art. 20. 
(Indicatori)
1. 
La Giunta Regionale, in base allo stato di attivazione del sistema informativo socio-sanitario, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di piano, approva il sistema di indicatori per le valutazioni di efficienza e di efficacia dei servizi articolato in due parti:
a) 
sistema per le valutazioni regionali;
b) 
sistema per le valutazioni locali.
2. 
Il sistema di indicatori deve prevedere altresì:
a) 
gli indicatori da attivare obbligatoriamente;
b) 
gli indicatori da attivare discrezionalmente in base a valutazioni locali.
3. 
Gli indicatori da attivare obbligatoriamente costituiscono parte essenziale della relazione annuale di cui all'art. 12.
Art. 21. 
(Contabilità dei costi)
1. 
La Giunta Regionale, in base allo stato di informatizzazione delle singole USSL, determina le modalità di attuazione della contabilità dei costi a livello locale con criteri di gradualità ed in sintonia con la normativa nazionale.
Titolo II. 
PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1990-92
Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 22. 
(Principi generali)
1. 
Gli obiettivi generali del PSSR sono:
a) 
la tutela della salute;
b) 
il miglioramento della qualità di vita;
c) 
lo sviluppo di un sistema di sicurezza sociale.
2. 
Gli obiettivi del PSSR sono perseguiti mediante una equilibrata e qualificata rete di servizi, concepita unitariamente per l'intero territorio regionale, che garantisce:
a) 
la reale integrazione tra sanità ed assistenza;
b) 
il coordinamento con le attività di tutela dell'ambiente;
c) 
la partecipazione pluralistica delle comunità locali e delle istituzioni, pubbliche e private che operano nel settore, e del volontariato.
3. 
Il PSSR 1990-92 si basa su tre principi:
a) 
la globalità dell'intervento, coordinando le azioni funzionali o settoriali nell'ambito dei programmi distrettuali e relativi ai progetti-obiettivo ed alle azioni programmate;
b) 
la gradualità delle azioni da intraprendere, tenendo conto delle risorse fisiche ed economiche effettivamente disponibili e garantendo un'equilibrata revisione della rete dei servizi e dei presidi;
c) 
l'individuazione delle priorità di intervento, a livello regionale e di USSL, sia a livello di obiettivi che delle azioni da intraprendere per il loro perseguimento.
Art. 23. 
(Obiettivi generali)
1. 
La Regione e le USSL, nell'applicazione del PSSR, nei limiti delle possibilità di intervento e delle risorse a disposizione, devono:
a) 
migliorare la capacità di valutare i bisogni reali, attraverso la rilevazione delle situazioni di rischio o emarginazione e problemi connessi con la salute sia degli individui che del territorio, senza essere vincolati alla domanda espressa;
b) 
riequilibrare le diverse attività tra loro e nei diversi territori, dando il giusto rilievo degli aspetti di prevenzione, di educazione e comunicazione, di recupero funzionale e di soluzione dei problemi globali dell'utente, anche a medio e lungo termine, onde adeguare la propria azione ai bisogni rilevati;
c) 
raggiungere una qualità costante di erogazione di servizio in tutta la USSL sia negli aspetti tecnici che nei rapporti servizi-utenti, semplificando le procedure e ponendo cura alle relazioni interpersonali tra operatori ed utenti ed alla qualità della vita nei presidi di ricovero;
d) 
acquisire la capacità di funzionare a rete integrata, anche attraverso lo sviluppo di apposite configurazioni organizzative;
e) 
acquisire la capacità di valutare i costi e di utilizzare in modo efficiente le risorse a disposizione, incrementando la produttività del sistema;
f) 
utilizzare lo strumento convenzionale in termini programmati e selettivi; per le attività che non è economico o funzionale gestire direttamente;
g) 
aggiornare continuamente le attività del servizio, attraverso lo sviluppo di nuove modalità assistenziali e di nuove tecnologie e col continuo aggiornamento professionale degli operatori, in un quadro generale di valutazione costante dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi resi;
h) 
sviluppare le attività di raccolta delle informazioni, di programmazione e di valutazione.
Art. 24. 
(Strategie)
1. 
Gli obiettivi generali di cui all'art. 23 della presente legge sono perseguiti mediante:
a) 
riordino generale dei servizi:
 
- riorganizzazione della rete dei servizi e dei presidi finalizzata alla revisione istituzionale e funzionale del SSN e dei bacini territoriali delle USSL;
 
- messa a regime dei distretti, con particolare attenzione allo sviluppo dei progetti-obiettivo, dell'assistenza domiciliare integrata e dell'educazione sanitaria;
 
- superamento delle rigide settorializzazioni nell'attività delle singole USSL, facilitando i rapporti tra obiettivi, attività tecniche e loro organizzazione;
 
- riorganizzazione dei rapporti tra i servizi di USSL diverse, per garantire il funzionamento complessivo del SSR a rete integrata;
 
- sviluppo di una gestione delle funzioni socio-sanitarie per obiettivi e per progetti;
b) 
riordino e sviluppo di singole funzioni o attività:
 
- sviluppo della sanità pubblica, compresa quella veterinaria;
 
- riorganizzazione dell'attività specialistica ospedaliera ed extraospedaliera in modo unitario, con il dovuto rilievo al rapporto con l'assistenza di base;
 
- sviluppo delle strutture intermedie di assistenza;
 
- sviluppo del sistema di riabilitazione;
 
- sviluppo delle strutture di formazione ed aggiornamento;
c) 
sviluppo dei progetti-obiettivo e delle azioni programmate:
 
- costituzione del gruppo di progetto;
 
- individuazione del responsabile;
 
- elaborazione del progetto secondo le indicazioni di piano;
 
- assicurazione al progetto di adeguate risorse;
 
- partecipazione, con funzioni consultive, del responsabile di progetto all'ufficio di direzione che esamina ed approva il progetto;
 
- valutazione dell'attuazione del progetto e dei suoi risultati;
d) 
sviluppo delle azioni strumentali:
 
- messa a regime dei flussi informativi, al fine dell'applicazione del sistema di indicatori e dello sviluppo delle attività di valutazione e sorveglianza epidemiologica, anche mediante adeguate soluzioni informatiche;
 
- redazione obbligatoria del PAS, della delibera attuativa annuale e della relazione sullo stato di salute;
 
- sviluppo di una politica del personale idonea a migliorare i servizi sotto il profilo della qualità e dell'efficienza, ponendo specifica attenzione all'emergenza infermieri ed alle politiche rivolte al personale ausiliario di assistenza;
 
- ampliamento delle attività di formazione di base in relazione al fabbisogno di operatori, incentivando l'accesso alle scuole infermieristiche;
 
- sviluppo delle attività di aggiornamento obbligatorio, affiancando alla formazione tecnica, quella relazionale (al fine di migliorare i rapporti operatori-utenti) e quella manageriale;
 
- sviluppo del controllo della qualità dei servizi resi;
 
- sviluppo del controllo sull'andamento della spesa, applicando la contabilità dei costi e le analisi costi-efficacia;
 
- promozione ed attuazione di ricerche finalizzate, secondo un programma strettamente ancorato al perseguimento degli obiettivi di piano.
Art. 25. 
(Progetti obiettivo e azioni programmate)
1. 
I progetti obiettivo e le azioni programmate del PSSR sono i seguenti:
a) 
progetti obiettivo:
 
- tutela della salute degli anziani;
 
- prevenzione degli handicap, riabilitazione e socializzazione dei disabili fisici, psichici e sensoriali;
 
- tutela della salute mentale e risocializzazione dei soggetti affetti da disturbi mentali;
 
- prevenzione delle tossicodipendenze e riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti;
 
- tutela della salute della donna, delle scelte consapevoli e responsabili di procreazione, della maternità; lotta alla mortalità infantile e tutela della salute dell'età evolutiva; prevenzione e cura delle malattie congenite ed ereditarie;
 
- prevenzione, sorveglianza e controllo delle infezioni da virus HIV;
b) 
azioni programmate:
 
- controllo sanitario sull'ambiente di vita e di lavoro, vigilanza igienica sugli alimenti, lotta alle sofisticazioni alimentari, vigilanza e prevenzione per la salute degli animali con riflessi per la salute umana;
 
- azioni per le attività di riabilitazione, prevenzione, sorveglianza, controllo delle infezioni da virus HIV;
 
- azioni nei casi di emergenza sanitaria;
 
- lotta alle malattie neoplastiche;
 
- lotta alle malattie cardiovascolari;
 
- prevenzione e cura delle nefropatie croniche;
 
- prevenzione e cura del diabete;
 
- prevenzione e cura delle epatopatie croniche;
 
- promozione e sviluppo dei trapianti di organi e di tessuti;
 
- prevenzione, diagnosi e cura delle allergopatie;
 
- tutela sanitaria delle attività sportive;
 
- applicazione di tecniche informatiche alla medicina;
 
- indirizzi per lo sviluppo di politiche attente ai problemi posti dell'emergere di forme vecchie e nuove di povertà.
Art. 26. 
(Riorganizzazione dei presidi ospedalieri)
1. 
In attuazione della normativa nazionale in materia di dotazioni organiche di personale dei presidi ospedalieri, costituisce parte integrante del PSSR per il triennio 1990-92 il provvedimento adottato dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 1, punto 2, del D.M. 13 settembre 1988.
2. 
La dotazione organica del personale per singolo presidio ospedaliero è definita sulla base delle indicazioni contenute nel D.M. 13 settembre 1988 e nel presente PSSR.
Art. 27.[1] 
(...)
Art. 28.[2] 
(...)
Art. 29. 
(Allegati al PSSR)
1. 
Sono approvati gli Allegati seguenti:
a) 
I "Organizzazione strutturale e funzionale";
b) 
II "Azioni strumentali";
c) 
III "Progetti obiettivo e azioni programmate";
d) 
IV "Standard di personale per la rideterminazione delle piante organiche delle USSL".
Capo II. 
NORME DI FINANZIAMENTO PLURIENNALE
Art. 30. 
(Finanziamento degli interventi previsti dal Piano Socio-Sanitario Regionale)
1. 
Per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in ordine al finanziamento della spesa sanitaria e socio-assistenziale corrente, è prevista una dotazione finanziaria per la parte corrente vincolata e per gli investimenti, distintamente per il settore sanità e per quello socio-assistenziale.
2. 
I mezzi finanziari di cui al primo comma del presente articolo concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal Piano, unitamente alle risorse rese disponibili dai progetti di riconversione realizzati dalle USSL, nonchè ad ogni altra risorsa destinata alla USSL ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
3. 
Il Consiglio Regionale provvede con propri atti ad assegnare le risorse necessarie all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, per il triennio di validità del Piano e sulla base della valutazione della relazione annuale sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione del PAS.
Art. 31. 
(Finanziamento di parte corrente a destinazione vincolata)
1. 
Alla dotazione del fondo di parte corrente a destinazione vincolata per il finanziamento dei programmi previsti dalla presente legge e riguardanti il settore sanitario concorrono:
a) 
le assegnazioni previste dall' art. 2 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 ;
b) 
la quota che il Consiglio Regionale destina ai medesimi scopi in sede di bilancio, tratta sulle assegnazioni disposte a favore della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;
c) 
le risorse di provenienza diversa, ivi comprese quelle di competenza della Regione e degli Enti locali, destinate al finanziamento dei progetti-obiettivo ai sensi del sesto comma del citato art. 2 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 .
2. 
L'ammontare delle risorse di parte corrente a destinazione vincolata per il settore sanitario necessarie al finanziamento dei programmi e determinato con apposito provvedimento amministrativo adottato dal Consiglio Regionale.
3. 
Alla dotazione del fondo di parte corrente a destinazione vincolata per il finanziamento dei programmi previsti dalla presente legge e riguardanti il settore socio-assistenziale concorrono il fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali di cui all' art. 34 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modificazioni e le quote finalizzate per le attività di formazione e vigilanza di cui all'art. 28 della L.R. medesima.
4. 
Alla ripartizione dei suddetti fondi globali fra i diversi programmi provvede il Consiglio Regionale in sede di approvazione della deliberazione di cui al comma 3 del precedente art. 30.
Art. 32. 
(Programma pluriennale degli investimenti)
1. 
Il Consiglio Regionale approva il programma decennale per gli investimenti nel settore sanitario e socio-assistenziale e lo stralcio relativo al triennio di validità del Piano, in attuazione dell' art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e delle vigenti disposizioni nazionali e regionali.
2. 
Il programma di cui al precedente comma prevede:
a) 
le risorse annualmente assegnate alle USSL per il mantenimento del patrimonio mobiliare ed immobiliare;
b) 
i finanziamenti pluriennali per gli investimenti da realizzare in attuazione del presente Piano, distintamente per:
 
- opere finalizzate alla realizzazione degli obiettivi prioritari contenuti nei programmi del PSSR con particolare riferimento ai laboratori di sanità pubblica, ai presidi di profilassi e polizia veterinaria, ai presidi distrettuali e poliambulatoriali extraospedalieri, alle strutture residenziali per anziani non autosufficienti e per anziani autosufficienti;
 
- interventi necessari per la razionalizzazione e la trasformazione dei presidi ospedalieri, con la priorità per gli interventi dai quali possa ottenersi un documentato contenimento della spesa corrente di gestione;
 
- interventi per la sicurezza negli edifici destinati alle attività sanitarie e socio-assistenziali, per la soppressione delle barriere architettoniche, per il miglioramento della qualità del servizio alberghiero reso dagli ospedali e dagli istituti residenziali e semi-residenziali;
 
- sviluppo di attività ad elevato contenuto tecnologico ed assistenziale e di rilievo sovra-zonale e regionale;
 
- investimenti nel settore delle tecnologie per il trattamento automatico delle informazioni destinate sia a migliorare l'efficienza operativa del sistema che ad elevare la qualità delle relazioni e delle informazioni fra cittadino e i servizi sanitari e socio-assistenziali.
3. 
Il Consiglio Regionale verifica annualmente lo stato di attuazione del programma degli interventi e con propria deliberazione adotta gli adeguamenti necessari del piano triennale e decennale.
Art. 33. 
(Fondo per interventi in conto capitale)
1. 
Al finanziamento del programma pluriennale degli interventi concorrono:
a) 
le quote in conto capitale assegnate alla Regione, ai sensi dell' art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;
b) 
i proventi delle operazioni di mutuo effettuate dalla Regione ai sensi del primo comma dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ;
c) 
il ricavato delle alienazioni e delle trasformazioni, i proventi netti della gestione del patrimonio attribuito ai Comuni, nonchè da eredità, legato o donazione, secondo quanto previsto dalla L.R. 28 marzo 1983, n. 9 ;
d) 
le quote in conto capitale destinate dalla Regione e dagli Enti locali per interventi nel settore socio-assistenziale;
e) 
i proventi delle operazioni di mutuo effettuato dalla Regione e dagli Enti locali per interventi in conto capitale nel settore socio-assistenziale;
f) 
ogni altra entrata propria delle USSL utilizzabile per interventi in conto capitale in base alla vigente normativa nazionale e regionale.
Art. 34. 
(Autorizzazione alla contrazione di mutui)
1. 
La Regione, in relazione all'esigenza di adeguare la rete ospedaliera alle indicazioni del presente piano, può autorizzare le istituzioni sanitarie che erogano assistenza ospedaliera pubblica di cui agli artt. 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 a contrarre mutui per l'adeguamento strutturale degli ospedali gestiti.
2. 
L'autorizzazione alla contrazione di mutui, anche ai fini della determinazione della dotazione finanziaria da corrispondere alle USSL per l'assistenza erogata dalle istituzioni sanitarie di cui al comma 1, è prevista nell'ambito di apposita convenzione tra la Regione e gli Enti.
3. 
La Giunta Regionale è autorizzata a prestare alle istituzioni sanitarie di cui al presente articolo, comma 1, garanzie fideiussorie, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente fissati con le leggi di approvazione dei bilanci, per le necessita di finanziamento di cui al precedente comma 2.
Capo III. 
PRESIDI SANITARI DELLE USSL EX ART. 43 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833
Art. 35. 
(Inserimento nella rete ospedaliera regionale)
1. 
Ai sensi dell' art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , ai fini di promuovere il potenziamento di alcune specifiche attività riabilitative di particolare rilievo sanitario, sia in regime degenziale, a ciclo continuo e diurno, sia in regime ambulatoriale, in osservanza degli obiettivi fissati dal PSSR, le case di cura "Ausiliatrice" "S. Camillo" e "Istituto Beata Vergine della Consolata" che hanno già presentato istanza di riconoscimento, fanno parte della rete ospedaliera regionale e sono riconosciuti presidi rispettivamente delle USSL TO IV, TO VIII e 27.
2. 
Gli Enti titolari dei presidi surrichiamati conservano l'autonomia giuridica amministrativa e sono soggetti alla disciplina della L.R. 14 gennaio 1987, n. 5 .
3. 
Apposite convenzioni tra le USSL TO IV, TO VIII e 27 ed i presidi interessati, nel rispetto dell'autonomia tecnico funzionale del singolo presidio, definiranno i rapporti e le integrazioni dei servizi e delle prestazioni con quelli degli ospedali gestiti direttamente dalle USSL.
4. 
Le convenzioni saranno stipulate sulla base dello schema-tipo approvato con D.P.C.M. 20 ottobre 1988 .
5. 
Il definitivo riconoscimento a presidio della istituzione sopra indicata avverrà su riconferma dell'istanza da presentarsi dalle istituzioni stesse entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge regionale.
Capo IV. 
NORME TRANSITORIE
Art. 36. 
(Disposizioni transitorie)
1. 
In sede di prima applicazione della presente legge il termine per la presentazione del PAS da parte delle USSL, previsto al comma 1. dell'art. 10, è fissato in 120 giorni dall'entrata in vigore della stessa.
Art. 37. 
(Funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali)
1. 
Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori dei presidi socio-assistenziali che rientrano nella tipologia delle residenze sanitarie assistenziali prevista dall'Allegato I del presente PSSR, già autorizzati ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. 3 agosto 1982, n. 20 , come modificati dagli artt. 22 e 23 della L.R. 3 maggio 1985, n. 59 , devono presentare domanda per la concessione dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 28.
2. 
Fino alla concessione dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1 rimangono valide le autorizzazioni già concesse.
3. 
Le USSL sono tenute a comunicare alla Regione, Assessorato alla Sanità, previe le opportune verifiche, le autorizzazioni già rilasciate e le registrazioni effettuate a norma degli articoli sopra citati a favore dei presidi che rientrano in tutto o in parte nella tipologia delle residenze sanitarie assistenziali, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del PSSR.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 aprile 1990
Vittorio Beltrami.


Note:

[1] L'articolo 27 è stato abrogato dal comma 16 dell'articolo 2 della legge regionale 16 del 2016.

[2] L'articolo 28 è stato abrogato dal comma 16 dell'articolo 2 della legge regionale 16 del 2016.

[3] Nell'allegato A la tabella riportata al paragrafo 3.10 è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 44 del 1991.

[4] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 267 del 07/07/1998 pubblicata sulla G.U. n. 29 del 22/07/1998 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del paragrafo 8.6 dell'allegato I della legge della regione Piemonte 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990-92), nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per l'assistenza indiretta per le prestazioni di comprovata gravità ed urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso.