La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 27 è stato abrogato dal comma 16 dell'articolo 2 della legge regionale 16 del 2016.
[2] L'articolo 28 è stato abrogato dal comma 16 dell'articolo 2 della legge regionale 16 del 2016.
[3] Nell'allegato A la tabella riportata al paragrafo 3.10 è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 44 del 1991.
[4] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 267 del 07/07/1998 pubblicata sulla G.U. n. 29 del 22/07/1998 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del paragrafo 8.6 dell'allegato I della legge della regione Piemonte 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990-92), nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per l'assistenza indiretta per le prestazioni di comprovata gravità ed urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso.