Legge regionale n. 33 del 17 aprile 1990  ( Versione vigente )
"Interventi per la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto, attraverso la realizzazione di una rete di piste ciclabili e di percorsi che agevolino il traffico ciclistico".
(B.U. 24 aprile 1990, n. 17)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità della legge)
1. 
La presente legge, in aderenza alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 marzo 1987 riguardante: "Misure comunitarie nel quadro della politica comune dei trasporti per la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto", detta norme per l'adeguamento del sistema della viabilità di interesse regionale.
2. 
La legge ha validità limitatamente alle strade provinciali e comunali di cui alla legge n. 126 del 12 febbraio 1958 , artt. 4 e 7, e alla legge 105 del 28 febbraio 1967 , e si propone il fine di:
a) 
sviluppare l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo ai mezzi motorizzati;
b) 
agevolare il traffico ciclistico.
3. 
La Regione promuove, in accordo con l'Ente Ferrovie dello Stato, le Aziende di trasporto pubblico locale, iniziative per organizzare ed incentivare il trasporto della bicicletta al seguito sui treni e sugli altri mezzi di trasporto collettivo.
Art. 2. 
(Programmazione degli interventi)
1. 
Per le finalità di cui al precedente art. 1 deve essere prevista la realizzazione di una rete di piste ciclabili o di percorsi che agevolino il traffico ciclistico e di adeguati spazi per il parcheggio delle biciclette:
a) 
negli atti di pianificazione territoriale, paesistica ed urbanistica degli Enti locali;
b) 
negli atti di programmazione e realizzazione di opere pubbliche della Regione, degli Enti locali, degli Enti di gestione dei Parchi;
c) 
nei Regolamenti igienico-edilizi dei Comuni.
2. 
La Giunta Regionale, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con propria deliberazione norme tecniche per le Piste Ciclabili al fine della realizzazione e segnalazione di una rete di piste ciclabili o di percorsi che organizzino e agevolino il traffico ciclistico, prevedendone varie tipologie in sede urbana ed extraurbana.
3. 
L'Amministrazione Regionale verifica, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici e dei progetti di opere pubbliche, di concessione dei contributi e di formulazione dei pareri, la conformità delle proposte alle finalità della presente legge ed alle Norme Tecniche per le Piste Ciclabili di cui al comma 2.
Art. 3. 
(Caratteristiche delle Piste Ciclabili)
1. 
Ai fini della presente legge, per piste ciclabili o percorsi che agevolino il traffico ciclistico, si intende:
a) 
sedi viabili proprie dedicate esclusivamente al traffico ciclistico, realizzate in ambito urbano ed extraurbano;
b) 
"strade residenziali" dove i mezzi motorizzati devono circolare ad una velocità non superiore ai 20 km./h.;
c) 
strade "a velocità moderata", dove i mezzi motorizzati, attraverso opportune modificazioni fisiche della sede stradale, devono circolare ad una velocità non superiore di 30 km./h.;
d) 
piste ciclabili collocate sulla sede stradale che ospita il normale traffico automobilistico, adeguatamente separate con protezioni e/o segnalazioni che ne permettano l'esercizio in condizioni di sicurezza;
e) 
piste ciclabili, adeguatamente segnalate, collocate in zone pedonali.
2. 
La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a realizzare e diffondere una cartografia, da aggiornare periodicamente, della viabilità ciclistica regionale.
Art. 4. 
(Programma Piste Ciclabili)
1. 
Le Province, i Comuni, le Comunità Montane e gli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali in attuazione delle Norme Tecniche per le Piste Ciclabili, di cui all'art. 2, comma 2, presentano alla Regione il "Programma Piste Ciclabili", corredato da planimetrie e preventivi di massima per la realizzazione, in condizioni di sicurezza, delle opere di cui all'art. 3, comma 1, in modo da incentivare:
a) 
nei centri abitati l'uso quotidiano della bicicletta come mezzo di trasporto ordinario;
b) 
nei parchi urbani, lungo i corsi d'acqua e nelle aree destinate a Parco e Riserve naturali regionali l'uso della bicicletta come mezzo per la frequentazione delle suddette aree nel rispetto delle specifiche caratteristiche ambientali;
c) 
nella viabilità extraurbana l'uso della bicicletta a servizio di collegamenti tra due o più Comuni.
2. 
La Giunta Regionale predispone analogo programma lungo i corsi d'acqua di pertinenza del demanio regionale.
3. 
Il Programma Piste Ciclabili indica i collegamenti con la rete della viabilità urbana ed interurbana e con il sistema dei trasporti pubblici.
4. 
L'esecuzione del Programma avviene attraverso la realizzazione di progetti esecutivi di lotti funzionali.
Art. 5. 
(Progetti esecutivi)
1. 
Le Province, i Comuni, le Comunità Montane e gli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali approvano i progetti esecutivi delle opere di cui all'art. 3, comma 1. I progetti esecutivi sono costituiti da stralci funzionali del Programma Piste Ciclabili di cui all'art. 4 e sono redatti in osservanza alle Norme Tecniche per le Piste Ciclabili di cui all'art. 2.
2. 
I progetti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Regione entro il 31 luglio di ogni anno, per la concessione dei contributi di cui al successivo art. 8.
3. 
I progetti di cui al comma 1 sono considerati opere di interesse pubblico.
Art. 6. 
(Partecipazione)
1. 
La Regione assicura la partecipazione delle Associazioni ciclistiche all'iter di formazione delle decisioni di cui alla presente legge.
2. 
Le Associazioni ciclistiche coadiuvano gli Amministratori locali nella scelta delle soluzioni più idonee a garantire la possibilità di utilizzo del mezzo ciclistico proponendo programmi di intervento e progetti.
3. 
Gli Enti locali competenti consultano le Associazioni ciclistiche maggiormente rappresentative in merito ai programmi e progetti predisposti ai sensi dei precedenti artt. 4 e 5, prima dell'approvazione degli stessi e forniscono alle Associazioni ciclistiche la più ampia informazione sull'attuazione dei progetti approvati e sulle modalità di gestione delle piste ciclabili.
4. 
Al Comitato regionale di coordinamento dei trasporti e della viabilità, di cui all' art. 17 della legge regionale 29 gennaio 1986, n. 1 , sono invitati, per esprimere parere consultivo su materie rilevanti ai fini della presente legge, due rappresentanti delle Associazioni ciclistiche maggiormente rappresentative di cui uno per le Associazioni sportive.
Art. 7. 
(Parcheggi, noleggio e custodia dei cicli)
1. 
Nei parcheggi per autoveicoli deve essere prevista una adeguata area attrezzata per il parcheggio delle biciclette.
2. 
Devono essere previsti parcheggi per biciclette, adeguatamente attrezzati, presso le stazioni dei mezzi di trasporto collettivo, gli edifici pubblici ed a servizio delle piste ciclabili.
3. 
I Comuni aggiornano i Regolamenti Edilizi con norme per la previsione di parcheggi per le biciclette sia in caso di nuova edificazione sia in caso di ristrutturazioni edilizie od urbanistiche.
4. 
La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, assumono iniziative per incentivare l'attività di noleggio e custodia delle biciclette.
Art. 8. 
(Contributi)
1. 
La Regione concede annualmente ai Comuni, singoli o associati e alle Province contributi in conto capitale sino al 50% dei costi relativi alla progettazione e costruzione di piste o percorsi ciclabili, della relativa segnaletica e dei parcheggi attrezzati secondo programmi ed i progetti di cui ai precedenti artt. 4 e 5.
2. 
Il contributo di cui al comma 1 è elevato al 100% per gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali.
3. 
La Giunta Regionale individua le priorità per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. 
La Regione nell'ambito del Fondo regionale dei trasporti individua ogni anno i fondi per i contributi alle Aziende di trasporto pubblico locale che presentano progetti per il trasporto della bicicletta al seguito.
5. 
Per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo le domande dovranno essere presentate alla Regione entro il 31 luglio di ogni anno.
6. 
I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri contributi erogati allo stesso titolo.
Art. 9. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1990 la spesa complessiva di L. 200.000.000.
2. 
All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante la riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990 e mediante l'istituzione, nello stesso stato di previsione, dei sottoindicati capitoli con la denominazione:
a) 
"Spese per la redazione dei progetti per le piste o percorsi ciclabili", con la dotazione di L. 20.000.000 in termini di competenza e di cassa;
b) 
"Contributi per la redazione dei progetti per le piste o percorsi ciclabili", con la dotazione di L. 30.000.000 in termini di competenza e di cassa;
c) 
"Concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione dei progetti di piste o percorsi ciclabili, della relativa segnaletica e dei parcheggi attrezzati", con la dotazione di L. 150.000.000 in termini di competenza e di cassa.
3. 
Il Presidente della Giunta è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 
Per gli anni 1991 e successivi si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione, con adeguati stanziamenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 aprile 1990
Vittorio Beltrami