La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1]
[2] Nel comma 1 dell'articolo 1 le parole " ed i cittadini in genere" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 82 del 1996.
[3] Nel comma 2 dell'articolo 1 le parole "e degli arredi di proprietà dei suddetti sodalizi " sono state sostituite dalle parole "degli arredi e dei beni culturali di proprietà o in uso perpetuo dei suddetti sodalizi, nonchè la promozione di iniziative di carattere mutualistico " ad opera del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 82 del 1996.
[4] La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 82 del 1996.
[5] La lettera b ter) del comma 1 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 82 del 1996.
[6] Nel comma 2 dell'articolo 2 le parole "fino a un massimo di lire 50 milioni" e "fino ad un massimo di 20 milioni" sono state abrogate ad opera del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 82 del 1996.
[7] Nel comma 3 dell'articolo 2 le parole "fino ad un massimo di lire 150 milioni" sono state abrogate e le parole "dei Comuni in cui si trovano"sono state sostituite dalle parole "degli Enti locali e Regione" ad opera del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 82 del 1996.
[8] Il comma 3 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 82 del 1996.
[9] Il comma 3 ter dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 82 del 1996.
[10] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 82 del 1996.
[11] Nel comma 1 dell'articolo 4 le parole "entro il 31 marzo di ogni anno" sono state sostituite dalle parole "nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante deliberazione" ad opera del comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 3 del 2015.
[12] Il comma 1 bis dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 82 del 1996.
[13] Il comma 2 bis dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 82 del 1996.
[14] Questo comma dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 82 del 1996.
[15] Il comma 6 dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 82 del 1996.