Legge regionale n. 24 del 09 aprile 1990  ( Versione vigente )
"Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso". [1]
(B.U. 18 aprile 1990, n. 16)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte in attuazione dell'art. 7 del proprio Statuto, riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso (S.M.S.) e delle Società costituite, ed in attività da almeno 60 anni, finalizzate all'affermazione dei valori e della cultura della solidarietà tra i lavoratori ed i cittadini in genere .
[2]
2. 
A tali fini la Regione, favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività dei soggetti di cui al comma 1, disponendo interventi finanziari per il recupero e l'utilizzo sociale degli immobili degli arredi e dei beni culturali di proprietà o in uso perpetuo dei suddetti sodalizi, nonchè la promozione di iniziative di carattere mutualistico .
[3]
Art. 2. 
(Contributi)
1. 
Per le finalità di cui all'art. 1 la Giunta Regionale concede contributi in conto capitale per:
a) 
la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, in cui essi hanno sede e svolgono l'attività sociale;
b) 
rinnovo degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi alla attività sociale.
b bis) 
la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, la creazione e la gestione di impianti ricreativi e sportivi che abbiano un'attinenza diretta con l'attività delle SMS;
[4]
b ter) 
la realizzazione e la gestione in comune da parte di più SMS di strutture connesse con le loro attività.
[5]
2. 
I contributi di cui alla lett. a) possono essere richiesti in misura del 50% del costo delle opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria. I contributi di cui alla lett. b) possono essere concessi in misura massima del 50% dell'investimento e delle spese sostenute.
[6]
3. 
Qualora l'opera di ristrutturazione preveda la creazione di adeguate sale da destinare allo svolgimento di attività pubbliche quali conferenze, dibattiti, mostre, ecc., promosse da organizzazioni culturali, sociali, sindacali, e politiche i contributi di cui al comma 1, lett. a), possono essere concessi nella misura dell'80% del costo delle opere di ristrutturazione. I contributi verranno concessi prioritariamente ai soggetti le cui iniziative di ristrutturazione sono finalizzate alla utilizzazione, sulla base di convenzioni almeno decennali, degli immobili, o di porzioni di essi, degli Enti locali e Regione.
[7]
3 bis. 
Per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1 la Giunta regionale eroga contributi nel pagamento degli interessi, commisurati a 5 punti percentuali, su prestiti per interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e costruzione degli immobili in cui le SMS hanno sede e svolgono le attività sociali, stipulando apposita convenzione con gli Istituti di Credito entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Il contributo nel pagamento degli interessi viene riconosciuto anche nel caso in cui il prestito sia stato erogato da un istituto non convenzionato.
[8]
3 ter. 
Le Province e i Comuni possono partecipare al finanziamento delle opere previste con contributi in conto capitale e in conto interessi, in misura tale da coprire l'intero costo dell'opera o concorrere all'abbattimento del 100 per cento degli oneri derivanti da interessi su finanziamenti bancari.
[9]
Art. 3.[10] 
(Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione promuove, sulla base dell'indagine conoscitiva e censitiva dei sodalizi esistenti in Piemonte, l'istituzione del ''Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso '.
2. 
Il Centro svolge un ruolo promozionale e di sostegno per le seguenti finalità:
a) 
costituzione, gestione ed aggiornamento di una banca dati sulle SMS esistite ed esistenti in Piemonte, sulle fonti storiche relative ad ogni sodalizio e sul loro patrimonio culturale;
b) 
costituzione, gestione ed aggiornamento di una banca dati sulle fonti bibliografiche ed archivistiche relative alla storia del Mutualismo piemontese in particolare e del Mutualismo nel suo complesso;
c) 
costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle SMS;
d) 
organizzazione di un deposito per il ricovero temporaneo di archivi sociali, bandiere o altro materiale di proprietà delle SMS per la predisposizione di interventi di restauro conservativo, riordino ed inventariazione;
e) 
organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle SMS, sia per lo studio ed analisi delle nuove forme di solidarietà e conseguente divulgazione dei valori socio-umanitari;
f) 
attuazione di ricerche sulle origini storico-sociali delle SMS;
g) 
celebrazione di anniversari inerenti la storia delle SMS;
h) 
manifestazioni organizzate in comune da parte di più SMS;
Art. 4. 
(Modalità di richiesta dei contributi)
1. 
I contributi di cui all'art. 2 devono essere richiesti alla Regione Piemonte direttamente dai soggetti beneficiari di cui all'art. 1, nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante deliberazione, inviando la seguente documentazione:
[11]
a) 
per le opere di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), copia del progetto approvato dalla Commissione Edilizia del Comune interessato e la perizia estimativa del costo complessivo delle opere;
b) 
per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), un preventivo dettagliato, ed una relazione volta a specificarne e motivarne gli investimenti;
c) 
per le opere di cui all'art. 2, comma 3, copia del progetto approvato dalla Commissione Edilizia del Comune interessato e perizia estimativa del costo complessivo delle opere, una relazione del Comune di appartenenza che motivi le finalità dell'intervento e la sua coerenza con le esigenze di spazi per le attività di cui all'art. 2, comma 3, copia della eventuale convenzione di cui all'art. 2, comma 3.
1 bis. 
Per la richiesta di contributi di cui all'articolo 2, comma 3 bis, valgono i tempi e la documentazione di cui al comma 1, prevedendo nella documentazione anche la dichiarazione di disponibilità di un Istituto di Credito a concedere il finanziamento per la realizzazione dell'intervento e le relative condizioni di prestito.
[12]
Art. 5. 
(Modalità di erogazione dei contributi)
1. 
I contributi in conto capitale possono essere erogati nella misura:
a) 
del 50% del contributo concesso alla stipula del contratto dei lavori da parte degli Enti, o equivalente dichiarazione nel caso di esecuzione in amministrazione diretta;
b) 
del 50% a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonchè del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.
2. 
L'erogazione dei contributi per gli interventi di cui all'art. 2, lett. b), è subordinata alla certificazione di avvenuta acquisizione dei beni, o della realizzazione degli impianti ivi previsti.
2 bis. 
I contributi in conto interessi vengono erogati e liquidati sulla base delle istruzioni che verranno impartite dalla Giunta regionale con successiva deliberazione.
[13]
Art. 6. 
(Articolo finanziario)
1. 
Sono istituiti i seguenti capitoli:
 
"Spese per il funzionamento e lo svolgimento di attività del Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso" con uno stanziamento di competenza di cassa per il 1990 di L. 30.000.000;
 
"Contributi alle Società di Mutuo Soccorso e Cooperative ex S.O.M.S. per ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobili e per interventi di conservazione e restauro del materiale storico documentario e per gli arredi" con uno stanziamento di competenza di cassa per il 1990 di L. 50.000.000.
2. 
Agli stanziamenti di cui sopra si fa fronte con una riduzione di L. 30.000.000 dello stanziamento di competenza di cassa di cui al cap. 11753 del bilancio di previsione per il 1990 e di L. 50.000.000 sullo stanziamento di competenza di cassa di cui al cap. 11785 del bilancio di previsione per il 1990.
3. 
Per gli esercizi successivi al 1990 gli stanziamenti di cui ai capitoli istituiti con il presente articolo, saranno definiti in sede di approvazione del bilancio di previsione.
4. 
Il Presidente è autorizzato a disporre con decreto le opportune variazioni necessarie.
5. 
Per l'attuazione dell'articolo 3, comma 3 bis, è autorizzata la spesa per l'anno finanziario 1997 di lire 500.000.000 e viene istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: Contributo per il pagamento degli interessi su prestiti concessi dagli Istituti di Credito alle SMS e cooperative ex SMS.
[14]
6. 
Alla copertura finanziaria della spesa si provvede in sede di predisposizione del bilancio per l'anno 1997. La spesa per gli anni successivi viene definita con la legge di bilancio.
[15]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 aprile 1990
Vittorio Beltrami

Note:

[1]

[2] Nel comma 1 dell'articolo 1 le parole " ed i cittadini in genere" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 82 del 1996.

[3] Nel comma 2 dell'articolo 1 le parole "e degli arredi di proprietà dei suddetti sodalizi " sono state sostituite dalle parole "degli arredi e dei beni culturali di proprietà o in uso perpetuo dei suddetti sodalizi, nonchè la promozione di iniziative di carattere mutualistico " ad opera del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 82 del 1996.

[4] La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 82 del 1996.

[5] La lettera b ter) del comma 1 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 82 del 1996.

[6] Nel comma 2 dell'articolo 2 le parole "fino a un massimo di lire 50 milioni" e "fino ad un massimo di 20 milioni" sono state abrogate ad opera del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 82 del 1996.

[7] Nel comma 3 dell'articolo 2 le parole "fino ad un massimo di lire 150 milioni" sono state abrogate e le parole "dei Comuni in cui si trovano"sono state sostituite dalle parole "degli Enti locali e Regione" ad opera del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 82 del 1996.

[8] Il comma 3 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 82 del 1996.

[9] Il comma 3 ter dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 82 del 1996.

[10] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 82 del 1996.

[11] Nel comma 1 dell'articolo 4 le parole "entro il 31 marzo di ogni anno" sono state sostituite dalle parole "nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante deliberazione" ad opera del comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 3 del 2015.

[12] Il comma 1 bis dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 82 del 1996.

[13] Il comma 2 bis dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 82 del 1996.

[14] Questo comma dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 82 del 1996.

[15] Il comma 6 dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 82 del 1996.