Legge regionale n. 15 del 26 marzo 1990  ( Versione vigente )
"Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco".
(B.U. 04 aprile 1990, n. 14)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La presente legge disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco, istituita con legge regionale 2 maggio 1980, n. 34 .
Art. 2. 
(Accesso alla Riserva naturale)
1. 
L'accesso pedonale alla Riserva naturale è consentito tutti i giorni senza limite di orario: la circolazione pedonale, fatta eccezione per i proprietari dei terreni e gli aventi titolo e per la raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco regolata al successivo articolo 10, è consentita unicamente lungo i percorsi appositamente indicati e segnalati.
2. 
È sempre vietato l'accesso nei luoghi e negli edifici non aperti al pubblico e non appositamente segnalati.
3. 
Le comitive organizzate e le scolaresche possono effettuare la visita della Riserva in gruppi di non più di 30 persone e solamente se accompagnate dal personale messo a disposizione dall'Ente di gestione ed avente le funzioni di vigilanza e di guida: a tal fine gli organizzatori delle visite debbono provvedere ad avvisare con giusto anticipo circa il giorno e l'ora della visita gli uffici della Riserva.
4. 
Chiunque può effettuare all'interno della Riserva studi e ricerche di carattere scientifico, anche in deroga alla presente legge, previa comunicazione del programma di ricerca all'Ente di gestione. L'Ente di gestione, sentito il parere della Regione, può negare il permesso di effettuare attività scientifiche e culturali qualora esse siano giudicate negative o incompatibili con le finalità istitutive della Riserva.
5. 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 3. 
(Consumo di pasti e pic-nic)
1. 
I visitatori della Riserva sono tenuti a consumare i pasti e a soffermarsi per i pic-nic esclusivamente nelle aree attrezzate e nelle zone di sosta appositamente predisposte.
2. 
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000.
Art. 4. 
(Abbandono di piccoli rifiuti)
1. 
È vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e/o bevande e da pic-nic. Ai fini della raccolta differenziata dei rifiuti, il deposito dei vetri e delle lattine deve essere effettuato utilizzando gli appositi contenitori.
2. 
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.
3. 
La sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.
Art. 5. 
(Accensione di fuochi)
1. 
L'accensione di fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell'anno.
2. 
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.
Art. 6. 
(Abbruciamenti)
1. 
L'abbruciamento dei residui vegetali è consentito unicamente quando la distanza dal bosco superi i 100 metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale, ed a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidità atmosferica ed in assenza di vento.
2. 
Durante l'abbruciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.
3. 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.
Art. 7. 
(Arrampicata su roccia)
1. 
Al fine di impedire il disturbo dell'avifauna presente nella Riserva è vietata l'arrampicata su roccia nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno.
2. 
È altresì vietato l'allestimento di nuove vie di arrampicata.
3. 
L'Ente di gestione può vietare temporaneamente l'arrampicata sulle pareti dell'Orrido anche nel periodo in cui è ammessa qualora lo richiedano motivi tecnici o di sicurezza.
4. 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.
Art. 8. 
(Introduzione di cani)
1. 
È consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza, purchè al guinzaglio, con eccezione dei cani dei proprietari dei terreni e dei cani degli aventi titolo.
2. 
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 9. 
(Disturbo alla quiete naturale)
1. 
L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonchè giradischi, mangianastri e simili è vietato, cosi come ogni rumore tale da arrecare disturbo alla quiete naturale.
2. 
È sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso e quelli ubicati presso abitazioni private.
3. 
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 10. 
(Raccolta dei funghi, dei prodotti del sottobosco e della flora spontanea)
1. 
La raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco è regolata in base alle norme di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 .
2. 
La raccolta dei fiori è vietata cosi come l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva.
3. 
Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali.
4. 
Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo comportano le sanzioni previste dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e successive modificazioni.
5. 
Le violazioni alle norme di cui al secondo comma del presente articolo, quando trattasi di flora erbacea ed arbustiva non compresa negli elenchi di cui all' articolo 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 , comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 qualora trattasi di flora erbacea ed arbustiva compresa negli elenchi di cui all' articolo 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 , si applicano le sanzioni previste dall'articolo 38, sub g), della legge medesima, così come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 21 giugno 1984, n. 29 , pari a L. 20.000 più L. 5.000 per ogni esemplare raccolto.
Art. 11. 
(Raccolta di anfibi e molluschi)
1. 
La raccolta, l'asportazione e l'uccisione volontaria di qualsiasi specie di molluschi e di anfibi, sono sempre vietate.
2. 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L 25.000 a L. 250.000 per ogni esemplare.
Art. 12. 
(Raccolta degli insetti)
1. 
La cattura, l'asportazione o l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di insetti di qualsiasi ordine e specie sono sempre vietate.
2. 
Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nonchè l'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.
3. 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 13. 
(Campeggio)
1. 
Su tutto il territorio della Riserva naturale è vietato il campeggio, anche temporaneo.
2. 
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.
Art. 14. 
(Danneggiamenti)
1. 
Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi della Riserva naturale comporta la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 oltre alla facoltà dell'Ente di gestione di rivalersi dei danni subiti.
2. 
È vietato danneggiare con scritte, incisioni, intagli o in qualsiasi altro modo rocce, alberi o manufatti.
3. 
Le violazioni alla norma di cui al comma 2. comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 15. 
(Divieti temporanei di accesso)
1. 
L'Ente di gestione della Riserva naturale può temporaneamente impedire l'accesso a particolari e limitate zone a fini selvicolturali e/o faunistici: tali zone sono opportunamente indicate con apposite tabelle.
2. 
L'accesso in violazione alla norma di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 16. 
(Deroghe)
1. 
L'Ente di gestione della Riserva naturale può sempre concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici e di studio, purchè non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri Organi od Autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.
2. 
Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.
3. 
Il personale della Riserva naturale può agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge, secondo le indicazioni od i programmi dell'Ente di gestione.
Art. 17. 
(Vigilanza)
1. 
La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza della Riserva naturale ed ai soggetti di cui all' articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 34 , previa convenzione con gli Enti di appartenenza.
Art. 18. 
(Procedure)
1. 
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 .
2. 
Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione ed iscritte al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1990 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 marzo 1990
Vittorio Beltrami