Legge regionale n. 13 del 26 marzo 1990  ( Versione vigente )
"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili ( art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319 )".
(B.U. 04 aprile 1990, n. 14)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
GENERALITÀ
Art. 1.[1] 
(Definizioni generali)
1. 
Ai fini della presente legge si definisce:
a) 
pubblica fognatura: un'opera, o un complesso di opere, che raccoglie, allontana e scarica le acque meteoriche e/o di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, privati e pubblici, gestito dagli enti di cui all' articolo 9, comma 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 ''Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento'';
b) 
impianto di depurazione della pubblica fognatura: un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche od ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico ed inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici, biologici e chimici;
c) 
volume di scarico della pubblica fognatura: il volume giornaliero medio di acque reflue proveniente dalle reti fognarie scaricato in tempo secco, misurato dall'autorità competente al controllo al terminale della rete stessa, nel mese di massima produzione dello scarico;
d) 
scarico puntuale: lo scarico da insediamenti civili o produttivi effettuato sul suolo o nel sottosuolo al solo fine dell'allontanamento dei reflui dall'insediamento stesso e, pertanto, non finalizzato all'utilizzazione dei reflui a beneficio dell'agricoltura;
e) 
utilizzazione in agricoltura: il riutilizzo degli effluenti provenienti da allevamenti zootecnici mediante la loro distribuzione o qualsiasi altra applicazione sul suolo o nel suolo a fini agronomici;
f) 
volume di scarico da insediamenti civili: il volume giornaliero medio di acque reflue scaricate misurato dall'autorità competente al controllo nel periodo di maggior produzione dello scarico stesso;
g) 
P.R.Q.A.: il Piano regionale per la qualità delle acque approvato dal Consiglio regionale, in applicazione dell' articolo 8 della legge 319/1976 , con deliberazione 1° aprile 1981, n. 107-2905 e sue successive revisioni.
Art. 2. 
(Oggetto della legge)
1. 
La presente legge, in applicazione degli articoli 4 e 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , come modificati dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650 ed in funzione degli obiettivi del P.R.Q.A. ha per oggetto:
a) 
la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature;
b) 
la disciplina degli scarichi definiti civili ai sensi dell' articolo 1 quater, lettera b) della legge 8 ottobre 1976, n. 690 , o ad essi assimilati ai sensi della presente legge.
Art. 3. 
(Obbligo di autorizzazione)
1. 
Tutti gli scarichi di cui all'articolo 1 sono autorizzati nelle forme e con le prescrizioni e i limiti previsti nella presente legge.
2. 
L'attivazione di nuovi scarichi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità competente al controllo.
Capo II. 
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE
Art. 4. 
(Classificazione delle pubbliche fognature)
1. 
Le pubbliche fognature sono classificate in tre categorie:
a) 
Nella prima categoria sono comprese le pubbliche fognature caratterizzate da uno scarico finale di volume non superiore a centocinquanta metri cubi al giorno, i cui effluenti siano originati da insediamenti civili o da insediamenti civili e produttivi.
b) 
Nella seconda categoria sono comprese le pubbliche fognature caratterizzate da uno scarico finale di volume superiore a centocinquanta metri cubi al giorno, i cui effluenti siano originati da insediamenti civili o da insediamenti civili e produttivi.
c) 
Nella terza categoria sono comprese le pubbliche fognature caratterizzate da uno scarico finale originato da aree destinate ad insediamenti produttivi.
Art. 5. 
(Recapito degli scarichi)
1. 
Gli scarichi delle pubbliche fognature nuove o esistenti, così come disciplinati dalla presente legge, sono ammessi esclusivamente nei corpi idrici superficiali.
2. 
Eccezionalmente e limitatamente agli scarichi della prima categoria derivanti da soli insediamenti civili, qualora sia accertata l'impossibilità di recapitare tali scarichi a corpi idrici superficiali, gli stessi possono essere ammessi sul suolo e nei relativi strati superficiali.
Art. 6. 
(Scaricatori di piena)
1. 
Gli scaricatori di piena delle reti fognarie da realizzarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono dimensionati, di norma, in modo che lo sfioro abbia inizio ad una portata pari a cinque volte la portata media giornaliera in tempo secco. Sono fatte salve motivate deroghe, approvate contestualmente all'approvazione del progetto da parte del Presidente della Giunta Regionale, in funzione di eccezionali e particolari esigenze o necessità di convogliamento di acque reflue urbane.
Art. 7.[2] 
(Scarichi in pubblica fognatura dotata di impianto terminale o centralizzato di depurazione derivanti da insediamenti produttivi)
1. 
I titolari degli scarichi nelle pubbliche fognature di insediamenti produttivi sono tenuti a rispettare le norme, le prescrizioni regolamentari e i limiti di accettabilità stabiliti dagli enti gestori degli impianti di depurazione delle pubbliche fognature stesse.
2. 
Le norme, le prescrizioni regolamentari e i criteri per la determinazione dei limiti di accettabilità di cui al comma 1 sono stabiliti:
a) 
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per gli impianti di depurazione già funzionanti;
b) 
entro sei mesi dall'entrata in funzione a regime per gli impianti di depurazione attivati dopo l'entrata in vigore della presente legge.
3. 
Non sono ammesse deroghe per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile di cui all'Allegato I della deliberazione del 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento.
4. 
Le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti da insediamenti produttivi sono rilasciate unicamente dagli enti gestori dell'impianto di depurazione terminale.
Art. 8. 
(Scarichi in pubblica fognatura derivanti da insediamenti civili)
1. 
Gli scarichi in pubblica fognatura di insediamenti civili sono sempre ammessi, nella osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.
2. 
Tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Autorità competente al controllo, fatte salve eventuali motivate deroghe, anche temporanee, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti.
3. 
I titolari degli scarichi di cui al comma 1 sono tenuti a notificare la loro posizione all'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica rete fognaria e all'Ente gestore della pubblica rete fognaria nei tempi e nei modi da questi stabiliti.
Art. 9.[3] 
(Autorizzazione allo scarico delle pubbliche fognature e relativi controlli)
1. 
Le domande di autorizzazione allo scarico sono presentate all'autorità competente al controllo ove ha sede lo scarico finale dopo il relativo trattamento di depurazione:
a) 
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per lo scarico di pubbliche fognature esistenti;
b) 
prima dell'attivazione per lo scarico di pubbliche fognature nuove.
2. 
L'autorizzazione è rilasciata in forma definitiva per gli scarichi che rispettano le norme, le prescrizioni e i limiti di accettabilità di cui agli articoli 10 e 11.
3. 
L'autorizzazione è rilasciata in forma provvisoria per gli scarichi non ancora collegati a impianto terminale o centralizzato di depurazione; tale autorizzazione contiene le prescrizioni e gli eventuali limiti di accettabilità cui è assoggettato lo scarico fino alla data di entrata in funzione a regime dell'impianto di depurazione.
4. 
L'autorità competente al controllo esercita le proprie funzioni avvalendosi, anche al fine del rilascio delle autorizzazioni, degli organismi tecnici previsti dalla legislazione vigente.
5. 
Il controllo sulla qualità degli scarichi terminali degli impianti di depurazione delle pubbliche fognature dovrà essere correlato ed accompagnato al controllo sulla qualità dei reflui in ingresso all'impianto.
Art. 10. 
(Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature esistenti)
1. 
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, per gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti vale la seguente disciplina:
a) 
se appartenenti alla prima categoria di cui all'articolo 4, devono rispettare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i limiti di accettabilità di cui all'Allegato 1;
b) 
se appartenenti alla seconda categoria di cui all'articolo 4, devono rispettare entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge; i limiti di accettabilità stabiliti per ogni area obiettivo dalla tabella 2 del P.R.Q.A. così come elencati nell'Allegato 2;
c) 
se appartenenti alla terza categoria di cui all'articolo 4, devono rispettare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i limiti di accettabilità di cui alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.
2. 
Gli Enti gestori delle pubbliche infrastrutture di depurazione delle acque reflue urbane sono tenuti, fino al momento nel quale debbano osservare i limiti di accettabilità stabiliti dalla presente legge, ad adottare tutte le necessarie misure atte a non peggiorare le attuali caratteristiche qualitative del corpo idrico ricettore dello scarico.
Art. 11. 
(Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature nuove)
1. 
Gli scarichi nuovi, qualora collegati ad impianto di depurazione terminale centralizzato, rispettano fin dall'attivazione i limiti di accettabilità stabiliti all'articolo 10. In attesa del collegamento ad impianto di depurazione devono rispettare le prescrizioni di cui al comma 3 dell'articolo 9.
Art. 12. 
(Ambiti ottimali di gestione)
1. 
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, individua e delimita gli ambiti ottimali di gestione delle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue e di trattamento dei relativi fanghi con la previsione degli Enti gestori di ogni ambito e con contestuale definizione dei criteri generali di gestione anche in riferimento al trattamento di scarichi indiretti.
2. 
Fino all'individuazione e alla delimitazione degli ambiti ottimali di cui al comma 1 la Giunta Regionale è autorizzata ad impartire disposizioni ai titolari di scarichi e agli Enti gestori di pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue, al fine di ottenere la migliore razionalizzazione territoriale dell'organizzazione dei servizi anche in riferimento al trattamento di scarichi indiretti.
Capo III. 
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA
Art. 13. 
(Qualificazione degli scarichi di insediamenti civili nuovi ed esistenti)
1. 
Si considerano esistenti gli insediamenti civili che abbiano attivato lo scarico, o che abbiano ottenuto la licenza edilizia prima della data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.
2. 
Sono equiparati agli esistenti gli insediamenti civili che abbiano attivato lo scarico o che abbiano ottenuto la licenza o concessione edilizia dopo l'entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni e prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3. 
Si considerano nuovi gli insediamenti civili che abbiano attivato lo scarico o che abbiano ottenuto la concessione edilizia dopo l'entrata in vigore della presente legge.
4. 
L'autorità competente al controllo attribuisce la qualifica di scarico di insediamento civile e lo classifica in base alle categorie previste dall'articolo 14, avvalendosi degli organismi tecnici previsti dalla legislazione vigente.
[4]
Art. 14. 
(Classificazione degli scarichi civili)
1. 
Agli effetti della presente legge gli scarichi degli insediamenti civili sono suddivisi in due classi denominate A) e B).
2. 
Nella classe A) sono compresi:
a) 
uno o più edifici collegati tra loro in una determinata area, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica, commerciale, sanitaria;
b) 
gli insediamenti in cui si svolgono con carattere di stabilità e permanenza attività di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense o che diano origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti dagli insediamenti abitativi;
c) 
le imprese agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e alla silvicoltura;
d) 
gli allevamenti ittici che danno luogo a scarico terminale e che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore a 1 kg. per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.
3. 
Agli effetti della lettera b) del precedente comma 2 si considerano assimilabili a quelli abitativi gli scarichi degli insediamenti rientranti nei limiti di accettabilità di cui all'Allegato 3 della presente legge; la qualità degli scarichi è da valutarsi prima di ogni trattamento depurativo e anteriormente alla miscelazione con acque non richiedenti alcun trattamento.
4. 
Nella classe B) sono comprese:
a) 
le imprese dedite ad allevamenti di bovini, equini, suini, ovicaprini, avicoli e cunicoli che dispongano di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame; detto terreno agricolo, in proprietà, in affitto, in comodato o comunque in godimento o concessione, deve essere funzionalmente connesso con l'attività di allevamento e di coltivazione agricola dell'impresa;
b) 
le imprese dedite alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione agricola, che siano inserite con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà pervenire per almeno 2/3 esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.
Art. 15.[5] 
(Autorizzazioni allo scarico e controlli)
1. 
Le domande di autorizzazione allo scarico sono presentate all'Autorità competente al controllo, accompagnate dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale:
a) 
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per gli insediamenti esistenti o a questi equiparati;
b) 
contestualmente alla domanda di concessione edilizia per gli insediamenti nuovi.
2. 
Sono tenuti unicamente a notificare lo scarico nei modi e nei tempi stabiliti dall'Autorità competente al controllo:
a) 
i titolari degli scarichi esistenti appartenenti alla classe A) lettere a) e c), comma 2 dell'articolo 14;
b) 
i titolari degli scarichi esistenti appartenenti alla classe B) lettera a), comma 4 dell'articolo 14 che abbiano una consistenza media annuale: fino a 50 capi bovini, equini o suini; fino a 200 capi ovicaprini; fino a 2.000 capi avicoli; fino a 1.000 capi cunicoli, semprechè sussista la disponibilità di almeno 1 ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame.
3. 
L'autorizzazione è rilasciata in forma definitiva per tutti gli scarichi che rispettano i limiti di accettabilità e le prescrizioni di cui alla presente legge. L'autorità competente al controllo può prevedere, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, forme di rinnovo tacito della stessa.
[6]
4. 
Prima dell'autorizzazione definitiva viene rilasciata un'autorizzazione provvisoria, contenente eventuali prescrizioni atte a non peggiorare le attuali caratteristiche qualitative del corpo idrico ricettore dello scarico.
Art. 16. 
(Recapito degli scarichi)
1. 
Gli scarichi degli insediamenti civili di cui al Capo III sono sempre ammessi nei corpi idrici superficiali; sono ammessi sul suolo e nel sottosuolo solo se caratterizzati di norma da un volume di scarico inferiore o uguale a venticinque metri cubi al giorno, nei casi di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 17.
Art. 17. 
(Disciplina degli scarichi della classe A))
1. 
Gli scarichi degli insediamenti esistenti o a questi equiparati di cui alla classe A) dell'articolo 14 sono così disciplinati:
a) 
nel caso di scarico in corpi idrici superficiali sono sottoposti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità di cui all'Allegato 1; se di volume maggiore o uguale a centocinquanta metri cubi al giorno sono sottoposti entro lo stesso termine ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 2-IV dell'Allegato 2;
b) 
nel caso di scarico puntuale su suolo o nel sottosuolo, limitatamente agli insediamenti caratterizzati da uno scarico inferiore o uguale a venticinque metri cubi al giorno, o aventi una consistenza inferiore a 50 vani e 5.000 metri cubi o una capienza inferiore a 100 posti letto o addetti, sono sottoposti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai sistemi di trattamento realizzati secondo le prescrizioni previste, per gli insediamenti civili di analoga consistenza, dall'Allegato n. 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, nonchè secondo le prescrizioni emanate dall'Autorità competente al controllo.
2. 
Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi sono sottoposti, fino dall'attivazione, a quanto previsto dal comma 1.
3. 
È ammesso in via eccezionale e solo per gli insediamenti esistenti o a questi equiparati lo scarico puntuale sul suolo di volumi comunque inferiori a centocinquanta metri cubi al giorno, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonchè nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti temporali impartiti dall'Autorità competente al controllo.
Art. 18. 
(Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari)
1. 
Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi ed esistenti, adibiti ad attività sanitaria, sono sottoposti ad adeguato trattamento di disinfezione nei tempi e con le modalità stabilite dall'Autorità competente al controllo.
Art. 19.[7] 
(Disciplina degli scarichi della classe B))
1. 
Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti o a questi equiparati della classe B di cui all'articolo 14 nel caso di scarico in corpi idrici superficiali sono sottoposti:
a) 
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti ottenibili, relativamente ai materiali solidi, attraverso l'installazione di adeguati dispositivi atti a trattenere i materiali solidi con dimensioni lineari superiori a un millimetro;
b) 
entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 2-IV dell'Allegato 2 così come modificato della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 66.
2. 
Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi in caso di recapito in corpi idrici superficiali sono sottoposti fin dall'attivazione ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 2-IV dell'Allegato 2 così come modificato dalla l.r. 66/1994.
3. 
Gli scarichi puntuali sul suolo degli insediamenti civili esistenti o ad essi equiparati sono sottoposti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilità di cui alla tabella A della legge 319/1976.
4. 
Per gli insediamenti civili di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b) e per gli insediamenti civili equiparati agli esistenti aventi le stesse caratteristiche, lo scarico puntuale è sempre ammesso nell'ambito della presente legge nel rispetto del limite quantitativo massimo di 240 metri cubi annui per ettaro e delle norme igienico-sanitarie.
5. 
Gli scarichi puntuali sul suolo degli insediamenti civili nuovi sono sottoposti fino dall'attivazione ai limiti di accettabilità di cui alla tabella A della legge 319/1976 , ad eccezione degli insediamenti aventi le stesse caratteristiche degli insediamenti richiamati al comma 4, per i quali vale, fino dall'attivazione, la disciplina del medesimo comma.
Capo IV. 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20. 
(Revisione dei limiti di accettabilità e dei volumi di scarico e di spandimento)
1. 
La Giunta Regionale, in funzione dello stato di qualità dei corpi idrici, degli usi in atto o futuri degli stessi nonchè dello stato di attuazione del P.R.Q.A. è autorizzata:
a) 
alla revisione dei limiti di accettabilità di cui agli Allegati 1, 2, 3 alla presente legge;
b) 
alla revisione delle delimitazioni delle aree obiettivo e delle priorità di cui alle tabelle 1 e 2 del P.R.Q.A.;
c) 
alla revisione dei volumi di scarico e di spandimento sul terreno di cui ai Capi II e III della presente legge.
Art. 21.[8] 
(Utilizzazione in agricoltura degli effluenti provenienti da allevamenti zootecnici)
1. 
Ai fini della presente legge si intendono per effluenti provenienti da allevamenti zootecnici:
a) 
i letami: materiali palabili derivati dalla miscela di feci, urine e materiale vegetale proveniente da allevamenti con lettiera; sono assimilate ai letami le feci, le urine e le frazioni ispessite palabili provenienti dal trattamento fisico o meccanico dei liquami, nonchè il colaticcio dei sili di foraggio, della lettiera e dei luoghi di accumulo e stoccaggio dei letami;
b) 
i liquami: materiali non palabili derivati dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata ed acque di lavaggio provenienti da allevamenti privi di lettiera; sono assimilate ai liquami le frazioni non palabili provenienti dal trattamento dei liquami, gli escrementi di volatili domestici diluiti con acque di lavaggio, nonchè le acque di lavaggio delle strutture e delle attrezzature zootecniche.
2. 
L'utilizzazione in agricoltura dei letami, così come definiti al comma 1 e da intendersi come sole materie fecali, non rientra nell'ambito di applicazione della legge 319/1976 e successive modifiche ed integrazioni, nè del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 "Attuazione delle Direttive CEE n. 74/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi".
3. 
L'utilizzazione in agricoltura dei liquami, così come definiti al comma 1, rientra nell'ambito di applicazione della legge 319/1976.
4. 
Con apposita legge regionale sono disciplinate le attività di utilizzazione in agricoltura degli effluenti di cui ai commi 2 e 3 al fine di prevenirne gli effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, consentendo nel contempo la loro corretta utilizzazione agronomica.
[9]
Art. 22. 
(Sanzioni)
1. 
In caso di violazione delle norme di cui alla presente legge si applicano le sanzioni di cui agli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 23. 
(Studi, ricerche e borse di studio)
1. 
Ai fini dell'attuazione della presente legge e del raggiungimento degli obiettivi del P.R.Q.A. qualora si rendano necessari particolari studi e ricerche, la Giunta Regionale affida incarichi e consulenze ai sensi delle norme in materia e può istituire borse di studio, previa emanazione di appositi bandi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 marzo 1990
Vittorio Beltrami.


Note:

[1] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 37 del 1996.

[2] L'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 37 del 1996.

[3] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 37 del 1996.

[4] Il comma 4 dell'articolo 13 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 37 del 1996.

[5] Per le domande di autorizzazione allo scarico si veda quanto disposto dal Capo II della l.r. 37/1996

[6] Nel comma 3 dell'articolo 15 le parole "L'autorità competente al controllo può prevedere, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, forme di rinnovo tacito della stessa" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 37 del 1996.

[7] L'articolo 19 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 37 del 1996.

[8] L'articolo 21 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 37 del 1996.

[9] Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui a questo comma si veda il Capo III della l.r. 37/1996

[10] Nell'allegato B i limiti di accettabilità del Parametro Cromo VI sono stati sostituiti ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 66 del 1994.