Art. 9.
(Consigli Direttivi degli Enti di gestione delle aree protette)
1.
I Consigli Direttivi degli Enti strumentali di diritto pubblico di cui all'articolo 7 sono composti così come stabilito dal presente articolo.
2.
a)
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Varzo e Trasquera;
b)
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, della Comunità Montana Valle Ossola;
c)
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia forestale, agronomica e turistica;
d)
due membri nominati dalla Comunità Montana Valle Ossola su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
e)
due membri nominati dalla Comunità Montana Valle Ossola su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
3.
a)
quattro rappresentanti, di cui almeno uno espresso dalla minoranza, del Comune di Albano Vercellese;
b)
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Casalbeltrame, Greggio, Oldenico, San Nazzaro Sesia e Villata;
c)
un rappresentante del Comune di Villarboit;
d)
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia forestale, ornitologica e idrobiologica;
e)
due membri nominati dalla Provincia di Vercelli su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
f)
due membri nominati dalla Provincia di Vercelli su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
4.
a)
cinque rappresentanti, di cui due espressi dalla minoranza, del Comune di Chiusa Pesio;
b)
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, del Comune di Villar San Costanzo;
c)
un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Briga Alta, Mondovì, Morozzo e Rocca dè Baldi;
d)
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, della Comunità Montana Valli Gesso-Vermenagna-Pesio;
e)
un rappresentante per ciascuna delle Comunità Montane Alta Val Tanaro-Mongia-Cevetta e Valle Maira;
f)
quattro membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui almeno uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia geologica, forestale, storica e turistica;
g)
due membri nominati dalla Comunità Montana Valli Gesso-Vermenagna-Pesio su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
h)
due membri nominati dalla Comunità Montana Valli Gesso-Vermenagna-Pesio su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
5.
a)
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, del Comune di Valenza;
b)
due rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, del Comune di Bosco Marengo;
c)
un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Bozzole, Casal Cermelli e Predosa;
d)
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia ornitologica, botanica e idrobiologica;
e)
due membri nominati dalla Provincia di Alessandria su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
f)
due membri nominati dalla Provincia di Alessandria su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
6.
a)
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, del Comune di Vernante;
b)
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, della Comunità Montana Valli Gesso-Vermenagna-Pesio;
c)
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia forestale, agronomica e turistica;
d)
due membri nominati dalla Comunità Montana Valli Gesso-Vermenagna-Pesio su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
e)
due membri nominati dalla Comunità Montana Valli Gesso-Vermenagna-Pesio su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
7.
a)
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Serralunga di Crea e di Ponzano;
b)
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia storico-artistica e architettonica.
8.
a)
cinque rappresentanti, di cui almeno uno espresso dalla minoranza, del Comune di Orta S. Giulio;
b)
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia storico-artistica e architettonica.
9.
a)
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, del Comune di Pragelato;
b)
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, della Comunità Montana Val Chisone e Germanasca;
c)
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza con esperienza in materia forestale, agronomica e turistica;
d)
due membri nominati dalla Comunità Montana Val Chisone e Germanasca su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
e)
due membri nominati dalla Comunità Montana Val Chisone e Germanasca su designazione delle Associazioni ambientaliste a livello regionale.
10.
a)
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, del Comune di Avigliana;
b)
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, della Comunità Montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia;
c)
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia zoologica, botanica e idrobiologica;
d)
due membri nominati dalla Comunità Montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
e)
due membri nominati dalla Comunità Montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
11.
a)
quattro rappresentanti, di cui almeno uno espresso dalla minoranza, del Comune di Salbertrand;
b)
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Exilles, Oulx e Sauze d'Oulx;
c)
un rappresentante del Comune di Pragelato;
d)
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, della Comunità Montana Alta Val Susa;
e)
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia forestale, zoologica e turistica;
f)
due membri nominati dalla Comunità Montana Alta Val Susa su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
g)
due membri nominati dalla Comunità Montana Alta Val Susa su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
12.
a)
sei rappresentanti, di cui due espressi dalla minoranza, del Comune di Entracque;
b)
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Aisone e Valdieri;
c)
tre rappresentanti della frazione di S. Anna di Valdieri, nominati dal Comune di Valdieri e scelti tra i residenti nella frazione stessa: la nomina di uno di questi rappresentanti è riservata alla minoranza;
d)
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, della Comunità Montana Valli Gesso-Vermenagna-Pesio;
e)
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia zoologica, botanica e turistica;
f)
tre membri nominati dalla Comunità Montana Valli Gesso-Vermenagna-Pesio su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
g)
tre membri nominati dalla Comunità Montana Valli Gesso-Vermenagna-Pesio su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
13.
a)
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Boca, Borgosesia, Cavallirio, Grignasco, Prato Sesia e Valduggia;
b)
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia geologica, paleontologica e naturalistica;
c)
due membri nominati dalla Provincia di Vercelli e un membro nominato dalla Provincia di Novara su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
d)
due membri nominati dalla Provincia di Vercelli e un membro nominato dalla Provincia di Novara su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
14.
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè e della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco è così composto:
a)
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Bussoleno, Chianocco, Coazze, Fenestrelle, Mattie, Meana, Roure, San Giorio, Usseaux e Villarfocchiardo;
b)
un rappresentante per ciascuna delle Comunità Montane Bassa Valle Susa e Val Cenischia, Val Sangone, Valli Chisone e Germanasca;
c)
quattro membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui almeno uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia forestale, zoologica, agronomica e turistica;
d)
tre membri nominati dalla Provincia di Torino su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
e)
tre membri nominati dalla Provincia di Torino su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
15.
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale della Bessa è così composto:
[4]
a)
cinque rappresentanti, di cui due espressi dalla minoranza, del Comune di Cerrione;
b)
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Borriana, Mongrando e Zubiena;
c)
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, della Comunità Montana Bassa Valle Elvo;
d)
tre membri, nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia botanica, geologica e archeologica;
e)
due membri nominati dalla Comunità Montana Bassa Valle Elvo su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
f)
due membri nominati dalla Comunità Montana Bassa Valle Elvo su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
15 bis.
l Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina-Felice Piacenza è così composto:
[5]
a)
cinque rappresentanti, di cui due espressi dalla minoranza, del Comune di Biella;
b)
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, del Comune di Pollone;
c)
tre membri, nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia botanica ed agronomica;
d)
due membri nominati dalla Provincia di Vercelli su designazione delle Organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello regionale;
e)
due membri nominati dalla provincia di Vercelli su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
16.
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj è così composto:
a)
cinque rappresentanti, di cui almeno uno espresso dalla minoranza, del Comune di Castagneto Po;
b)
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia forestale e botanica;
c)
due membri nominati dalla Provincia di Torino su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
d)
due membri nominati dalla Provincia di Torino su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
17.
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo è così composto:
a)
cinque rappresentanti, di cui almeno uno espresso dalla minoranza, del Comune di Varallo;
b)
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia storico-artistica e architettonica.
18.
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani è così composto:
a)
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Asti e di Rocchetta Tanaro;
b)
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia forestale e paleontologica;
c)
due membri nominati dalla Provincia di Asti su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
d)
due membri nominati dalla Provincia di Asti su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
19.
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale della Rocca di Cavour è così composto:
a)
cinque rappresentanti, di cui almeno uno espresso dalla minoranza, del Comune di Cavour;
b)
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia forestale e archeologica;
c)
due membri nominati dalla Provincia di Torino su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
d)
due membri nominati dalla Provincia di Torino su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
20.
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa è così composto:
a)
cinque rappresentanti, di cui almeno uno espresso dalla minoranza, del Comune di Ghiffa;
b)
tre membri, nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia storico-artistica e architettonica.
21.
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali della Valle del Ticino è così composto:
a)
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Arona, Bellinzago Novarese, Cameri, Castelletto Ticino, Cerano, Comignago, Dormelletto, Galliate, Marano Ticino, Oleggio, Oleggio Castello, Pombia, Romentino, Trecate e Varallo Pombia;
b)
quattro membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui almeno uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia forestale, zoologica, botanica e archeologica;
c)
tre membri nominati dalla Provincia di Novara su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
d)
tre membri nominati dalla Provincia di Novara su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
22.
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo è così composto:
a)
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Bosio, Casaleggio Boiro, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato e Voltaggio;
b)
due rappresentanti della frazione Capanne di Marcarolo, nominati dal Comune di Bosio;
c)
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, della Comunità Montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese;
d)
quattro membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui almeno uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia forestale, agronomica, zoologica e turistica;
e)
due membri nominati dalla Comunità Montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
f)
due membri nominati dalla Comunità Montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
23.
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale Alta Val Sesia è così composto:
a)
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Alagna, Carcoforo, Fobello, Rima, Rimasco e Rimella;
b)
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, della Comunità Montana Valsesia;
c)
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia zoologica, botanica e turistica;
d)
due membri nominati dalla Comunità Montana Valsesia su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
e)
due membri nominati dalla Comunità Montana Valsesia su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
24.
I Consigli Direttivi degli Enti di gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7 restano in carica fino alla data di insediamento dei Consigli Direttivi di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15.
[6]
25.
I membri designati dalle Organizzazioni professionali agricole e dalle Associazioni ambientaliste previsti nei Consigli Direttivi di cui ai commi precedenti debbono essere residenti nei Comuni interessati alle aree protette.
26.
Qualora, a seguito dell'istituzione di nuove aree protette, siano istituiti altri Enti strumentali di diritto pubblico, nei relativi Consigli Direttivi debbono essere previsti, oltre ai rappresentanti degli Enti locali, membri nominati dal Consiglio Regionale con esperienza nelle materie relative agli scopi istitutivi dell'area protetta e membri designati dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e dalle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale, fatte salve motivate esclusioni: i membri di designazione delle Organizzazioni agricole e delle Associazioni ambientaliste debbono essere residenti nei Comuni interessati alle aree protette.
28.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Ente. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vicepresidente dell'Ente. Funge da Segretario il Direttore dell'Ente.
29.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio che li ha nominati e possono essere rinominati. I membri del Consiglio Direttivo eletti in rappresentanza dei Comuni e delle Comunità Montane possono essere scelti tra persone che non facciano parte dei Consigli degli Enti medesimi. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito. Finchè non sia riunito il nuovo Consiglio Direttivo sono integralmente prorogati i poteri del precedente.
30.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, comunque almeno ogni quattro mesi o entro quindici giorni qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti, mediante avviso contenente l'ordine del giorno trasmesso ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di motivata urgenza.
31.
Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
32.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche.
33.
Dalla data di insediamento dei Consigli Direttivi di cui al presente articolo, dal comma 2 al comma 23, sono abrogate le norme, ove previste nelle leggi istitutive, relative alla partecipazione ai Consigli di un funzionario regionale con funzioni consultive, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale: ove il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno può richiedere alla Giunta Regionale la partecipazione alle sedute di un funzionario regionale a scopo consultivo.
Art. 11.
(Giunta esecutiva degli Enti strumentali di diritto pubblico)
1.
La Giunta esecutiva degli Enti strumentali di diritto pubblico è composta da:
a)
il Presidente dell'Ente che la presiede;
b)
il Vicepresidente dell'Ente che ne fa parte di diritto;
c)
un membro eletto dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto fino a 8 Consiglieri; due membri eletti dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da 9 a 14 Consiglieri; tre membri eletti dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da 15 a 24 Consiglieri; cinque membri eletti dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da 25 a 38 Consiglieri; sette membri eletti dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da più di 38 Consiglieri.
2.
Funge da segretario della Giunta esecutiva il Direttore dell'Ente.
3.
I membri della Giunta esecutiva debbono essere Consiglieri e durano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo che, nella sua prima seduta, deve provvedere alla nomina della nuova Giunta esecutiva.
4.
I membri della Giunta esecutiva non possono rivestire la carica di Parlamentare, di Consigliere Regionale, di Consigliere Provinciale, di Presidente o Assessore di Comunità Montana, di Sindaco.
5.
La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, comunque almeno ogni tre mesi o entro quindici giorni qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti, mediante avviso contenente l'ordine del giorno trasmesso ai membri della Giunta almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza.
6.
Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno tre componenti in carica. La Giunta esecutiva delibera a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7.
Le sedute della Giunta esecutiva non sono pubbliche.
8.
Dalla data di insediamento dei Consigli Direttivi di cui al precedente articolo 9, dal comma 2 al comma 23, sono abrogate le norme, ove previste dalle leggi istitutive, relative alla partecipazione alle Giunte di un funzionario regionale con funzioni consultive, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale: ove la Giunta esecutiva lo ritenga opportuno può richiedere alla Giunta Regionale la partecipazione alle sedute di un funzionario regionale a scopo consultivo.
Art. 13.
(Il Presidente degli Enti strumentali di diritto pubblico)
1.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
2.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo, purchè permanga nel Consiglio stesso.
3.
Il Presidente decade dal suo incarico automaticamente in caso di mancata convocazione del Consiglio Direttivo o della Giunta esecutiva nel numero minimo annuo di sedute previste od in caso di più di tre assenze non giustificate consecutive al Consiglio Direttivo od alla Giunta esecutiva.
4.
La carica di Presidente è incompatibile con quelle di Parlamentare, di Consigliere Regionale, di Consigliere Provinciale, di Presidente o di Assessore di Comunità Montana, di Sindaco o di Assessore Comunale.
Art. 14.
(Il Vicepresidente dell'Ente)
1.
Il Vicepresidente dell'Ente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
2.
Il Vicepresidente non è Organo dell'Ente ed ha l'esclusiva funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
3.
Il Vicepresidente fa parte di diritto della Giunta esecutiva con le medesime funzioni di cui al comma 2.
4.
La carica di Vicepresidente dell'Ente è incompatibile con quelle di Parlamentare, di Consigliere Regionale, di Consigliere Provinciale di Presidente o di Assessore di Comunità Montana di Sindaco.
Art. 17.
(Personale)
1.
Gli Enti di gestione delle aree protette di cui all'articolo 7 della presente legge si avvalgono, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di personale proprio.
2.
L'ordinamento e la pianta organica del personale sono disciplinati con legge regionale.
4.
Gli Enti di gestione di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 11 dell'articolo 7 dispongono delle piante organiche previste per le aree protette affidate alla loro gestione così come individuate dalla
legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14
, tenendo conto delle eventuali successive integrazioni definite da leggi istitutive di altre aree protette.
[7]
5.
Le piante organiche degli altri Enti strumentali di diritto pubblico previsti dalla presente legge sono così rispettivamente stabilite:
a)
Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè e della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco, n. 27 dipendenti così ripartiti per qualifica: IV: n. 1 V: n. 16 VI: n. 6 VII: n. 2 VIII: n. 1 1° dir.: n. 1;
c)
Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani, n. 13 dipendenti così ripartiti per qualifica:
d)
Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali della Valle del Ticino, n. 38 dipendenti così ripartiti per qualifica:
7.
L'organizzazione della struttura di ogni Ente è demandata al Consiglio Direttivo che può articolare il personale in base alle esigenze di funzionamento.
9.
Applicandosi al personale delle aree protette, a norma dell'
articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 28
, e successive modificazioni, lo stato giuridico ed economico previsto per il personale regionale, gli Enti di gestione delle aree protette istituiscono, ove necessario e possibile, il servizio di mensa per il proprio personale, in applicazione di quanto stabilito all'
articolo 48 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40
, e successive modificazioni.
10.
Agli oneri conseguenti all'istituzione del servizio di mensa di cui al comma 9 gli Enti di gestione provvedono con gli stanziamenti agli stessi erogati dalla Regione mediante l'utilizzo del capitolo 7910 del bilancio di previsione per l'anno 1990 - e dei corrispondenti capitoli dei bilanci successivi - avente la denominazione "Oneri per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali regionali".
Art. 20.
(Commissariamento degli Enti di gestione)
1.
In caso di ritardi od omissioni da parte degli Organi degli Enti ai quali è affidata la gestione delle aree protette, previamente invitati a provvedere, la Giunta Regionale invia apposito Commissario per compiere gli atti obbligatori per legge o eseguire gli impegni validamente assunti.
2.
La Giunta Regionale provvede allo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione per gravi violazioni di legge o per gravi inadempienze attuative dei piani di gestione delle aree protette ovvero in caso di persistente inattività o di impossibilità di funzionamento.
3.
Con il provvedimento di scioglimento la Giunta Regionale nomina contestualmente un Commissario straordinario con pieni poteri che rimane in carica fino alla ricostituzione degli Organi degli Enti di gestione.
Art. 21.
(Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette)
1.
La Giunta Regionale, il Consiglio Regionale e gli Enti di gestione si avvalgono del Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette, avente funzioni consultive.
2.
Il Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette in particolare esprime pareri in merito:
a)
al Piano regionale delle aree protette di cui all'articolo 2;
b)
alle proposte di legge, ai disegni di legge ed ai provvedimenti amministrativi relativi all'istituzione di aree protette di cui all'articolo 6;
c)
agli strumenti di pianificazione territoriale, naturalistica e forestale relativi alle aree protette;
d)
alle proposte ed ai disegni di legge contenenti norme che siano riferite ad aree protette istituite o inserite nel Piano regionale delle aree protette.
3.
Il Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette è nominato dal Consiglio Regionale su proposta delle Facoltà di seguito riportate, proposte che possono indicare anche esperti non docenti universitari. Il Comitato è così composto:
[9]
a)
n. 2 veterinari proposti dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Torino;
b)
n. 2 zoologi, n. 2 botanici e n. 2 geologi proposti dalla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università di Torino;
c)
n. 2 forestali e n. 2 agronomi proposti dalla Facoltà di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università di Torino;
d)
n. 2 architetti proposti dalla Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino;
e)
n. 1 storico, n. 1 geografo e n. 1 archeologo proposti dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Torino;
f)
n. 5 esperti nelle materie e nelle specializzazioni sopra richiamate scelti direttamente dal Consiglio Regionale, di cui due espressi dalla minoranza.
4.
Il Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette nomina tra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente.
5.
Funge da Segretario del Comitato un funzionario del Settore Parchi naturali della Regione, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
6.
Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce ogni qualvolta sia convocato dal suo Presidente, su richiesta dell'Assessore regionale ai Parchi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, entro 10 giorni dalla richiesta stessa.
7.
Le riunioni del Comitato tecnico-scientifico sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri in carica: in seconda convocazione le riunioni sono valide con la partecipazione di almeno 7 membri.
8.
Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica cinque anni e scade con lo scioglimento del Consiglio Regionale. Esso svolge la sua attività finchè non siano insediati i nuovi componenti.
9.
Il Comitato tecnico-scientifico in carica all'entrata in vigore della presente legge continua a svolgere la sua attività in base alle previsioni di cui al presente articolo fino all'insediamento del nuovo Comitato.
10.
Ai membri del Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette spettano, per ogni riunione, i gettoni di presenza e le eventuali indennità di rimborso spese previsti dalle vigenti leggi regionali in materia.
Art. 22.
(Patrimonio, beni mobili ed immobili, contratti ed altri oneri, bilanci)
1.
Gli Enti di cui all'articolo 7 della presente legge così come riordinati subentrano agli Enti di gestione disciolti o che sostituiscono assumendosi il patrimonio, i beni mobili ed immobili, i contratti e gli altri oneri; passano in proprietà dei nuovi Enti di gestione tutti i beni che sono stati acquistati dagli Enti disciolti o sostituiti utilizzando gli stanziamenti assegnati dalla Regione per la gestione delle aree protette.
2.
Per la formazione dei bilanci dei nuovi Enti si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nei bilanci degli Enti disciolti o sostituiti, facendo salvi gli avanzi finanziari ed i residui attivi e passivi in essi previsti.