Legge regionale n. 11 del 20 marzo 1990  ( Versione vigente )
"Integrazione della L.R. 7 giugno 1989, n. 34 (Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo sindacale di comparto per il triennio 1985/87)".
(B.U. 28 marzo 1990, n. 13)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
All' art. 57 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34 , è aggiunto il seguente comma: "
4.
Nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione di cui alla L.R. 8 settembre 1986, n. 42 , la Giunta Regionale individua i profili professionali, propri delle qualifiche funzionali dalla 3a all'8a compresa, che - entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge - devono essere ricoperti, sulla base di esperienze professionali acquisibili all'interno dell'Ente, mediante concorsi interni cui sono ammessi a partecipare i dipendenti regionali inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore con almeno 3 anni di anzianità nella qualifica
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 20 marzo 1990
Vittorio Beltrami