Legge regionale n. 9 del 12 marzo 1990  ( Versione vigente )
"Modifiche alla L.R. 6 luglio 1987, n. 38 , recante: 'Norme per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato '".
(B.U. 21 marzo 1990, n. 12)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
All' art. 8 della L.R. n. 38/87 , il comma 2 è abrogato e sostituito dal seguente: "
2.
Il numero dei componenti della Commissione provinciale per l'Artigianato di cui ai punti a) ed e) del presente articolo, è rispettivamente elevato a venti e quattro unità nelle Province in cui la consistenza delle imprese artigiane iscritte all'Albo risulti compresa tra 10.000 e 30.000 imprese. Il numero degli stessi componenti è ulteriormente elevato a ventidue e cinque unità nelle Province con una consistenza di imprese artigiane iscritte all'Albo superiore alle 30.000 imprese
".
Art. 2. 
1. 
Il primo comma dell'art. 21 della legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 , è abrogato e sostituito dai seguenti commi: "
1.
Ai fini di prima applicazione della presente legge, in via straordinaria ed urgente, a copertura della fase transitoria come temporalmente definita dal successivo comma 3, le Commissioni Provinciali per l'Artigianato sono costituite con decreto del Presidente della Giunta Regionale nominando i componenti di cui all'art. 8, lett. a) ''tra i titolari di imprese artigiane operanti nella Provincia da almeno tre anni '', sulla base di designazione delle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura regionale.
2.
A seguito delle elezioni dei Presidenti delle Commissioni provinciali, costituite con le modalità di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta Regionale provvede alla costituzione della Commissione regionale per l'Artigianato.
3.
Ad avvenuta elezione del Presidente della Commissione regionale per l'Artigianato, la Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua la data utile per lo svolgimento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'Artigianato, da tenersi entro e non oltre il 31 dicembre 1994, e dispone l'avvio delle procedure per l'espletamento delle elezioni stesse. .
4.
Dopo l'espletamento delle elezioni e la proclamazione degli eletti, effettuate ai sensi delle disposizioni contenute nel capo IV, il Presidente della Giunta Regionale provvede alla ricostituzione delle Commissioni provinciali e regionale per l'Artigianato decretando contestualmente la decadenza delle Commissioni costituite con le modalità straordinarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
5.
Le Commissioni provinciali e regionale per l'Artigianato già costituite continuano a funzionare fino all'insediamento delle nuove Commissioni
".
[1]
2. 
Il comma 2 dell'art. 21 L.R. n. 38/87 viene così sostituito: "
2.
A tal fine, qualora i Presidenti in carica perdano i requisiti prescritti, le funzioni di Presidenza sono assunte dal Vice-Presidente, o in sua assenza dal membro di Commissione più anziano, in possesso dei requisiti prescritti
".
Art. 3. 
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 marzo 1990
Vittorio Beltrami

Note:

[1] Nel comma 1 dell'articolo 2 le parole della novella "3. Ad avvenuta elezione del Presidente della Commissione regionale per l'Artigianato, la Giunta Regionale, con apposito provvedimento, individua la data utile per lo svolgimento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'Artigianato da tenersi entro e non oltre il 30 giugno 1991, e dispone l'avvio delle procedure per l'espletamento delle elezioni stesse." sono state sostituite dalle parole "3. Ad avvenuta elezione del Presidente della Commissione regionale per l'Artigianato, la Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua la data utile per lo svolgimento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'Artigianato, da tenersi entro e non oltre il 31 dicembre 1994, e dispone l'avvio delle procedure per l'espletamento delle elezioni stesse." ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 1992.