Legge regionale n. 10 del 12 marzo 1990  ( Versione vigente )
"Valorizzazione e promozione del volontariato nella Protezione Civile".
(B.U. 21 marzo 1990, n. 12)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte riconosce nel volontariato finalizzato alla Protezione Civile una rilevante espressione della solidarietà umana, sociale e di partecipazione dei cittadini alle attività finalizzate alla previsione, alla prevenzione ed all'intervento nei casi di emergenza e di eventuali calamità.
2. 
Anche in armonia con la legislazione vigente ed in attuazione della legge 8 dicembre 1970, n. 996 , nonchè del Regolamento di attuazione di detta legge, approvato con D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 , con particolare riferimento all'art. 9, nell'ambito del proprio territorio, la Regione Piemonte riconosce il valore e la funzione del volontariato costituito, riconosciuto e già operante e ne favorisce la qualificazione e lo sviluppo. Favorisce altresì, anche in accordo con gli Enti locali, iniziative tese alla formazione e organizzazione di forme di volontariato, nel quadro dell'attuazione della legge regionale 3 settembre 1986, n. 41 e nell'ambito delle materie di competenza propria o delegata.
Art. 2. 
(Definizione del volontariato per la Protezione Civile)
1. 
Ai fini della presente legge si definisce volontariato l'adesione spontanea e non retribuita di soggetti associati e singoli ad attività continuative o temporanee di previsione, prevenzione e soccorso nell'ambito delle iniziative di protezione civile.
2. 
L'adesione continua o temporanea dei soggetti di cui al comma 1, viene formalizzata con l'accoglimento della domanda di iscrizione o, per le Associazioni di volontariato costituite, riconosciute e già operanti a livello nazionale, regionale e provinciale, con l'iscrizione di diritto all'Albo comunale di cui all'art. 4.
Art. 3. 
(Promozione e coordinamento)
1. 
La Regione, d'intesa con gli Enti locali, favorisce il concorso del volontariato all'elaborazione ed all'attuazione del piano poliennale regionale per la Protezione Civile e dei piani annuali di attuazione di cui alla legge regionale 3 settembre 1986, n. 41 .
2. 
La Regione e gli Enti locali concorrono al coordinamento del volontariato nelle iniziative ed interventi di Protezione Civile.
Art. 4. 
(Albo comunale del volontariato)
1. 
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, punti 2 e 3, della legge regionale 3 settembre 1986, n. 41 , i Comuni redigono l'Albo comunale del volontariato per concorrere all'opera di Protezione Civile nei termini indicati dall'art. 2 della presente legge.
2. 
Nell'Albo comunale sono iscritti singole persone, Associazioni, Gruppi organizzati ed Enti che ne facciano domanda in carta libera al Sindaco ai sensi del successivo art. 5. All'Albo sono pure iscritte di diritto, previa verifica di disponibilità, le Associazioni di volontariato riconosciute e già operanti a livello nazionale, regionale e provinciale in base alle loro articolazioni territoriali.
3. 
L'iscrizione di Associazioni, Gruppi ed Enti organizzati è corredata dall'indicazione nominativa dei soggetti interessati e proposti.
4. 
Ai fini del necessario coordinamento, il Sindaco redatto l'Albo, ne trasmette copia alla Provincia, alla Regione e alla Prefettura e ne comunica gli aggiornamenti entro il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 5. 
(Iscrizione all'Albo comunale del volontariato)
1. 
Con proprio Regolamento i Comuni normano le modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'Albo comunale del volontariato, la iscrizione o il motivato diniego, la cancellazione o la rinuncia degli interessati, le forme di comunicazione delle decisioni assunte.
2. 
Nella costituzione di eventuali gruppi nell'ambito dell'Albo comunale sarà assicurata ad Associazioni, Gruppi ed Enti organizzati la continuità, l'utilizzazione delle proprie strutture e mezzi funzionali; sarà altresì tenuto conto delle attitudini dei singoli e della preparazione acquisita o da acquisire, anche con i corsi di addestramento, di aggiornamento e di formazione di cui all'art. 8 della presente legge.
Art. 6. 
(Comitato di Coordinamento regionale per il volontariato)
1. 
È istituito il Comitato regionale per il Coordinamento del volontariato di Protezione Civile, con sede presso la Regione Piemonte. Il Comitato è composto:
a) 
dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore competente suo delegato con funzioni di Presidente;
b) 
dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;
c) 
dai Presidenti regionali dell'A.N.C.I. e dell'U.N.C.E.M. o loro delegati;
d) 
dai Presidenti regionali delle Associazioni di volontariato per attività di previsione, prevenzione e soccorso in materia di pubblica calamità, o loro delegati.
2. 
Possono essere invitati alle singole sedute, per problemi specifici, i rappresentanti di altre Associazioni presenti sul territorio regionale individuate con apposita deliberazione della Giunta Regionale.
3. 
Partecipano alle singole sedute, su invito del Presidente, gli Assessori regionali, o loro delegati, direttamente interessati agli argomenti all'ordine del giorno.
4. 
La segreteria del Comitato è assicurata dal Servizio regionale per la Protezione Civile istituito ai sensi dell' art. 10 della legge regionale 3 settembre 1986, n. 41 .
5. 
Sono compiti primari del Comitato di Coordinamento:
a) 
formulare proposte per la compilazione e l'aggiornamento degli Albi comunali e dei Quadri provinciali di cui al successivo art. 7;
b) 
formulare proposte per l'organizzazione dei volontari sia in ambito comunale che sovracomunale;
c) 
formulare proposte per concorrere alla definizione dei Piani territoriali dei corsi di formazione e di addestramento dei volontari e dei relativi programmi di insegnamento;
d) 
formulare proposte inerenti i rapporti di collaborazione e di coordinamento con le Associazioni specializzate di volontariato, nonchè proposte concernenti l'impiego di strutture, strumenti, animali o altri mezzi messi a disposizione da tali Associazioni;
e) 
avanzare proposte e indicazioni circa i programmi di esercitazioni collettive di Protezione Civile, d'intesa con gli organi istituzionalmente competenti.
6. 
La Giunta Regionale, con proprio atto, rende operative le proposte del Comitato di Coordinamento.
7. 
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, su proposta del Comitato regionale di Coordinamento e sentita la competente Commissione consiliare, delibera il Regolamento di funzionamento del Comitato stesso.
8. 
La Giunta Regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, fornisce alla Commissione consiliare competente una dettagliata relazione sullo stato di applicazione della legge e formula le linee programmatiche e operative per l'anno successivo.
Art. 7. 
(Quadro provinciale e Mappa regionale del volontariato)
1. 
Sulla base degli Albi Comunali la Provincia redige il Quadro provinciale del volontariato ed ogni dodici mesi provvede al suo aggiornamento.
2. 
Nello stesso termine ne trasmette copia alla Regione per la costituzione della Mappa regionale e alla Prefettura di competenza.
3. 
Al fine di individuare disponibilità e dislocazione del volontariato sul territorio regionale la Regione predispone idonea Mappa, provvede al suo aggiornamento e ne trasmette copia al Comitato Regionale per la Protezione Civile, istituito dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996 .
Art. 8. 
(Corsi per l'addestramento, l'aggiornamento e la formazione del volontariato)
1. 
La Regione, sulla base di appositi piani di cui all'art. 6, promuove, programma e finanzia corsi di formazione, addestramento ed aggiornamento dei volontari nell'ambito della prevenzione, pronto-intervento e soccorso nella Protezione Civile, ricercando la collaborazione di Enti locali, Associazioni del volontariato ed Enti di diritto pubblico e privato. I corsi sono organizzati dalla Regione o da Enti locali anche su proposta e con la collaborazione delle Associazioni del volontariato e avvalendosi delle stesse.
2. 
La Regione può erogare contributi a copertura di spese sostenute da Associazioni, gruppi ed Enti che, previa la presentazione di dettagliati progetti, predispongano l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione, addestramento e aggiornamento, anche in attuazione dell'art. 14 della presente legge.
3. 
Possono pure essere concessi ai soggetti di cui sopra contributi destinati alla acquisizione, al mantenimento, all'uso temporaneo di strutture, strumenti, animali o altri mezzi.
4. 
La Regione prioritariamente promuove, anche tramite la proposta di apposite convenzioni, il concorso del Corpo dei Vigili del Fuoco, del Servizio Sanitario, della Croce Rossa Italiana, del Corpo Forestale dello Stato, del Soccorso Alpino Piemontese del C.A.I. e delle Associazioni di Pubblica Assistenza e Soccorso; ricerca altresì la collaborazione di esperti dell'Università e del Politecnico, e dei Centri di Ricerca pubblici e privati.
Art. 9. 
(Competenze per l'impiego del volontariato)
1. 
Per l'attività di previsione e prevenzione degli eventi calamitosi per i quali sia richiesto l'intervento regionale, il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore delegato si avvale anche degli Albi comunali, dei Quadri provinciali e della Mappa regionale.
2. 
Per attività inerenti l'intervento in caso di eventi calamitosi, gli Albi comunali, i Quadri provinciali e la Mappa regionale sono posti a disposizione degli organi ordinari di Protezione Civile secondo le rispettive competenze.
Art. 10. 
(Doveri dei volontari)
1. 
L'iscrizione all'Albo comunale comporta:
a) 
la partecipazione ai corsi di informazione, formazione, addestramento, aggiornamento ed alle esercizioni, secondo quanto previsto dagli organi competenti;
b) 
l'inserimento nel gruppo specializzato ritenuto più opportuno, secondo i rischi prevalenti anche in relazione alla singola professionalità o preparazione tecnica;
c) 
la predisposizione alla disponibilità personale per il pronto impiego in caso di calamità;
d) 
il mantenimento in efficienza delle attrezzature eventualmente assegnate.
Art. 11. 
(Assicurazione ed equipaggiamento dei volontari)
1. 
Coloro che partecipano a interventi o a corsi di formazione, addestramento, aggiornamento promossi o programmati dalla Regione, sono assicurati dalla Regione stessa o da Enti locali o da organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 14 della presente legge contro eventuali rischi di infortunio o di incidenti o danni a terzi legati allo svolgimento delle attività stesse con modalità di copertura del massimo rischio tali da garantire ad essi prestazioni assicurative non inferiori a quelle previste per il personale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell' art. 7 della legge 4 marzo 1982, n. 66 .
Art. 12. 
(Strutture, mezzi, equipaggiamento dei volontari)
1. 
La Regione promuove, d'intesa con gli Enti locali, iniziative per il censimento delle disponibilità di strutture, strumenti, animali o altri mezzi e può contribuire a nuove acquisizioni o al mantenimento delle disponibilità esistenti.
Art. 13. 
(Volontariato e soccorso civile)
1. 
La Regione, nell'intento di valorizzare e di attivare al massimo e in ogni momento le potenzialità del volontariato organizzato ai fini di previsione, prevenzione ed intervento nella Protezione Civile, promuove, d'intesa con gli Enti locali, ogni iniziativa che consenta l'opportuno utilizzo e il più stretto raccordo delle forme comunali di volontariato con i corpi, gli Enti, i gruppi, le Associazioni istituzionalmente o abitualmente preposti a compiti di soccorso civile.
Art. 14. 
(Individuazione Associazioni e collaborazione con Enti locali)
1. 
La Giunta Regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio Regionale una proposta di deliberazione nella quale vengono individuate le Associazioni e le organizzazioni ritenute di rilievo regionale, nonchè gli elementi portanti la delibera quadro di convenzione con le stesse Associazioni ed organizzazioni, ai fini dell'attuazione della presente legge e della legge regionale 3 settembre 1986, n. 41 .
2. 
La stessa proposta di deliberazione individua gli elementi di sostegno e di collaborazione con gli Enti locali ai fini dell'attuazione della presente legge e della legge regionale 3 settembre 1986, n. 41 .
Art. 15. 
(Personale e oneri finanziari)
1. 
Il personale necessario per l'attuazione della presente legge è messo a disposizione dalla Regione e dagli Enti locali relativamente alle scelte e alle rispettive competenze.
2. 
Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione di L. 60 milioni in termini di competenza e cassa del capitolo n. 12800 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990.
3. 
Nello stato di previsione della spesa è conseguentemente istituito apposito capitolo avente la seguente denominazione "Contributi per attività nell'ambito dei corsi di formazione, aggiornamento ed addestramento e per attività del volontariato nella Protezione Civile e per il concorso alla copertura degli oneri assicurativi" con lo stanziamento di L. 60 milioni in termini di competenza e di cassa.
4. 
Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni successivi si farà fronte con le leggi di bilancio degli esercizi corrispondenti.
5. 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 marzo 1990
Vittorio Beltrami