Legge regionale n. 7 del 26 febbraio 1990  ( Versione vigente )
"Modificazione alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni 'Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste '".
(B.U. 07 marzo 1990, n. 10)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
All' art. 3, lett. a), della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 , modificata ed integrata dall' art. 2 della legge regionale 3 settembre 1981, n. 35 , sono soppresse le parole: "
Le strutture fisse, che siano realizzate fruendo dei contributi previsti dalla presente legge, non possono essere distolte dall'uso e dalle finalità per cui sono stati ottenuti i benefici, per almeno 20 anni; le attrezzature mobili per almeno 5 anni
" e sono sostituite con le seguenti parole: "
Le strutture fisse, che siano realizzate fruendo dei contributi previsti dalla presente legge, non possono essere distolte dall'uso e dalle finalità per cui sono stati ottenuti i benefici, per almeno 10 anni; le attrezzature mobili per almeno 5 anni. Tale vincolo vale anche per le strutture fisse finanziate a partire dall'entrata in vigore della legge regionale 3 settembre 1981, n. 35
".
Art. 2. 
(Modifica ed integrazione all' art. 47 della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 , modificata ed integrata dalla L.R. 3 settembre 1981, n. 35 )
 
All' art. 47 della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 , modificata ed integrata dalla L.R. 3 settembre 1981, n. 35 , sono aggiunti i seguenti commi: "
Inoltre la Regione Piemonte può aderire a istituzioni operanti nel campo della ricerca, sperimentazione e dei servizi di sviluppo, anche aventi sede fuori del territorio piemontese.
In tali istituzioni deve essere assicurata la maggioranza dei rappresentanti di Enti pubblici negli Organi Collegiali, nel caso figurino anche privati tra i partecipanti.
L'adesione viene effettuata dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.
I contributi di adesione sono deliberati dalla Giunta Regionale
".
Art. 3. 
 
L' ultimo comma dell'art. 29 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 , è abrogato e sostituito dal seguente: "
La Giunta Regionale può altresì provvedere direttamente o tramite l'Ente di Sviluppo Agricolo o le Amministrazioni Provinciali o Istituti specializzati, alla redazione di progetti irrigui compresi i relativi studi, sondaggi, valutazione di impatto ambientale e ricerche di rilevante interesse per l'economia regionale
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 febbraio 1990
Vittorio Beltrami