Legge regionale n. 76 del 28 dicembre 1989  ( Versione vigente )
"Divieto dell'uso dei fitofarmaci e dei diserbanti della 1a e 2a classe di tossicità all'interno dei centri abitati".
(B.U. 03 gennaio 1990, n. 1)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, all'interno dei centri abitati, come delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti è vietato l'uso dei fitofarmaci appartenenti alla 1a e 2a classe di tossicità, ai sensi della legge n. 1255/68 .
Art. 2. 
1. 
Al divieto di cui all'art. 1 della presente legge è consentito derogare solo in presenza di gravi fitopatie e di infestazioni nocive, accertate dal Servizio Sperimentazione e Lotta Fitosanitaria della Regione Piemonte, la cui eliminazione sia possibile unicamente mediante l'impiego di fitofarmaci delle classi vietate.
2. 
Il Sindaco, sulla scorta delle analisi predisposte dal Servizio Sperimentazione e Lotta Fitosanitaria della Regione Piemonte e delle indicazioni in esse contenute, nonchè sulla base delle prescrizioni dettate dal Servizio di Igiene Pubblica della Unità Socio Sanitaria Locale interessata, dispone le modalità e i limiti temporali della deroga di cui al precedente comma.
3. 
In caso di emergenza indifferibile, decorsi 5 giorni dalla data di presentazione della richiesta di deroga, senza che il Sindaco si sia pronunciato, la deroga si intende concessa.
Art. 3. 
1. 
Le violazioni a quanto disposto dall'art. 1 della presente legge sono punite con sanzioni amministrative da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 6 milioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 dicembre 1989
Vittorio Beltrami