"Divieto dell'uso dei fitofarmaci e dei diserbanti della 1a e 2a classe di tossicità all'interno dei centri abitati".
(B.U. 03 gennaio 1990, n. 1)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, all'interno dei centri abitati, come delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti è vietato l'uso dei fitofarmaci appartenenti alla 1a e 2a classe di tossicità, ai sensi della
legge n. 1255/68
.
Art. 2.
1.
Al divieto di cui all'art. 1 della presente legge è consentito derogare solo in presenza di gravi fitopatie e di infestazioni nocive, accertate dal Servizio Sperimentazione e Lotta Fitosanitaria della Regione Piemonte, la cui eliminazione sia possibile unicamente mediante l'impiego di fitofarmaci delle classi vietate.
2.
Il Sindaco, sulla scorta delle analisi predisposte dal Servizio Sperimentazione e Lotta Fitosanitaria della Regione Piemonte e delle indicazioni in esse contenute, nonchè sulla base delle prescrizioni dettate dal Servizio di Igiene Pubblica della Unità Socio Sanitaria Locale interessata, dispone le modalità e i limiti temporali della deroga di cui al precedente comma.
3.
In caso di emergenza indifferibile, decorsi 5 giorni dalla data di presentazione della richiesta di deroga, senza che il Sindaco si sia pronunciato, la deroga si intende concessa.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 28 dicembre 1989
Vittorio Beltrami