Legge regionale n. 66 del 08 novembre 1989  ( Versione vigente )
"Modifiche ed integrazioni all' art. 6 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni."
(B.U. 15 novembre 1989, n. 46)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
All' art. 6, comma 1°, della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni, la tabella relativa agli anni di contribuzione versata e relativa percentuale di calcolo sull'indennità mensile lorda viene modificata nel modo seguente: "




15
60%
16
61%
17
62%
18
63%
19
64%
20 ed oltre
65%
".
Art. 2. 
 
Le norme di cui all'art. 1 hanno effetto per i Consiglieri cessati dal mandato successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 novembre 1989
Vittorio Beltrami