Legge regionale n. 65 del 08 novembre 1989  ( Versione vigente )
"Riconoscimento dell'Associazione fra Consiglieri regionali già facenti parte del Consiglio Regionale del Piemonte".
(B.U. 15 novembre 1989, n. 46)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
La Regione riconosce l'Associazione tra gli ex-Consiglieri regionali del Piemonte costituita per il raggiungimento delle seguenti finalità:
a) 
mantenere vivo ed operante il vincolo che, indipendentemente dalla loro matrice politica, ha visto i Consiglieri regionali operare per l'affermazione ed il consolidamento dell'Istituzione regionale;
b) 
contribuire alla valorizzazione della funzione della Regione mediante convegni, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni varie;
c) 
stimolare e facilitare i rapporti degli ex-Consiglieri regionali con il Consiglio Regionale e gli altri Organi regionali;
d) 
tutelarne gli interessi derivanti dall'esercizio e dalla cessazione della loro carica consiliare;
e) 
assicurare ai soci un continuo e doveroso aggiornamento sull'attività legislativa ed amministrativa della Regione;
f) 
offrire assistenza alle famiglie dei Consiglieri deceduti, nei loro rapporti con il Consiglio Regionale.
2. 
I Consiglieri regionali in carica partecipano all'attività dell'Associazione e collaborano per il raggiungimento delle sue finalità.
3. 
L'Associazione ha sede in Torino presso il Consiglio Regionale.
Art. 2. 
1. 
La Regione favorisce le manifestazioni e le attività culturali e di informazione promosse dall'Associazione di cui all'art. 1.
2. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e la Giunta Regionale possono chiedere la collaborazione dell'Associazione per l'organizzazione e l'attuazione di convegni, manifestazioni ed altre attività socio culturali rientranti tra i propri compiti istituzionali, ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 e successive modificazioni.
3. 
All'Associazione incombe l'obbligo di documentare l'impiego delle somme ricevute, secondo la destinazione prevista nei relativi provvedimenti di concessione.
Art. 3. 
1. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e la Giunta Regionale, secondo le rispettive competenze, trasmettono all'Associazione, per gli usi e le necessità dei propri associati, le pubblicazioni edite o distribuite dalla Regione ed il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 4. 
1. 
All'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale compete garantire il necessario supporto organizzativo per l'espletamento di tutte le funzioni e dei compiti propri dell'Associazione degli ex Consiglieri regionali.
Art. 5. 
1. 
Al termine del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni, dopo le parole "
predetto ufficio
" sono aggiunte le seguenti: "
e da un rappresentante dell'Associazione degli ex-Consiglieri regionali della Regione Piemonte designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 novembre 1989
Vittorio Beltrami