Legge regionale n. 64 del 08 novembre 1989  ( Versione vigente )
"Interventi regionali a favore degli immigrati extra-comunitari residenti in Piemonte".
(B.U. 15 novembre 1989, n. 46)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nell'ambito delle materie di propria competenza, e delle finalità fissate dal proprio Statuto in ordine al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e di progresso sociale, in collaborazione con i competenti Organi dello Stato ed in applicazione della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , art. 2, comma 7, art. 9, commi 2, 4, e 5, promuove iniziative perchè siano riconosciuti agli immigrati extra-comunitari unitamente alle loro famiglie, che risiedono nel territorio regionale, tutti i diritti secondo i principi ispiratori della Costituzione italiana, nonchè, le libertà sancite dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e ne promuove l'integrazione in condizioni di pari opportunità nella società civile, tutelandone l'identità linguistica e culturale ed i legami con la Nazione d'origine.
2. 
Nel rispetto dell' art. 8 della Costituzione e nel quadro del riconoscimento ai cittadini stranieri del diritto a professare il proprio credo religioso, la Regione, in accordo con gli Enti locali interessati, promuove iniziative atte a reperire locali necessari per l'esercizio del culto.
3. 
La Regione, al fine di tutelare i lavoratori extra-comunitari immigrati e di perseguire gli obiettivi di cui al precedente comma istituisce:
a) 
la Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extra-comunitari e delle loro famiglie;
b) 
il Servizio Movimenti migratori;
c) 
il Fondo regionale per l'immigrazione per attuare interventi di carattere organico e funzionale a favore degli immigrati extra-comunitari e delle loro Associazioni legalmente costituite come indicato dal successivo art. 4, comma 3, lettere d) ed e);
d) 
il Comitato interassessorile.
Art. 2. 
(Destinatari degli interventi)
1. 
Le provvidenze e gli interventi previsti alla presente legge sono riferiti agli extra-comunitari immigrati in Piemonte ed ivi residenti, in regola con il permesso di soggiorno salvo quanto disposto dall' art. 16, comma 2, della L.R. 20/82 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli interventi socio-assistenziali.
2. 
Sono altresì considerati immigrati i figli, i genitori ed i coniugi a carico degli immigrati extra-comunitari anche se hanno raggiunto in Piemonte il capo famiglia in tempi successivi, purchè in regola con il permesso di soggiorno.
3. 
Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:
a) 
i lavoratori frontalieri;
b) 
gli artisti e i lavoratori dello spettacolo che soggiornano in Piemonte per motivi legati alla loro professione;
c) 
i lavoratori occupati in organizzazioni di imprese straniere, che siano ammessi nel territorio italiano con contratti specifici e per un tempo limitato, scaduto il quale siano tenuti al rimpatrio.
Art. 3. 
(Programma annuale)
1. 
La Giunta Regionale, sentito il parere della Consulta di cui al successivo art. 4, propone al Consiglio Regionale entro il 31 ottobre il programma annuale degli interventi previsti dalla legge, da realizzarsi nell'anno successivo.
2. 
Il Consiglio Regionale approva il programma entro il 31 dicembre.
Art. 4. 
(Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extra-comunitari e delle loro famiglie)
1. 
Presso la Giunta Regionale è istituita, con decreto del Presidente della Giunta, la Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extra-comunitari e delle loro famiglie.
2. 
La Consulta è costituita all'inizio di ogni legislatura entro 90 giorni dall'elezione della Giunta Regionale e resta in carica per la durata della legislatura.
3. 
La Consulta è composta:
a) 
dall'Assessore regionale con delega in materia di movimenti migratori che la presiede;
b) 
da 1 rappresentante dell'A.N.C.I.;
c) 
da 3 rappresentanti delle Organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative e operanti sul territorio regionale a favore dei cittadini extra-comunitari immigrati in Italia e delle loro famiglie;
d) 
da 15 lavoratori rappresentanti delle Organizzazioni regionali più significative, che abbiano una consistenza di almeno 30 soci, che siano espressione delle maggiori Comunità di immigrati extra-comunitari residenti in Piemonte, che abbiano sede e che operino all'interno della Regione da almeno 2 anni, che svolgano attività culturali e sociali e che abbiano la reale rappresentanza dei cittadini di cui sopra, legalmente riconosciute attraverso uno Statuto rogato con atto notarile;
e) 
da 3 rappresentanti delle Organizzazioni miste degli italiani ed extra-comunitari, con sede in Piemonte, aventi una consistenza di almeno 50 soci e che operino da almeno 3 anni a favore degli immigrati extra-comunitari in Piemonte e delle loro famiglie;
f) 
da 3 rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali degli imprenditori nei diversi settori economici;
g) 
da 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;
h) 
da 3 rappresentanti degli Istituti di Patronato ed assistenza sociale a carattere nazionale maggiormente rappresentativi, che assistono in Piemonte gli immigrati e le loro famiglie;
i) 
da 1 rappresentante dell'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione designato dall'ufficio stesso;
l) 
da 1 rappresentante delle Province del Piemonte.
4. 
Alla nomina dei membri della Consulta, si provvede a norma della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10 e successive modificazioni.
5. 
Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta gli Assessori regionali, o loro delegati, interessati per materia e ogni qualvolta sia ritenuto utile, rappresentanti di Amministrazioni, Associazioni ed Enti interessati agli argomenti posti in esame. Sono altresì sempre invitati all'interno della Consulta i rappresentanti degli immigrati extra-comunitari non stabilmente rappresentati al suo interno qualora la Consulta discuta problemi che li riguardano in modo specifico e diretto. Essi non hanno diritto di voto ma diritto di parola.
6. 
La Consulta ha facoltà di proporre alla Giunta Regionale, in presenza di avvenimenti eccezionali, di cooptare rappresentanti di immigrati da Paesi extra-comunitari sino ad allora non rappresentati in seno alla stessa.
7. 
Le funzioni di segreteria della Consulta sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato avente delega in materia, individuato tra i dipendenti inseriti nel servizio "Movimenti migratori ".
8. 
Le sedute della Consulta sono ritenute valide con la presenza di almeno 1/3 dei componenti.
Art. 5. 
(Comitato interassessorile)
1. 
È istituito un Comitato interassessorile, composto dagli Assessori preposti ai settori di intervento di cui alla presente legge e presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore delegato in materia di movimenti migratori.
2. 
Il Comitato in particolare provvede:
a) 
a proporre l'adattamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nel settore dell'immigrazione;
b) 
alla predisposizione, nell'ambito del Piano regionale di sviluppo, del programma intersettoriale degli interventi oggetto della presente legge.
Art. 6. 
(Ufficio di Presidenza)
1. 
Nella sua prima seduta la Consulta provvede alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente della stessa e da 4 membri eletti tra i suoi componenti di cui 2 scelti ai sensi della lettera d), comma 3, del precedente articolo.
2. 
Ciascuno di questi svolge, su designazione annuale della Consulta, le funzioni di Vice-Presidente, a cui il Presidente può delegare compiti di rappresentanza esterna.
3. 
La durata dell'Ufficio di Presidenza coincide con quella della Consulta.
4. 
L'Ufficio di Presidenza:
a) 
collabora con proposte e pareri al programma di attività della Consulta ed alla sua realizzazione;
b) 
cura i rapporti con gli Enti statali, regionali, locali e con le Associazioni interessate ai problemi dell'immigrazione;
c) 
esprime pareri richiesti d'urgenza alla Consulta, salvo ratifica della Consulta medesima nella sua prima seduta successiva;
d) 
svolge, su specifica delega, funzioni di rappresentanza della Consulta.
5. 
Le funzioni di Segreteria dell'Ufficio di Presidenza sono esercitate dal funzionario di cui al comma 7 del precedente art. 4.
Art. 7. 
(Compensi, rimborso spese ed indennità di trasferta)
1. 
La partecipazione alla Consulta, ai sensi dell' art. 2, comma 8, della legge 943/86 , è gratuita; con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio da calcolarsi ai sensi della L.R. 2 luglio 1976, n. 33 , per coloro che non siano dipendenti dalla Pubblica Amministrazione e non risiedano nel Comune di Torino; è previsto il rimborso delle spese di viaggio in conseguenza di eventuali missioni da svolgersi, previa autorizzazione della Giunta Regionale, in attuazione della già citata L.R. 33/76 .
Art. 8. 
(Compiti della Consulta regionale)
1. 
La Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extra-comunitari e delle loro famiglie ha il compito di:
a) 
esprimere parere alla Giunta Regionale sulla proposta di programma di cui al precedente art. 3;
b) 
esprimere pareri in merito all'inserimento nelle attività produttive e nella vita sociale degli immigrati extra-comunitari, in attuazione della legge statale 943/86 ;
c) 
formulare proposte sul potenziamento dei servizi sociali esistenti sul territorio regionale in accordo e sentito il parere degli Enti locali competenti ai sensi del vigente ordinamento di cui al D.P.R. 616/77 , in relazione anche all' art. 8 della legge 943/86 , al fine di sopperire ai bisogni delle collettività nelle quali è più rilevante la presenza di immigrati extra-comunitari e delle loro famiglie;
d) 
segnalare l'opportunità di proporre al Parlamento ai sensi dell' art. 121 della Costituzione , provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti degli immigrati e delle loro famiglie, suggerendo l'adozione di quei provvedimenti possibili, nell'ambito delle competenze regionali;
e) 
intraprendere iniziative nell'ambito delle proprie competenze, al fine di favorire l'integrazione nella comunità italiana dei lavoratori extra-comunitari e delle loro famiglie;
f) 
favorire la partecipazione degli immigrati extra-comunitari ai corsi di formazione e di inserimento al lavoro;
g) 
favorire le iniziative volte alla diffusione di notizie ed informazioni sulla legislazione regionale e nazionale in materia di immigrazione straniera e su tutti i servizi pubblici che operano a favore degli immigrati extra-comunitari;
h) 
proporre la convocazione e/o la partecipazione a conferenze regionali e nazionali sui problemi dell'immigrazione;
i) 
esprimere pareri su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Consulta dai competenti Organi della Regione;
l) 
segnalare alla Giunta Regionale iniziative e provvedimenti atti a soddisfare i principali bisogni in campo scolastico-linguistico, sanitario, abitativo, al fine di salvaguardare i diritti civili degli immigrati extra-comunitari.
Art. 9. 
(Finanziamento del programma)
1. 
Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma annuale di cui al precedente art. 3 vengono utilizzate, secondo quanto specificato al successivo art. 19 risorse finanziarie disposte da:
a) 
finanziamenti regionali per interventi nel campo dell'immigrazione;
b) 
finanziamenti regionali o statali per interventi settoriali;
c) 
contributi o finanziamenti comunitari o di altra fonte internazionale;
d) 
contributi o finanziamenti statali specificatamente destinati al settore dell'immigrazione.
Art. 10. 
(Interventi)
1. 
La Regione, avvalendosi anche della collaborazione degli Enti locali e delle Associazioni degli immigrati, promuove, coordina, realizza, secondo le condizioni previste nel programma di attuazione, interventi organici, anche in concorso con programmi locali, nazionali e comunitari a favore degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, purchè abbiano i requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, della presente legge, aventi lo scopo di:
a) 
favorire l'approfondimento della lingua italiana e la formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori immigrati ai sensi dell' art. 9, comma 2, della legge 943/86 ;
b) 
favorire idonea sistemazione abitativa agli immigrati;
c) 
agevolare l'inserimento dei figli degli immigrati nell'ordinamento scolastico nazionale di ogni ordine e grado;
d) 
assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative e attività culturali atte a favorire l'integrazione tra le Comunità di immigrati e la società piemontese;
e) 
curare la diffusione, tra le Comunità di immigrati, di pubblicazioni e materiale audiovisivo e radiofonico atto non solo a favorire l'inserimento degli stessi nella Comunità regionale ma predisposto anche al mantenimento dell'identità culturale dei singoli Paesi di provenienza degli immigrati medesimi;
f) 
effettuare studi, indagini, ricerche relativi al fenomeno migratorio;
g) 
sostenere l'attività delle Organizzazioni degli immigrati extra-comunitari purchè aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, comma 2, lettere d) ed e);
h) 
promuovere interventi socio-assistenziali a favore degli immigrati in condizioni di bisogno;
i) 
promuovere iniziative volte a rendere effettivo il diritto all'assistenza sanitaria ed ai servizi sociali previsti per i cittadini piemontesi con particolare riferimento all'inserimento sociale delle donne immigrate ed alla tutela della maternità;
l) 
iniziative a favore degli studenti, in attuazione delle leggi regionali sul diritto allo studio, con particolare riferimento all'istruzione universitaria nonchè alle iniziative volte al riconoscimento, da parte dello Stato italiano dei titoli conseguiti dagli immigrati stessi all'estero;
m) 
iniziative nelle materie di propria competenza, volte al reinserimento degli immigrati nei paesi di origine, anche mediante convenzioni con Enti locali ed Organizzazioni private, ai fini dell' art. 9, comma 3, legge 943/86 ed in conformità all' art. 2 della legge 49/87 .
2. 
Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo la Regione può stipulare con Enti pubblici e privati apposite convenzioni.
Art. 11. 
(Interventi socio-assistenziali)
1. 
La Regione, tramite le Unità Sanitarie Locali o i Comuni, attua a favore degli immigrati residenti in Piemonte che si trovino in condizioni di bisogno gli interventi socio-assistenziali di cui alla L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 16 della legge medesima.
Art. 12. 
(Istituzione dei Centri di prima accoglienza)
1. 
La Regione, entro 60 giorni dalla costituzione della Consulta, promuove, in collaborazione con gli Enti locali, l'istituzione di Centri di prima accoglienza e assistenza per gli immigrati extra-comunitari e le loro famiglie al fine di facilitare l'accesso ai servizi sociali, l'inserimento nelle comunità locali e la corretta fruizione dell'organizzazione amministrativa.
Art. 13. 
(Assegnazione di alloggi di tipo popolare)
1. 
In attuazione del principio contenuto nell' art. 1 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , l'immigrato extracomunitario, ai fini dell'accesso all'edilizia pubblica residenziale, disciplinato dalla L.R. 10 dicembre 1984, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni, è equiparato al cittadino italiano se in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e legalmente residente in Italia da almeno un anno precedente alla data di presentazione della domanda.
Art. 14. 
(Formazione e riqualificazione professionale)
1. 
La Regione nell'ambito del piano regionale annuale di formazione professionale di cui alla L.R. 25 febbraio 1980, n. 8 ed in concorso con i piani nazionali e comunitari in attuazione di quanto previsto alla legge 943/86 , art. 9, comma 2, promuove ed assume iniziative per la formazione e riqualificazione professionale degli immigrati extra-comunitari.
Art. 15. 
(Inserimento scolastico)
1. 
Al fine di assicurare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale degli immigrati extra-comunitari e per superare le difficoltà specifiche di ordine linguistico e culturale, la Regione, in concorso con i programmi nazionali e comunitari e con le Associazioni e gli Enti che operano nel settore dell'istruzione e in quello dell'immigrazione, nel rispetto delle competenze delle Autorità scolastiche ed in attuazione al disposto dell'art. 9, comma 2 e comma 4, della legge 943/86 , promuove:
a) 
corsi di lingua e cultura italiana e progetti specifici finalizzati al recupero scolastico;
b) 
incontri, convegni, seminari per gli operatori impegnati nelle attività di cui alla precedente lettera a).
Art. 16. 
(Iniziative e attività culturali)
1. 
La Regione favorisce iniziative e attività culturali, dirette alla conservazione del valore dell'identità della terra d'origine, anche attraverso la predisposizione di corsi di lingua madre e delle culture d'origine, a favore degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, finalizzate inoltre a rinsaldare i rapporti culturali tra le varie comunità degli stessi in Piemonte.
2. 
Tali iniziative possono essere assunte anche in concorso con altre Regioni, Amministrazioni pubbliche, Istituti di cultura ed Associazioni degli immigrati aventi i requisiti previsti dall'art. 4, comma 3, lettere d) ed e), della presente legge.
3. 
I programmi relativi sono definiti annualmente dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3 della presente legge.
Art. 17. 
(Informazione)
1. 
La Giunta Regionale, ai sensi dell' art. 8 dello Statuto , provvede:
a) 
all'istituzione di idonei mezzi di informazione ed alla diffusione di periodici di informazione sulle attività legislative ed amministrative della Regione;
b) 
alla diffusione tra le Comunità di immigrati in Piemonte di pubblicazioni e materiale audiovisivo e radiofonico al fine di rinsaldare i rapporti culturali esistenti tra le Comunità medesime e la Regione.
2. 
In attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera a), la Giunta Regionale può promuovere, tra le altre iniziative, intese e convenzioni con l'Ufficio regionale del Lavoro e della Massima Occupazione al fine di fornire presso gli uffici circoscrizionali di collocamento la modulistica in più lingue per avviamento al lavoro.
3. 
La Giunta Regionale, tramite il Servizio Movimenti migratori, d'intesa ed in collaborazione con i Centri di prima accoglienza e assistenza, promuove idonee iniziative, anche predisponendo la necessaria modulistica in più lingue, perchè siano garantiti a tutti gli immigrati extra-comunitari pari diritti ed opportunità.
4. 
La Giunta può concedere contributi alle Associazioni degli immigrati aventi i requisiti previsti dall'art. 4, comma 3, lettere d) ed e), della presente legge, che attuino iniziative analoghe a quelle indicate al comma 1.
Art. 18. 
(Studi, indagini, ricerche)
1. 
La Giunta Regionale effettua direttamente, o tramite idonei Istituti e Centri di ricerca convenzionati, studi, indagini e ricerche finalizzate alla programmazione degli interventi previsti dalla presente legge, per l'approfondimento della conoscenza del fenomeno migratorio.
Art. 19. 
(Contributi ad Associazioni ed Organizzazioni operanti a favore degli immigrati e delle loro famiglie)
1. 
La Regione, riconosce la rilevanza e sostiene le funzioni di servizio sociale, culturale e assistenziale, svolte dalle Associazioni ed Organizzazioni operanti con continuità e specificità a favore degli immigrati e delle loro famiglie, al fine di assicurare agli stessi la tutela dei diritti civili e sociali.
2. 
A tal fine viene istituito presso la Giunta Regionale un apposito elenco di dette Associazioni che, qualora siano in possesso dei requisiti di cui al comma successivo, vengono iscritte, su specifica richiesta nell'elenco medesimo.
3. 
Per l'iscrizione all'elenco sopra citato le Associazioni devono avere oltre ai requisiti previsti dall'art. 4, comma 3, lettere d) ed e), le seguenti caratteristiche:
a) 
avere una sede nella Regione ed operare con carattere di continuità da almeno 2 anni;
b) 
avere la documentazione comprovante che le proprie strutture organizzative sono idonee ad assicurare lo svolgimento delle funzioni a favore degli immigrati stranieri. In particolare dovranno essere indicate le sedi nella Regione, la loro struttura, le modalità di elezione e di scadenza dei loro organi direttivi;
c) 
redigere annualmente una dettagliata relazione illustrante l'attività svolta a favore delle Comunità degli immigrati.
4. 
Alle Associazioni iscritte nel già citato elenco, la Giunta Regionale può concedere specifici contributi a fronte delle realizzazioni di iniziative dirette agli immigrati di cui alla presente legge ed anche nel settore socio-assistenziale, in conformità al disposto dell' art. 8 bis della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive integrazioni e modifiche.
Art. 20. 
(Modalità per l'erogazione dei contributi)
1. 
La Giunta Regionale, sentito la Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extra-comunitari e delle loro famiglie è autorizzata a concedere alle Organizzazioni aventi le caratteristiche riportate all'art. 19, comma 1 ed iscritte nell'elenco di cui al precedente articolo, contributi destinati allo svolgimento di specifiche attività a favore degli stranieri immigrati e delle loro famiglie secondo quanto stabilito dalla presente legge.
2. 
La somma ammessa a contributo non può superare il 50% della spesa ammessa in base ai criteri definiti dal programma annuale.
3. 
I contributi concessi sono proporzionalmente ridotti, con deliberazione della Giunta Regionale, qualora in sede di verifica venga accertata una diminuzione della spesa ammessa.
4. 
Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata con il recupero dell'eventuale somma versata se:
a) 
le iniziative non vengono realizzate secondo quanto previsto nel provvedimento di concessione;
b) 
vengano riscontrate irregolarità contabili nella gestione delle spese.
5. 
L'inosservanza delle norme e/o la diversa destinazione dei fondi comportano inoltre l'esclusione dall'erogazione di contributi negli esercizi successivi.
6. 
In via eccezionale e per iniziative particolarmente qualificate la Giunta Regionale, sentita la Consulta regionale può derogare dal limite temporale di 2 anni previsto dall'art. 18, comma 3, lettera a).
Art. 21. 
(Servizio Movimenti migratori)
1. 
Nell'ambito dei servizi del Settore Lavoro e Occupazione e con le procedure previste dalla L.R. 42/86 , è istituito il Servizio "Movimenti migratori".
2. 
Il Servizio provvede a tutti gli adempimenti per la realizzazione degli interventi previsti dalle leggi regionali in materia, curando altresì il raccordo con le altre strutture della Regione, degli Enti locali e degli Organi dello Stato interessati.
Art. 22. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1989 la spesa di L. 200.000.000.
2. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante istituzione di un apposito capitolo avente la denominazione: " Interventi regionali a favore degli immigrati extra-comunitari residenti in Piemonte " e la dotazione di L. 200.000.000 in termine di competenza e di cassa.
3. 
Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente, si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del cap. 12500 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989 riferito all'accantonamento disposto per il fondo per l'occupazione e lo sviluppo.
4. 
Alle spese di funzionamento della Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extra-comunitari e delle loro famiglie, nei limiti stabiliti dall'art. 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge, si provvede ai sensi della L.R. 2 luglio 1976, n. 33 , soltanto per la parte concernente le missioni dei componenti della stessa.
5. 
Per l'attuazione degli interventi settoriali della presente legge sono altresì utilizzate le risorse disponibili nei rispettivi capitoli di bilancio degli Assessorati competenti nelle rispettive materie, secondo le indicazioni del programma di cui al precedente art. 3.
6. 
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la Regione può avvalersi altresì di eventuali contributi comunitari o di altra fonte internazionale, nonchè di contributi o finanziamenti statali.
7. 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 
Per gli anni 1990 e successivi si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione.
Art. 23. 
(Norme transitorie e finali)
1. 
Nella prima applicazione della presente legge, la Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extra-comunitari e delle loro famiglie resta in carica 12 mesi dalla data della sua costituzione. Fino avvenuta costituzione della Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extra-comunitari e delle loro famiglie, il programma di cui al precedente art. 3 e le modalità per l'erogazione dei contributi cui al precedente art. 20 vengono approvati con deliberazione della Giunta Regionale.
2. 
Per la prima attuazione i soggetti interessati ai sensi della presente legge presentano domanda entro 15 giorni dalla sua entrata in vigore.
3. 
Le modalità di cui al presente articolo vengono applicate anche alle domande già pervenute ai sensi della L.R. 9 gennaio 1987, n. 1 .
4. 
Sono abrogate le disposizioni riferite agli immigrati extra-comunitari contenute nella L.R. 1/87 in contrasto con la presente legge; la lettera h) dell'art. 4, comma 3 della suddetta legge è abrogata a far tempo dalla data di costituzione della Consulta di cui alla presente legge.
Art. 24. 
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 45, comma 5°, dello Statuto .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 novembre 1989
Vittorio Beltrami