Legge regionale n. 63 del 30 ottobre 1989  ( Versione vigente )
"Partecipazione della Regione Piemonte al Centro di eccellenza per il calcolo scientifico e tecnologico".
(B.U. 08 novembre 1989, n. 45)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
La Regione Piemonte, in relazione agli obiettivi delineati dall' art. 4 dello Statuto regionale , assume una partecipazione nella Società consortile a responsabilità limitata denominata "Centro di eccellenza per il calcolo scientifico e tecnologico" siglabile "Centro supercalcolo Torino S.c.r.l. ", con sede in Torino, costituita in data 2 marzo 1989, rep. n. 101982, avente come oggetto sociale la realizzazione, gestione e promozione di un centro di supercalcolo dotato di strumentazione hardware e software adeguata agli standard europei.
2. 
L'assunzione di tale partecipazione, ai sensi di quanto disposto dall' art. 72 dello Statuto regionale e nei limiti delle competenze regionali di cui all' art. 117 della Costituzione , è finalizzata al perseguimento degli obiettivi individuati dal Piano Regionale di Sviluppo nei settori della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico.
Art. 2. 
1. 
La Giunta Regionale è autorizzata a compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisto di una quota di partecipazione al capitale della Società consortile "Centro supercalcolo Torino" pari al valore nominale di L. 10.000.000, corrispondenti all'11,11% del capitale sociale stesso.
2. 
In caso di alienazione, da parte degli altri soci, delle rispettive quote di partecipazione, la Giunta Regionale, all'uopo autorizzata dal Consiglio Regionale con specifici provvedimenti legislativi, esercita il diritto di prelazione, ai sensi dello Statuto della Società consortile.
3. 
La Giunta Regionale è altresì autorizzata, previo parere favorevole del Consiglio Regionale, ad erogare, mediante apposita convenzione, contributi per spese di investimento, di avviamento e di sviluppo della Società consortile. Detti contributi sono deliberati sulla base di progetti e di programmi tecnico-finanziari, elaborati dalla Società medesima, di cui sia accertata la compatibilità con gli obiettivi di politica regionale.
Art. 3. 
1. 
Sono iscritti nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno 1989 i seguenti capitoli:
 
"Oneri per l'acquisto di una quota di capitale, per aumenti di capitale, per l'esercizio del diritto di prelazione sulle quote poste in vendita da altri soci della Società consortile denominata 'Centro di eccellenza per il calcolo scientifico e tecnologico '" con uno stanziamento di competenza e di cassa per il 1989 di L. 10.000.000;
 
"Oneri per contributi per spese di investimento, di avviamento e di sviluppo della Società consortile denominata 'Centro di eccellenza per il calcolo scientifico e tecnologicò" con uno stanziamento di competenza e di cassa di L. 2.000.000.000 per il 1989 e di L. 1.000.000.000 per il 1990.
2. 
Alla spesa di L. 10.000.000 si fa fronte con una riduzione di pari importo di quanto stanziato sul capitolo 11753 del bilancio di previsione della spesa 1989; alla spesa di L. 2.000.000.000 si fa fronte con una riduzione di pari importo del capitolo 12600 del bilancio di previsione 1989.
3. 
Per gli esercizi successivi al 1989 lo stanziamento dei capitoli è definito all'atto dell'approvazione delle leggi di bilancio.
4. 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le opportune variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 ottobre 1989
Vittorio Beltrami