Legge regionale n. 61 del 23 ottobre 1989  ( Versione vigente )
"Disposizioni per l'assistenza dei malati di mente e per la riorganizzazione dei Servizi Psichiatrici".
(B.U. 31 ottobre 1989, n. 44)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La presente legge disciplina, ai sensi degli artt. 17, 33, 34, 35 e 64 della legge n. 833/78 , e dell' art. 2 della legge n. 595/85 , la riorganizzazione dei servizi e presidi che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale della popolazione adulta e l'istituzione del Servizio Dipartimentale psichiatrico.
Art. 2. 
(Servizio Dipartimentale psichiatrico)
1. 
Al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale viene istituito il Servizio Dipartimentale psichiatrico per collegare organicamente e funzionalmente i Servizi ed i Presidi Psichiatrici ospedalieri ed extraospedalieri.
2. 
Il Servizio Dipartimentale psichiatrico ha il compito di garantire, in un'area che comprende una o più UU.SS.SS.LL. con una popolazione complessiva indicativamente compresa tra i 100.000 e i 250.000 abitanti, il coordinamento e la programmazione degli interventi integrati di prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie mentali, nella popolazione adulta attuati dalla rete dei Servizi e Presidi psichiatrici presenti sul suo territorio.
3. 
Il Servizio Dipartimentale psichiatrico è costituito dalle Unità Operative Psichiatriche delle UU.SS.SS.LL. afferenti.
4. 
Il Servizio Dipartimentale coordina la propria attività attraverso il Consiglio Dipartimentale, di cui fanno parte i responsabili delle singole UU.OO.PP. e, a fini consultivi, da un rappresentante eletto da ciascuna delle categorie professionali operanti nel servizio.
5. 
Il Consiglio Dipartimentale è diretto da un Primario Psichiatra coordinatore, nominato dalla Giunta Regionale, scelto sulla base dei titoli presentati e valutati ai sensi del D.M. 30 gennaio 1982, con il compito di verificare l'attuazione delle decisioni operative prese dal Consiglio, nel rispetto di protocolli tecnico-organizzativi definiti di concerto con gli uffici di direzione delle UU.SS.SS.LL. interessate, in conformità agli indirizzi programmatici stabiliti, d'intesa fra loro, dai Comitati di Gestione, al fine di salvaguardare il rapporto equipe-paziente e l'unitarietà del programma terapeutico nei vari momenti dell'intervento.
6. 
L'incarico di Coordinatore ha durata biennale ed è rinnovabile.
7. 
Il responsabile dell'Unità Operativa Psichiatrica, intesa come unità operativa autonoma ai sensi della vigente normativa in materia di organizzazione delle UU.SS.SS.LL., insieme al Coordinatore del Dipartimento, partecipa con funzioni consultive agli Uffici di Direzione della U.S.S.L. ogni volta che vengono discussi problemi inerenti la psichiatria.
8. 
Qualora l'ambito della U.S.S.L. coincida con quello del Servizio Dipartimentale psichiatrico, le funzioni del Servizio Dipartimentale vengono garantite dall'Unità Operativa Psichiatrica della U.S.S.L. stessa.
Art. 3. 
(Individuazione dei Servizi Dipartimentali psichiatrici nella Regione Piemonte)
1. 
Vengono individuati n. 25 Servizi Dipartimentali definiti nella tabella A allegata alla presente legge.
Art. 4. 
(Organizzazione del Servizio Dipartimentale psichiatrico)
1. 
Il Servizio Dipartimentale psichiatrico, per rispondere con interventi efficaci di prevenzione, cura e riabilitazione ai molteplici problemi posti dalle diverse malattie mentali nei vari stadi della loro evoluzione, si articola in una completa rete di attività e presidi psichiatrici diversificati che comprende:
a) 
il Centro di Salute Mentale (C.S.M.);
b) 
il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.);
c) 
il Centro di Terapie Psichiatriche (C.T.P.);
d) 
la Comunità Protetta (C.P. );
e) 
la Comunità Alloggio (C.A.).
Art. 5. 
(Il Centro di Salute Mentale)
1. 
Il Centro di Salute Mentale (C.S.M.) è la sede del progetto terapeutico e degli interventi psicofarmacologici, psicoterapeutici e socio-terapeutici ambulatoriali, nonchè il centro organizzativo degli interventi a domicilio e nelle Comunità Alloggio. Il Centro di Salute Mentale collabora al progetto terapeutico dei propri pazienti ricoverati nei SS.PP.D.C., nei CC.T.P. e nelle CC.PP.. Il Centro di Salute Mentale, nelle sue attività su territorio, collabora con l'organizzazione distrettuale ed in particolare con i medici di Medicina Generale.
2. 
Ogni U.S.S.L. deve essere dotata di un C.S.M..
3. 
Le UU.SS.SS.LL. con più di 50.000 abitanti o con estensione territoriale particolarmente vasta possono organizzare l'attività del C.S.M. in più sedi operative possibilmente coincidenti con gli ambiti di uno o più distretti.
Art. 6. 
(Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura)
1. 
Ogni Servizio Dipartimentale psichiatrico dispone per le esigenze di diagnosi e cura ospedaliere del proprio territorio, di un Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) con un indice di posti letto ottimale di uno ogni 10.000 abitanti e comunque non inferiore a 0,8 ogni 10.000 abitanti.
2. 
Nella convenzione di cui al successivo art. 18 dovranno essere disciplinate le modalità di utilizzo del personale medico del Servizio Dipartimentale, al fine di garantire la partecipazione di tutto il suddetto personale (esclusi i Primari) al servizio di guardia o reperibilità presso il presidio ospedaliero, alle dipendenze funzionali, nello svolgimento di tale servizio, del Primario responsabile del S.P.D.C..
Art. 7. 
(Il Centro di Terapie Psichiatriche e di risocializzazione)
1. 
Il Centro di Terapie Psichiatriche (C.T.P.) è il presidio ove sono effettuati gli interventi terapeutici e psico-riabilitativi anche in situazioni di residenzialità protetta diurna, notturna o continuativa che richiedono specifici strumenti, strutture e modalità operative.
2. 
Ogni Servizio Dipartimentale dovrà avere almeno un Centro di Terapie Psichiatriche considerando ottimale il rapporto di un C.T.P. ogni 100.000 abitanti o frazione superiore al 50%.
3. 
Al fine di offrire un intervento completo ed integrato e di diminuire i costi di gestione, il C.T.P. riunisce in una sintesi funzionale ed organizzativa:
a) 
un Centro Diurno per le attività psico-terapeutiche, occupazionali e risocializzanti, alle quali partecipano sia i pazienti ospiti delle strutture residenziali sia i pazienti esterni;
b) 
una Comunità Terapeutica, con assistenza infermieristica continuativa e con ospitalità residenziale per quei pazienti che per la loro sintomatologia richiedono un intervento terapeutico intensivo e medio-lungo termine.
4. 
L'inserimento e la permanenza dei pazienti nel C.T.P. deve avvenire in funzione di definiti progetti terapeutici.
5. 
Nella convenzione di cui al successivo art. 18 dovranno essere disciplinate le modalità organizzative del Servizio di reperibilità medica, unitario per tutte le strutture comunitarie residenziali del Servizio Dipartimentale, che potrà anche fornire consulti domiciliari su motivate richieste di medici di medicina generale. Al Servizio di reperibilità dovrà partecipare tutto il personale medico del Servizio Dipartimentale (esclusi i Primari) che, nello svolgimento di tale servizio, sarà alle dipendenze funzionali del Primario Coordinatore, che ne curerà l'organizzazione, in collaborazione col Primario responsabile del S.P.D.C..
Art. 8. 
(La Comunità Protetta)
1. 
La Comunità Protetta (C.P. ) è un presidio sanitario ove vengono effettuati interventi terapeutici e psico-riabilitativi di lunga durata, in condizioni di residenzialità protetta, con assistenza continuativa nelle 24 ore, per quei pazienti che, per la presenza di costanti alterazioni psichiche, siano incapaci di provvedere in modo autonomo ai propri bisogni personali e sociali.
2. 
Ogni Servizio Dipartimentale dovrà avere almeno una Comunità Protetta considerando ottimale il rapporto di una ogni 100.000 abitanti o frazione superiore al 50%.
Art. 9. 
(La Comunità Alloggio)
1. 
La Comunità Alloggio (C.A.) è un presidio socio-assistenziale a carattere residenziale per quei pazienti psichiatrici che, pur avendo una sufficiente capacità di provvedere in modo autonomo ai propri bisogni personali, presentano rilevanti difficoltà relazionali che impediscono una normale collocazione abitativa in famiglia od altrove.
2. 
Ogni Servizio Dipartimentale dovrà avere almeno una Comunità Alloggio considerando ottimale il rapporto di una ogni 50.000 abitanti o frazione superiore al 50%.
3. 
I pazienti di cui al comma 1. restano in carico al C.S.M. di competenza.
Art. 10. 
(Formazione ed aggiornamento professionale)
1. 
I principali obiettivi dell'attività di formazione ed aggiornamento professionale nel settore della psichiatria sono:
a) 
il miglioramento delle capacità diagnostiche e l'omogeneizzazione del sistema di riferimento nosologico;
b) 
l'ottimizzazione dell'efficacia degli interventi integrati farmacologici psicoterapeutici e socio-riabilitativi per progetti terapeutici individualizzati;
c) 
l'acquisizione di capacità di intervento coordinato tra diverse professionalità all'interno dell'equipe multiprofessionale.
2. 
La formazione e l'aggiornamento professionale del personale si svolgono:
a) 
a livello di singole UU.SS.SS.LL. quale aggiornamento obbligatorio e permanente;
b) 
a livello dipartimentale, attraverso programmi concertati dalle UU.SS.SS.LL. comprese nelle aree territoriali di cui all'art. 3 e finalizzati al supporto dei progetti di intervento di carattere dipartimentale;
c) 
a livello regionale per iniziative interessanti la generalità delle UU.SS.SS.LL. tese alla omogeneizzazione delle modalità operative di tutte le UU.OO.PP..
Art. 11. 
(Sistema Informativo)
1. 
Presso la competente struttura regionale è attivato il Sistema Informativo sulla assistenza psichiatrica le cui modalità organizzative verranno disciplinate con la deliberazione di cui al successivo art. 17.
Art. 12. 
(Volontariato)
1. 
I Servizi Dipartimentali psichiatrici promuovono modalità di collaborazione organizzata con Associazioni ed Enti di volontariato e con Associazioni di familiari dei pazienti psichiatrici, in particolare per promuovere attività socio-riabilitative, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 27 agosto 1984, n. 44 .
Art. 13. 
(Università)
1. 
La partecipazione delle strutture universitarie alla rete assistenziale psichiatrica prevista dalla presente legge è disciplinata dalla convenzione di cui all' art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
2. 
La convenzione attualmente in vigore dovrà essere adeguata, per la parte relativa alla psichiatria alle disposizioni della presente legge.
Art. 14. 
(Case di Cura ed altri servizi convenzionati)
1. 
La progressiva attuazione della nuova rete completa di presidi psichiatrici comporterà una revisione del ruolo attuale delle Case di Cura convenzionate.
2. 
Le modalità del loro utilizzo dovranno essere sottoposte a verifica per giungere a formulare nuove e più adeguate regole di impiego ottimale di queste strutture, con conseguenti modifiche delle convenzioni in atto, nel quadro del piano di convenzionamento di cui all' art. 6 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5 .
3. 
Per la gestione, anche parziale, di servizi finalizzati alla realizzazione degli obiettivi fissati dalla presente legge, le UU.SS.SS.LL. potranno altresì stipulare apposite convenzioni con Enti e organismi privati che siano in possesso di requisiti strutturali e organizzativi contenuti nella presente legge e definiti nella deliberazione di cui all'art. 17 della medesima.
Art. 15. 
(Ospedali Psichiatrici)
1. 
I necessari progetti di superamento e riconversione degli Ospedali Psichiatrici, predisposti sulla base della presente legge, saranno oggetto di apposite deliberazioni del Consiglio Regionale, una per ciascuno degli Ospedali Psichiatrici tuttora esistenti in Piemonte.
2. 
I progetti di cui al comma 1. tengono conto delle esigenze prospettate dalla U.S.S.L. territorialmente competente nel rispetto della unitarietà e coerenza delle attività della U.O. psichiatrica nel contesto generale delle funzioni socio-sanitarie di prevenzione, assistenza e riabilitazione.
3. 
Il primo di questi progetti di superamento e di riconversione dovrà essere presentato dalla Giunta Regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e comunque tutti entro la validità del Piano Socio Sanitario Regionale.
Art. 16. 
(Dipartimento di Salute Mentale)
1. 
Al fine di programmare e coordinare gli interventi a tutela della salute mentale della popolazione adulta con quelli indirizzati all'infanzia ed all'adolescenza, all'età senile, ai problemi della coppia e della famiglia, agli alcoolisti ed ai tossico-dipendenti, è necessario prevedere l'istituzione del Dipartimento di Salute Mentale nell'ambito del progetto obiettivo "Tutela della salute mentale".
2. 
Sempre nell'ambito di tale progetto va prevista la doppia appartenenza al Dipartimento Materno-Infantile e al Dipartimento di Salute Mentale delle Unità Operative Autonome di Neuro Psichiatria Infantile, sia già istituite sia da istituirsi in ogni area territoriale di cui all'art. 3 della presente legge.
3. 
Il Dipartimento di Salute Mentale da istituire con apposito provvedimento regionale, nell'ambito della legge regionale P.S.S.R., deve comprendere tutte le UU.OO. che intervengono nel settore della salute mentale, va altresì previsto il rapporto collaborativo con le UU.OO. per alcooldipendenti e tossico-dipendenti.
Art. 17. 
(Parametri strutturali e organizzativi)
1. 
Con deliberazione del Consiglio Regionale vengono definiti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli standards strutturali e organizzativi dei presidi psichiatrici di cui all'art. 4, e le modalità organizzative del Sistema Informativo regionale sulla assistenza psichiatrica.
Art. 18. 
(Adempimenti delle UU.SS.SS.LL.)
1. 
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le UU.SS.SS.LL. aggregate funzionalmente secondo l'art. 3 e l'Allegato A stipulano fra loro le convenzioni per la istituzione e la gestione unitaria dei Servizi Dipartimentali psichiatrici e ne inviano copia alla Regione.
2. 
In caso di inadempienza delle UU.SS.SS.LL. entro i termini di cui al comma 1, si applicano le misure sostitutive stabilite dall' art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181 , come modificato dall' art. 11, comma 10, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 .
3. 
Entro i successivi 90 giorni le UU.SS.SS.LL. aggregate in ciascun Servizio Dipartimentale individuano congiuntamente sentite le indicazioni date dal Consiglio Dipartimentale, le sedi e le strutture per i presidi previsti dalla presente legge, non ancora esistenti, e trasmettono alla Regione i progetti di massima delle opere necessarie e le relative domande di contributo, oltre alle conseguenti necessità di variazione delle piante organiche.
4. 
La Giunta Regionale, sulla base delle proposte di cui al comma 3, definisce le sedi per i presidi previsti dalla presente legge.
Art. 19. 
(Verifiche)
1. 
I tempi ed i modi di attuazione della presente legge saranno oggetto di verifica da parte della struttura regionale competente in materia di assistenza psichiatrica.
2. 
Le verifiche prenderanno in esame:
a) 
la costituzione e la funzionalità dei Servizi Dipartimentali psichiatrici;
b) 
l'attuazione dei nuovi presidi nei tempi previsti;
c) 
l'adeguamento dei presidi già esistenti ai nuovi standards;
d) 
l'adeguamento degli organici del personale ai nuovi standards;
e) 
le modalità di collaborazione del S.S.N. con il volontariato, l'Università, le Case di Cura convenzionate ed altre istituzioni private;
f) 
i progetti di superamento e di riconversione degli Ospedali Psichiatrici;
g) 
il progetto di Dipartimento di Salute Mentale;
h) 
le attività di formazione ed aggiornamento del personale;
i) 
l'attuazione ed il funzionamento del sistema informativo;
l) 
le modalità dell'intervento nell'urgenza psichiatrica.
3. 
Le modalità della verifica di cui ai precedenti commi sono definite con deliberazione della Giunta Regionale.
4. 
Restano ferme le competenze del Servizio Ispettivo sanitario e finanziario sulla gestione delle UU.SS.SS.LL. di cui alla legge regionale 17 luglio 1986, n. 28 .
Art. 20. 
(Adeguamento dei presidi ai nuovi standards e norme transitorie)
1. 
Gli standards strutturali e organizzativi definiti nella deliberazione di cui all'art. 17 costituiscono il livello minimo da rispettare.
2. 
Le UU.SS.SS.LL. sedi di presidi che non rispondono ai nuovi standards dovranno presentare alla Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, progetti dettagliati di adeguamento delle strutture e degli organici.
3. 
Non potranno essere attivati nuovi presidi che differiscano dagli standards previsti dalla presente legge, ai quali dovranno immediatamente adeguarsi anche i progetti in corso.
4. 
Le UU.SS.SS.LL. non potranno stipulare nuove convenzioni con strutture private che non rispondano agli standards citati e le strutture già convenzionate avranno un tempo massimo di 24 mesi per adeguarvisi.
5. 
Sino all'attivazione dei nuovi SS.S.P.D.C. di Ciriè, Orbassano, Chivasso, Biella e Borgomanero, le UU.SS.SS.LL. che afferiranno ai suddetti presidi dovranno stipulare convenzioni provvisorie con le UU.SS.SS.LL. sedi degli SS.S.P.D.C. attualmente da loro utilizzati e precisamente:
 
1) la U.S.S.L. 26 (Venaria), la U.S.S.L. 35 (Giaveno) e la U.S.S.L. 34 (Orbassano) con la U.S.S.L. 25 (Ospedale di Rivoli);
 
2) la U.S.S.L. 27 (Ciriè), la U.S.S.L. 37 (Lanzo), la U.S.S.L. 39 (Chivasso) con la U.S.S.L. IV (Ospedale Maria Vittoria);
 
3) la U.S.S.L. 33 (Nichelino) con la U.S.S.L. 32 (Ospedale di Moncalieri);
 
4) la U.S.S.L. 28 (Settimo Torinese) e la U.S.S.L. 29 (San Mauro Torinese) con la U.S.S.L. VI (Ospedale S. Giovanni Bosco);
 
5) la U.S.S.L. 47 (Biella) e la U.S.S.L. 48 (Cossato) con la U.S.S.L. 45 (Ospedale di Vercelli);
 
6 ) la U.S.S.L. 53 (Arona) e la U.S.S.L. 54 (Borgomanero) con la U.S.S.L. 51 (Ospedale di Novara).
Art. 21. 
(Finanziamenti e modalità di attuazione)
1. 
I finanziamenti per la realizzazione della rete di strutture e presidi, così come previsto nella presente legge, saranno inseriti nel programma di cui all' art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , che ne stabilisce modalità e attuazione. Entro 180 giorni dall'emanazione del relativo decreto ministeriale, la Giunta Regionale approverà apposito piano finanziario di intervento che consentirà la realizzazione del 50% del programma dei primi 5 anni, con un primo stralcio triennale in armonia con l'emanando Piano Socio Sanitario Regionale.
2. 
La realizzazione degli obiettivi definiti nella presente legge avverrà sulla base dei seguenti criteri:
a) 
attuazione nell'arco temporale di dieci anni;
b) 
n. 25 Centri di Terapie Psichiatriche pari a 400 posti letto;
c) 
n. 25 Comunità Protette per un totale di 500 posti letto;
d) 
n. 50 Comunità Alloggio;
e) 
adeguamento delle strutture esistenti.
3. 
Le risorse finanziarie previste al 1. comma dovranno garantire l'attuazione dei servizi nella misura del 50% entro i primi 5 anni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 ottobre 1989
Vittorio Beltrami

Allegato A 

Allegato A