Legge regionale n. 60 del 23 ottobre 1989  ( Versione vigente )
"Prestazione di garanzia fideiussoria nell'interesse dell'Aeroporto di Cuneo Levaldigi S.p.A.".
(B.U. 31 ottobre 1989, n. 44)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
La Giunta Regionale è autorizzata a concedere, in applicazione dell' art. 2 della L.R. 25/80 , garanzia fidejussoria a favore della Cassa Depositi e Prestiti e nell'interesse della "Aeroporto di Cuneo Levaldigi" S.P.A., con sede in Levaldigi, a garanzia del mutuo ventennale concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti in attuazione del comma 4° dell'art. 5 del D.L. 1° aprile 1989, n. 121 , convertito in legge 29 maggio 1989, n. 205 .
2. 
La Regione Piemonte, con la garanzia di cui al comma precedente, si impegna a corrispondere all'Istituto mutuante, dietro semplice notifica della inadempienza e senza obbligo della preventiva escussione del debitore da parte dell'Istituto mutuante, la rata scaduta, aumentata degli interessi per ritardati pagamenti, rimanendo sostituita all'Ente mutuante in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'Ente mutuatario, nel caso di mancato pagamento, alle scadenze stabilite, da parte dell'Ente mutuatario, della rata annuale pari a L. 964.223.252 pagabile in due semestralità di L. 482.111.626 ciascuna scadenti al 30 giugno ed al 31 dicembre.
[1]
Art. 2. 
1. 
Per l'attuazione della presente legge viene istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989 con la seguente denominazione: "Oneri conseguenti la prestazione di garanzia fidejussoria nell'interesse della "Aeroporto di Cuneo Levaldigi" S.P.A. " e con la dotazione" per memoria".
2. 
Il capitolo istituito in applicazione del precedente comma viene inserito nell'elenco n. 1 allegato al bilancio di previsione e relativo alle spese obbligatorie.
3. 
In conseguenza dell'inserimento nell'elenco n. 1 la dotazione del capitolo istituito in applicazione della presente legge è aumentabile come previsto dall' art. 38 della L.R. 55/81 , mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ( capitolo n. 12800) che presenta la necessaria disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 ottobre 1989
Vittorio Beltrami

Note:

[1] Il comma 2 dell'articolo 1 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 3 del 1990.