Legge regionale n. 58 del 31 agosto 1989  ( Versione vigente )
"Integrazione e modifica della L.R. 17 luglio 1986,, n. 28 'Istituzione del Servizio ispettivo sanitario e finanziario sulla gestione delle UU.SS.SS.LL. '".
(B.U. 06 settembre 1989, n. 36)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 10 della legge regionale 17 luglio 1986, n. 28 , è sostituito dal seguente testo: "
Art. 10.
(Utilizzo del personale delle UU.SS.SS.LL.)
1.
Nell'espletamento dei compiti ispettivi propri, il personale regionale può essere altresì affiancato da personale delle UU.SS.SS.LL., a condizione che rivesta la qualifica apicale nel settore amministrativo o sanitario o socio-assistenziale e che le verifiche non riguardino l'Unità Socio Sanitaria Locale di appartenenza.
2.
In tal caso, le ore impiegate dal dipendente delle UU.SS.SS.LL. vengono considerate a tutti gli effetti rese in costanza di servizio e vengono rimborsate alla Unità Socio Sanitaria Locale dalla Regione, cui spetta anche il rimborso relativo alle missioni effettuate.
3.
Se l'attività di cui al primo comma viene svolta oltre all'orario di lavoro contrattuale, al dipendente, oltre al rimborso relativo alle missioni effettuate, spetta il trattamento economico previsto per le prestazioni di consulenza dalla normativa dei rispettivi comparti contrattuali.
4.
A tal fine, la Giunta Regionale, stipula con le Unità Socio Sanitarie Locali apposite convenzioni di durata triennale per l'eventuale utilizzo di tutto il personale apicale in servizio nelle Unità Socio Sanitarie Locali medesime.
5.
L'individuazione del personale di cui al precedente comma per la singola ispezione viene disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta avanzata dall'Assessore regionale alla Sanità, dopo aver sentito il Presidente della Unità Socio Sanitaria Locale interessata e il dipendente da incaricarsi
".
Art. 2. 
1. 
Dopo l' art. 10 della legge regionale 17 luglio 1986, n. 28 , è aggiunto il seguente art. 10 bis: "
Art. 10 bis.
(Utilizzo di collaboratori esterni e attività di supporto alla U.S.S.L.)
1.
Fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 9 e 10, il personale regionale può essere altresì affiancato da collaboratori esterni individuati dalla Giunta Regionale fra persone esperte nelle materie sanitarie e socio-assistenziali.
2.
Le collaborazioni di cui al comma precedente sono disciplinate ai sensi della L.R. 25 gennaio 1988, n. 6 e sono configurate in forma di incarico con riferimento alla specifica professionalità.
3.
La deliberazione di individuazione dei collaboratori deve anche contenere il numero massimo di ispezioni espletabili per anno.
4.
n relazione ai risultati dell'ispezione la Giunta Regionale può disporre che il Servizio Ispettivo, eventualmente affiancato dal personale di cui al comma 1° del presente articolo ed agli artt. 9 e 10, presti attività di supporto alla U.S.S.L. interessata al fine di raggiungere gli obiettivi previsti all'art. 2.
5.
Tale attività disposta per un periodo determinato e per specifici obiettivi, viene stabilita sentita la U.S.S.L. interessata e non può in ogni caso sostituire la struttura tecnico-organizzativa della U.S.S.L. medesima.
6.
L'attività di supporto non comporta oneri a carico della U.S.S.L.
".
Art. 3. 
1. 
All'onere finanziario annuo di L. 60.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno finanziario 1989 e successivi con le disponibilità del capitolo 10684 del bilancio 1989 e corrispondenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 31 agosto 1989
Vittorio Beltrami