Legge regionale n. 55 del 31 agosto 1989  ( Versione vigente )
"Istituzione del Consiglio regionale sui problemi dei minori e sostegno di iniziative per la tutela dei minori".
(B.U. 06 settembre 1989, n. 36)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
È istituito il Consiglio regionale sul problema dei minori con il compito di:
a) 
realizzare e promuovere sui problemi dei minori attività di studio, di ricerca e di indagine, elaborare e promuovere progetti, attuare verifiche, valutazioni;
b) 
favorire il collegamento tra i vari organismi interessati ai fini dell'impostazione e del perseguimento di una politica unitaria per i minori;
c) 
fornire documentazione e supporti informativi a soggetti pubblici e privati che operano con finalità rivolte ai problemi dei minori;
d) 
formulare proposte ed esprimere pareri alla Giunta ed all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale su iniziative di carattere legislativo amministrativo e tecnico interessanti i minori;
e) 
predisporre una relazione annuale sull'azione amministrativa sviluppatasi nel periodo sul territorio regionale per quanto attiene ai problemi dei minori, anche al fine di permettere alla Giunta la formulazione di direttive agli Enti locali.
Art. 2. 
(Composizione del Consiglio regionale sui problemi dei minori)
1. 
Il Consiglio regionale sui problemi dei minori è composto:
a) 
dall'Assessore regionale con delega in materia di assistenza che lo presiede o da un Consigliere da lui delegato;
b) 
da sei rappresentanti degli Assessorati regionali con competenza, rispettivamente, in materia di:
 
- sanità;
 
- assistenza;
 
- lavoro - occupazione;
 
- turismo - sport - tempo libero;
 
- istruzione;
 
- formazione professionale;
c) 
da tre rappresentanti delle Amministrazioni Comunali e delle Unità Socio Sanitarie Locali della Regione designati dalle sezioni regionali dell'A.N.C.I.;
d) 
da due rappresentanti delle Amministrazioni Provinciali della Regione designati dalla sezione regionale dell'U.P.I.;
e) 
da un rappresentante designato dal C.O.N.I. a livello regionale;
f) 
da due rappresentanti designati dall'Associazione Italiana Giudici per i minorenni a livello regionale;
g) 
da dieci rappresentanti scelti fra i designati dalle Organizzazioni a carattere regionale maggiormente rappresentative che svolgono attività nel settore dei minori, individuate ai sensi della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10 ;
h) 
da un rappresentante dei Servizi sociali minorili del Ministero di Grazia e Giustizia che operano nella Regione, designato dal Direttore dei Centri di Rieducazione dei Minorenni, competente per territorio;
i) 
da un rappresentante della Sovraintendenza scolastica competente per territorio e da un rappresentante dei Provveditorati agli Studi della Regione, designati dal Ministero della Pubblica Istruzione.
2. 
Alla prima costituzione del Consiglio regionale sui problemi dei minori si provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 
Alla nomina dei membri del Consiglio si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale sulla base delle designazioni pervenute, ai sensi dell' art. 3 della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10 e successive modificazioni.
4. 
I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Art. 3. 
(Modalità di funzionamento del Consiglio regionale sui problemi dei minori)
1. 
Il Consiglio regionale sui problemi dei minori entro sessanta giorni dal suo insediamento approva un regolamento interno per il proprio funzionamento e per la definizione delle linee programmatiche d'intervento.
2. 
Nell'ambito del Consiglio regionale sui problemi dei minori può essere prevista la costituzione di gruppi di lavoro su temi e per iniziative specifiche, nonchè la consultazione di esperti esterni e di organismi pubblici e privati non rappresentati in Consiglio e la cui presenza si renda utile in relazione agli specifici argomenti da trattare.
3. 
Il Consiglio regionale sui problemi dei minori si riunisce in sedute ordinarie almeno due volte l'anno e può essere convocato su iniziativa dell'Assessore all'Assistenza, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti ogni qualvolta si renda necessario acquisire pareri e proposte.
4. 
Le funzioni di Segretario del Consiglio sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato cui compete l'esercizio della delega in materia di assistenza.
5. 
La Regione fornisce strutture e mezzi idonei al funzionamento del Consiglio regionale dei minori.
Art. 4. 
(Finanziamento dell'attività del Consiglio e di progetti di Enti locali singoli o associati)
1. 
Al fine di garantire un'attività di promozione e di sostegno nei confronti delle iniziative previste dalla presente legge, l'intervento regionale si attua mediante:
a) 
il finanziamento di attività ed iniziative proposte annualmente dal Consiglio regionale sui problemi dei minori alla Giunta Regionale ed approvate con deliberazione della Giunta stessa;
b) 
(...)
[1]
2. 
Tali contributi sono erogati per attività dirette a realizzare le finalità della presente legge ed in particolare per progetti pilota di sperimentazione gestiti da Enti locali singoli od associati anche in collaborazione con Associazioni che operano nel settore e progetti di interesse regionale per la prevenzione del disagio minorile ed adolescenziale, per il recupero sociale a rischio di emarginazione, per la qualificazione educativa delle attività di tempo libero e per l'inserimento sociale e professionale.
Art. 5.[2] 
(...)
Art. 6. 
(Compensi, rimborso spese)
1. 
I membri del Consiglio regionale sui problemi dei minori e gli esperti di cui all'art. 3, comma 2., che non siano Consiglieri regionali o dipendenti della Regione, hanno diritto per ogni seduta del Consiglio o dei Gruppi di lavoro alla corresponsione dell'indennità prevista dalla L.R. 2 luglio 1976, n. 33 .
2. 
Per eventuali missioni, da svolgersi previa autorizzazione della Giunta Regionale, spetta ai componenti del Consiglio il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta di cui alla L.R. 2 luglio 1976, n. 33 .
Art. 7. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1989 vengono istituiti appositi capitoli con la seguente denominazione:
 
- ''Finanziamento delle attività del Consiglio regionale sui problemi dei minori '' con la dotazione di L. 20.000.000 in termini di competenza e di cassa;
 
- ''Contributi a favore di Enti locali singoli od associati per la realizzazione di progetti a tutela dei minori '' con la dotazione di L. 30.000.000 in termini di competenza e di cassa.
2. 
Agli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 13030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989.
3. 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 
Per gli anni successivi il relativo finanziamento sarà stabilito con leggi di approvazione del bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, add' 31 agosto 1989
Vittorio Beltrami

Note:

[1] La lettera b del comma 1 dell'articolo 4 è stata abrogata dal comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 1 del 2004.

[2] L'articolo 5 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 60 della legge regionale 1 del 2004.