Legge regionale n. 40 del 10 luglio 1989  ( Versione vigente )
"Predisposizione della rete dei servizi per la prevenzione e la cura del diabete mellito nella Regione Piemonte in attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115 ".
(B.U. 19 luglio 1989, n. 29)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità della legge)
1. 
La presente legge ha lo scopo di predisporre azioni programmate ed altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia del diabete mellito, considerata di alto interesse sociale.
2. 
Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) 
alla prevenzione ed alla diagnosi precoce della malattia diabetica;
b) 
al miglioramento delle modalità di cura dei cittadini diabetici;
c) 
alla prevenzione delle complicanze;
d) 
ad agevolare l'inserimento dei diabetici nelle attività scolastiche, sportive e lavorative;
e) 
ad agevolare l'inserimento sociale dei cittadini colpiti da gravi complicanze diabetiche;
f) 
a migliorare l'educazione e la coscienza sociale generale per la profilassi della malattia diabetica;
g) 
a favorire l'educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia;
h) 
a provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento professionale del personale sanitario addetto ai servizi.
Art. 2. 
(Indirizzi per l'educazione sanitaria, formazione professionale, prevenzione, diagnosi precoce, prevenzione delle complicanze e riabilitazione)
1. 
Il Piano Socio Sanitario Regionale deve fornire precise indicazioni in ordine agli interventi previsti dagli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 della legge 16 marzo 1987, n. 115 . In particolare va garantita la reale partecipazione del medico di medicina generale e del pediatra di base quali primi filtri di individuazione precoce, con il supporto dei servizi informativi, epidemiologici e di formazione del personale, con controllo continuo domiciliare nel decorso della malattia contribuendo ad individuare precocemente l'insorgenza di eventuali complicanze in collaborazione con le unità operative specialistiche di diagnosi, cura e riabilitazione.
Art. 3. 
(Indirizzi per una rete dei servizi specialistici diabetologici)
1. 
Con riferimento all' art. 5 della legge 16 marzo 1987, n. 115 , nella Regione Piemonte vengono previsti i seguenti livelli di intervento specialistico integrativo e di supporto ai servizi di base territoriali:
a) 
Attività specialistiche diabetologiche.
 
Tali attività specialistiche vengono svolte dai medici nelle Divisioni di medicina generale ovvero con affidamento a medici specialisti convenzionati operanti nei poliambulatori territoriali.
 
Nelle UU.SS.SS.LL. non dotate di presidi ospedalieri, le suddette attività specialistiche diabetologiche sono svolte nei poliambulatori territoriali dai medici specialisti convenzionati.
b) 
Unità operative ospedaliere non autonome di diabetologia.
 
Tali unità operano, nell'ambito di un sistema dipartimentale interdisciplinare e polispecialistico, aggregate alla Divisione di endocrinologia, ove esiste o alla Divisione di medicina generale; garantiscono, anche attraverso attività di Day Hospital, il servizio per un bacino di utenza da stabilire in sede di Piano Socio Sanitario Regionale, secondo caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche, tali da soddisfare le esigenze derivanti dalla incidenza della malattia.
c) 
Unità operative ospedaliere autonome di diabetologia.
 
Tali unità sono dotate di posti letto per la degenza a ciclo continuo e in day hospital dimensionate secondo il bacino di utenza da definirsi in sede di P.S.S.R., e da collocarsi in ospedali generali sedi di DEA di II livello e comunque almeno uno per Provincia.
 
Tali unità operative devono essere attivate secondo il principio della interdisciplinarietà e dipartimentalità per consentire un intervento globale mirato alla prevenzione, alla diagnosi ed al trattamento delle complicanze specifiche della malattia diabetica anche come supporto ai servizi sul territorio.
 
In particolare debbono svolgere prestazioni diagnostiche e terapeutiche di alto livello con compiti di consulenza e coordinamento per le attività presenti sul territorio afferente.
d) 
Servizi specialistici autonomi di diabetologia pediatrica.
 
Vengono distribuiti presso gli Ospedali infantili della Regione Piemonte in attuazione al disposto di cui al punto b) nell' art. 5 della legge 16 marzo 1987, n. 115 .
 
Il P.S.S.R. individua le sedi ospedaliere in cui possono essere attivate unità operative diabetologiche non autonome aggregate alla Divisione di pediatria.
e) 
Le strutture diabetologiche universitarie.
 
Svolgono istituzionalmente e con priorità compiti di formazione e aggiornamento per il personale medico, nonchè di ricerca finalizzata e, mediante l'istituto della convenzione di cui all' art. 39, legge 23 dicembre 1978, n. 833 , partecipano all'attività diabetologica assistenziale secondo le indicazioni del P.S.S.R. e del Piano regionale di convenzionamento.
Art. 4. 
(Associazioni di volontariato)
1. 
Per il raggiungimento delle finalità di cui all' art. 1 della legge 16 marzo 1987, n. 115 , la Regione e le UU.SS.SS.LL. si avvalgono della collaborazione delle Associazioni di volontariato nella forma e nei limiti previsti dalla L.R. 27 agosto 1984, n. 44 .
Art. 5. 
(Norme transitorie in regime di validità della L.R. n. 59 del 3 maggio 1985 )
1. 
Durante il regime di validità della legge regionale n. 59 del 3 maggio 1985 per unità operativa non autonoma di cui al punto b) dell'art. 3 della presente legge si intende servizio aggregato alle Divisioni ospedaliere; per unità operativa autonoma di cui al punto c) dell'art. 3 della presente legge si intende la Divisione o reparto ospedaliero con disponibilità di letti propri.
2. 
L'allegato B al P.S.S.R. approvato con la L.R. 3 maggio 1985, n. 59 e prorogato con la L.R. 23 gennaio 1989, n. 7 , viene così modificato.
 
Al punto 2. 3. 2. 9 si aggiunge:

al punto a), tabella n. 2, dopo il numero 13 il numero 14: - 14) diabetologia: tempo medio per l'esecuzione di una visita: 15' = 4 visite/ora. Tale tempo è comprensivo dell'impegno da dedicarsi continuativamente all'educazione sanitaria individuale. Non comprende l'attività di educazione a gruppi di pazienti
 
Al punto b), tabella n. 3: "- diabetologia 140-4-35-8.457-20.63-14.114-24.80".
 
al punto 2. 3. 2. 10 è aggiunto il seguente alinea: al punto 2. 3. 2. 10 è aggiunto il seguente alinea:al punto 2. 3. 2. 10 è aggiunto il seguente alinea:

- diabetologia: 17.19-13.75-10.31-6.87.
 
Sono altresì istituite le attività specialistiche diabetologiche ambulatoriali all'interno delle Divisioni di medicina generale degli ospedali non sedi di DEA .
 
Al 4° comma del punto 2. 3. 5. 3. dopo la dicitura "il reparto di medicina generale, inoltre" si inserisce il seguente alinea:

- si assume il carico dell'attività specialistica diabetologica, in collegamento con i servizi specifici di supporto e di riferimento.
 
Al 1° comma del punto 2. 3. 5. 15 dopo il punto b viene inserita la seguente lettera c:
"c diabetologia, da prevedersi quali servizi aggregati ai reparti di endocrinologia, ove quest'ultima sia prevista, ovvero di medicina generale negli ospedali sede di DEA di I livello con compiti di riferimento e supporto dell'attività ambulatoriale svolta presso presidi ospedalieri non sede di DEA o presso poliambulatori territoriali esterni."
.
 
Al termine del punto 2. 3. 5. 15 si inserisce il seguente comma:
si aggiunge infine il servizio specialistico ospedaliero autonomo di diabetologia pediatrica diretto da pediatra diabetologo da prevedersi presso gli ospedali infantili specializzati della Regione Piemonte.
 
Al termine del punto 2. 3. 5. 19 si aggiunge:
 
dopo la lettera ''y'' par. 39 Allegato n. 1, L.R. 10 marzo 1982, n. 7 , si inserisce il seguente punto x:
 
''x) diabetologia, per la quale si prevede la presenza di servizi specialistici ospedalieri autonomi di diabetologia, dotati di posti letto per la degenza a ciclo continuo e a ciclo diurno in ogni ospedale sede di DEA di II livello e comunque almeno uno per Provincia; la collocazione e l'attivazione di tali servizi va effettuata tenendo conto delle disposizioni contenute nell'art. 3, punto c) della presente legge.
 
Al fine di garantire la tutela materno-infantile, come previsto dall'Allegato 12 della L.R. 20 marzo 1982, n. 7 , i servizi specialistici di diabetologia dovranno coordinare e programmare un'attività dipartimentale con i reparti di ostetricia e ginecologia del loro ambito territoriale per la realizzazione di interventi finalizzati all'individuazione sistematica e alla diagnosi precoce del diabete gestazionale ed al trattamento ottimizzato della donna diabetica in gravidanza.
 
Negli ospedali sede di servizio specializzato di diabetologia, il laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche deve svolgere anche accertamenti specifici in connessione con il reparto stesso."
 
Al termine del 3° comma, punto 2. 3. 5. 24 si sopprime il termine "diabete ".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 10 luglio 1989
Data a Torino, addì 10 luglio 1989
Vittorio Beltrami.