Legge regionale n. 21 del 18 aprile 1989  ( Versione vigente )
"Norme sul patrocinio legale a favore di dipendenti ed amministratori regionali per fatti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio".
(B.U. 26 aprile 1989, n. 17)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
La Regione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di dipendenti o amministratori per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di rappresentanza o difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere o rappresentare il dipendente o l'amministratore da un legale di comune gradimento. Per l'esercizio della difesa di cui sopra la Regione, ove sussistano particolari ragioni di opportunità, potrà avvalersi delle prestazioni dell'Avvocatura dello Stato.
2. 
In caso di sentenza penale di condanna passata in giudicato ovvero in caso di sentenza civile di condanna per fatti commessi con dolo o con colpa grave passata in giudicato, l'Ente ripeterà dal dipendente o dall'amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
3. 
Nell'ambito dell'attività di difesa legale di cui al presente articolo è compresa la facoltà di rimborso delle spese legali e processuali anticipate dall'interessato, nei limiti dell'onere che sarebbe stato sostenuto direttamente dall'Amministrazione Regionale e comunque delle tariffe professionali. Il rimborso può essere richiesto soltanto dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza e comunque, a pena di decadenza, non oltre due anni dalla data medesima.
Art. 2. 
1. 
La concessione del patrocinio legale è deliberata dalla Giunta Regionale.
2. 
Quando trattasi di amministratori regionali il provvedimento è adottato d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.
Art. 3. 
1. 
Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge viene istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989, in termini di competenza e di cassa, apposito capitolo con la seguente denominazione: "Spese per il patrocinio legale a favore di dipendenti ed amministratori regionali per fatti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio" e con la dotazione di L. 200.000.000.
2. 
Il capitolo di cui al precedente comma viene inserito nell'elenco 1, allegato al bilancio di previsione, relativo alle spese obbligatorie e d'ordine.
3. 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 aprile 1989
Vittorio Beltrami