Legge regionale n. 20 del 03 aprile 1989  ( Versione vigente )
"Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici".
(B.U. 12 aprile 1989, n. 15)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità della legge)
1. 
La Regione Piemonte, in attuazione dell' art. 5 dello Statuto regionale e dei principi affermati all' art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di conoscere e difendere il paesaggio e l'ambiente quali obiettivi primari della propria politica territoriale, esercita la salvaguardia e promuove la valorizzazione dei beni culturali e paesistici nell'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e di quelle delegate dall' art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , così come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 .
Art. 2. 
(Strumenti ed azioni di tutela)
1. 
La tutela e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesistici è promossa a livello regionale, provinciale, comunale e si attua attraverso:
a) 
la promozione di studi e ricerche tendenti alla ricognizione sistematica dei beni presenti sul territorio;
b) 
l'istituzione di Parchi e Riserve naturali e la relativa formazione dei Piani dell'area a norma della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni;
c) 
la formazione dei Piani Territoriali e loro eventuali articolazioni con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali a norma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
d) 
la formazione dei Piani Paesistici, a norma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, redatti in forza del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 nonchè ai sensi dell' art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell' art. 23 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 secondo le precisazioni normative contenute nella presente legge;
[1]
e) 
la formazione dei Piani di Assestamento Forestale e dei Piani Naturalistici a norma della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modifiche;
f) 
la gestione del regime disciplinato dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 , e dal relativo Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, integrata dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 ;
g) 
l'adozione di provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio di cui all' art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
h) 
la emanazione da parte della Giunta Regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 8, di criteri ed indirizzi per l'attuazione dei provvedimenti di cui alla presente legge.
Art. 3.[2] 
(...)
Art. 4.[3] 
(...)
Art. 5.[4] 
(...)
Art. 6.[5] 
(...)
Art. 7.[6] 
(...)
Art. 8.[7] 
(...)
Art. 9.[8] 
(...)
Art. 10. 
(Autorizzazioni)
1. 
Al fine della tutela dei beni ambientali, chiunque voglia intraprendere nei territori o sui beni immobili dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell' art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè inclusi nelle categorie di cui all' art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 , lavori che possano modificarne o alterarne lo stato fisico o l'aspetto, deve astenersi dall'iniziare i lavori sino a che non abbia ottenuta l'autorizzazione ai sensi della presente legge.
2. 
Fatti salvi i disposti dei successivi artt. 11, 12 e 13, quando l'esecuzione dell'opera richieda concessione o autorizzazione edilizia, il Sindaco può rilasciare i provvedimenti di competenza comunale solo in presenza di autorizzazione della Giunta Regionale.
3. 
L'autorizzazione prevista dal presente articolo è richiesta anche nel caso che i lavori debbano essere realizzati a cura dei Comuni o di altri Enti e soggetti pubblici.
4. 
L'autorizzazione di cui al presente articolo vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
Art. 11. 
(Ambiti territoriali non sottoposti a vincolo dall' art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 )
1. 
Il vincolo disposto ex lege sulle categorie di beni indicati al comma 5 dell'art. 82, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , così come modificato dalla legge n. 431 dell'8 agosto 1985 non si applica:
a) 
nel perimetro del centro abitato nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico o dotati di strumento approvato prima dell'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; nelle zone ''A'' e ''B'' nei Comuni dotati di strumento urbanistico approvato dopo l'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;
[nelle zone assimilate alle zone ''A'' e ''B'' del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e in quelle di completamento così definiti nei Piani Regolatori approvati ai sensi del titolo III della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;]
[9]
b) 
alle altre zone o aree di Piano Regolatore Generale, limitatamente alle parti ricomprese nei Programmi Pluriennali di Attuazione, vigenti alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 , per il tempo della loro durata.
Art. 12.[10] 
(...)
Art. 13.[11] 
(...)
Art. 13 bis.[12] 
(...)
Art. 14.[13] 
(...)
Art. 15. 
(Poteri cautelari)
1. 
La Giunta regionale vigila sul corretto esercizio delle competenze in materia di paesaggio da parte dei comuni, attraverso la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dagli articoli 146, comma 6 e 148, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137 ). A tal fine i comuni o le loro forme associative provvedono a trasmettere alla Regione, ai sensi dell' articolo 4, comma 6, della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 'Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 '), copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio e della relativa documentazione. I comuni o le loro forme associative provvedono, altresì, ai sensi dell' articolo 146, comma 13, del d.lgs. 42/2004 , ad inviare trimestralmente, anche per via telematica, alla Regione e alla soprintendenza, copia dell'elenco dettagliato e descrittivo delle autorizzazioni rilasciate.
[14]
1 bis. 
Ai sensi dell' articolo 146, comma 11, del d.lgs. 42/2004 , i comuni o le loro forme associative trasmettono senza indugio copia delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate alla soprintendenza competente. Copia delle autorizzazioni rilasciate, unitamente ai pareri del soprintendente, sono altresì trasmesse trimestralmente alla Regione, contestualmente all'invio dell'elenco di cui al comma 1.
[15]
1 ter. 
Con proprio provvedimento la Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento e implementazione della banca dati regionale delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate.
[16]
2. 
(...)
[17]
3. 
La Giunta regionale vigila sulla corretta applicazione della subdelega da parte dei comuni e propone al Consiglio regionale di revocare la subdelega in caso di inadempimento o violazione, nel rispetto della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).
[18]
4. 
Qualora la Giunta Regionale venga a conoscenza che un bene di interesse ambientale o paesistico, non compreso negli elenchi o non sottoposto a vincolo, riceva o possa ricevere pregiudizio, adotta i provvedimenti previsti dall' art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni e sottopone all'esame della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali l'opportunità di includere il bene negli elenchi di cui al precitato art. 9.
Art. 16. 
(Vigilanza e sanzioni)
1. 
Il Sindaco esercita la vigilanza sui territori e sui beni soggetti alla presente legge ai sensi dell' art. 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 .
2. 
Le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni e delle ordinanze di demolizione previste dall' art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , riguardanti le opere di cui alla presente legge sono subdelegate ai Comuni; i relativi proventi, riscossi a norma del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 , sono versati in un apposito conto corrente presso la Tesoreria del Comune e sono destinati al risanamento delle zone e beni sottoposti al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed alla legge 8 agosto 1985, n. 431 .
3. 
Il Sindaco accertata la realizzazione di opere non autorizzate, o in difformità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge, applica, entro trenta giorni dall'accertamento, le sanzioni previste dall' art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 .
4. 
L'applicazione dell'indennità pecuniaria prevista dall' art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , in riferimento agli interventi di cui all'art. 13 comporta:
a) 
per le opere di cui alle lett. a), c), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 13 e di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 13 il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a L. 500.000;
b) 
per le opere di cui alle lett. b) e d) del comma 1 dell'art. 13 e di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 13 il pagamento di una sanzione pari al 100% delle opere eseguite e comunque non inferiore a L. 1.000.000;
c) 
per le opere ricadenti nelle aree di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 13, il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a L. 2.000.000.
5. 
L'applicazione dell'indennità pecuniaria prevista dall' art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , in riferimento agli interventi non subdelegati ai Comuni, ai sensi dell'art. 13, comporta il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a L. 10.000.000.
6. 
Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono cumulabili a quelle previste da eventuali altre leggi fatto salvo quanto disposto dall' art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
7. 
Oltre alle sanzioni previste dal presente articolo è fatto obbligo di ripristinare i luoghi nel rispetto delle indicazioni che sono formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale: a tal fine il Sindaco è tenuto ad inviare al Presidente della Giunta Regionale copia del verbale riportante l'oggetto di violazione.
8. 
Fatto salvo quanto disposto dall' art. 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , in materia urbanistica ed edilizia, in caso di inosservanza degli obblighi e degli ordini di cui alla presente legge, la Giunta Regionale, previa diffida ai soggetti responsabili e precisamente al proprietario, al titolare della concessione o autorizzazione, all'assuntore o al direttore dei lavori, ha facoltà di provvedere d'ufficio al ripristino, anche tramite il Comune interessato, a spese degli inadempienti, ovvero mediante affidamento dei lavori ad imprese private o ad aziende pubbliche. Le spese sono a carico solidale dei soggetti responsabili su menzionati cui sia stata notificata la diffida, ed alla loro riscossione il Presidente della Giunta provvede a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 .
8 bis. 
La competenza di cui all' articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137 ) è delegata ai comuni.
[19]
9. 
Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , in ogni caso il Presidente della Giunta Regionale può sospendere cautelativamente opere ed interventi intrapresi senza autorizzazione, od in modo difforme dalla autorizzazione, nelle zone assoggettate a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431 e la Giunta Regionale ha facoltà di ordinare, entro i successivi 60 giorni, la demolizione, la restituzione in pristino ovvero l esecuzione delle opere divenute indispensabili, a causa dei lavori abusivi eseguiti, per tutelare le caratteristiche ambientali della località.
Art. 17. 
(Norma di coordinamento)
1. 
Al primo comma dell'art. 77 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole: "
sui Piani Territoriali, sui Progetti Territoriali Operativi
".
Art. 18. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri finanziari per la predisposizione dei Piani di cui alla presente legge, previsti, per l'anno finanziario 1989 in 1.000 milioni ed in 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
Art. 19. 
(Norme transitorie)
1. 
Le domande di autorizzazione, relative agli interventi di cui all'art. 13, pervenute alla Giunta Regionale ai sensi dell' art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 sono, con deliberazione di Giunta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ripartite ed assegnate ai Comuni competenti.
2. 
Trascorso il termine di cui al precedente comma gli aventi titolo, ai sensi della presente legge, possono rivolgersi direttamente ai Comuni di competenza.
Art. 20. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell' art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 aprile 1989
Vittorio Beltrami.

Allegato A 
(...)[20]

Note:

[1] In questa lettera dell'articolo 2 le parole "di cui all'articolo 9, comma 4" sono state sostituite dalle parole "a norma" ad opera del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 45 del 1994.

[2] L'articolo 3 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 45 del 1994.

[3] L'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.

[4] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.

[5] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.

[6] L'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 45 del 1994.

[7] L'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.

[8] L'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.

[9] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 110 del 23/03/1994 pubblicata sulla G.U. n. 15 del 06/04/1994 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a), della legge regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di beni culturali, ambientali e paesistici), limitatamente all'inciso: "nelle zone assimilate alle zone "A" e "B" del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e in quelle di completamento così definiti nei Piani Regolatori approvati ai sensi del titolo III della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni".

[10] L'articolo 12 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 32 del 2008.

[11] L'articolo 13 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 32 del 2008.

[12] L'articolo 13 bis è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 32 del 2008.

[13] L'articolo 14 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 32 del 2008.

[14] Il comma 1 dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 26 del 2015.

[15] Il comma 1 bis dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 26 del 2015.

[16] Il comma 1 ter dell'articolo 15 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 26 del 2015.

[17] Il comma 2 dell'articolo 15 è stato abrogato dal comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 26 del 2015.

[18] Il comma 3 dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 32 del 2008.

[19] Il comma 8 bis dell'articolo 16 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 20 del 2009.

[20] L'allegato A è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 32 del 2008.