"Contributo straordinario alla Cooperativa Palit di Vico Canavese".
(B.U. 03 gennaio 1990, n. 1)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
Sulle opere infrastrutturali realizzate dalla Società Cooperativa Palit con sede in Vico Canavese, rivestenti interesse di carattere generale per l'economia agro-turistica della Val Chiusella, viene autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario non superiore al 50% del valore delle opere realizzate e sino all'importo di L. 500 milioni.
2.
Prima di procedere all'erogazione del contributo di cui sopra la Giunta Regionale provvederà, tramite i propri uffici, ad accertare il valore delle opere realizzate.
Art. 2.
1.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata sul bilancio per l'esercizio 1989 la spesa complessiva di L. 500 milioni.
[1]
2.
All'onere conseguente si farà fronte mediante riduzione, in termini di competenza e di cassa, dei seguenti capitoli del bilancio medesimo:
cap. 3560 per L.200 milioni
cap. 7634 per L. 50 milioni
cap. 8500 per L. 50 milioni.
3.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989 viene istituito apposito capitolo con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L.500 milioni: "Contributo straordinario alla Cooperativa Palit con sede in Vico Canavese".
4.
Il Presidente della Giunta è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 28 dicembre 1989
Vittorio Beltrami
Note:
[1] L'art. 1 della l.r.32/1990 modifica la disposizione finanziaria contenuta in questo articolo nel senso che viene riferita all'anno 1990 anzichè all'anno 1989.
[2] In questo punto del comma 2 dell'articolo 2 le parole "100 milioni " sono state sostituite dalle parole "200 milioni " ad opera dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 32 del 1990.
[3] Questo punto del comma 2 dell'articolo 2 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 32 del 1990.