Legge regionale n. 72 del 28 novembre 1989  ( Versione vigente )
"Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".
(B.U. 06 dicembre 1989, n. 49)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Ambito di applicazione)
1. 
La presente legge recepisce quanto stabilito dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 , fatte salve le disposizioni contenute negli articoli successivi, nei casi in cui leggi regionali o norme statali, anche emanate anteriormente all'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, in materia di competenza propria o delegata, prevedono l'irrogazione, da parte della Regione stessa ovvero di Enti da essa individuati, delegati o subdelegati, di sanzioni amministrative pecuniarie.
2. 
Restano ferme le disposizioni sanzionatorie previste dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni.
Art. 2. 
(Sequestro e confisca amministrativa. Rinvio)
1. 
Quando si procede al sequestro o alla confisca amministrativa, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 23 aprile 1985, n. 45 , eccettuati i casi in cui leggi regionali o statali prevedono procedure speciali.
Art. 3. 
(Casi di estinzione delle sanzioni accessorie)
1. 
Quando la sanzione principale è stata definita mediante pagamento in misura ridotta, rimangono altresì estinte di diritto le sanzioni accessorie, salvo i casi espressamente previsti da norme di legge.
Art. 4.[1] 
(...)
Art. 5. 
(Notificazione della violazione)
1. 
Salvo quanto diversamente stabilito dalla legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 e successive modificazioni, la violazione deve essere notificata entro il termine di novanta giorni dalla data dell'accertamento e della identificazione del trasgressore.
Art. 6. 
(Autorità competente)
1. 
L'Autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni di norme concernenti materie di competenza regionale, propria o delegata, è, salvo quanto diversamente stabilito da altre leggi regionali, il Presidente della Giunta Regionale.
Art. 7. 
(Riscossione ed esecuzione forzata)
1. 
Decorso inutilmente il termine per il pagamento della sanzione determinata con ordinanza-ingiunzione, alla riscossione degli importi relativi si procede mediante esecuzione forzata, ai sensi degli artt. 5 e seguenti del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 novembre 1989
Vittorio Beltrami

Note: