"Modifiche ed integrazioni all' art. 6 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni."
(B.U. 15 novembre 1989, n. 46)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
All'
art. 6, comma 1°, della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni, la tabella relativa agli anni di contribuzione versata e relativa percentuale di calcolo sull'indennità mensile lorda viene modificata nel modo seguente: "
".
15 |
60% |
16 |
61% |
17 |
62% |
18 |
63% |
19 |
64% |
20 ed oltre |
65% |
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 8 novembre 1989
Vittorio Beltrami