"Modifica alla L.R. 55/84 'Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali '".
(B.U. 08 novembre 1989, n. 45)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
All'articolo 1 dopo le parole: "
" vengono aggiunte le parole: "
".
la situazione occupazionale
e per facilitare l'inserimento nel mondo produttivo
2.
All'articolo 1 dopo le parole: "
" vengono aggiunte le parole: "
".
la realizzazione di opere
e servizi
Art. 2.
1.
All'articolo 2 il comma 1 viene soppresso e sostituito dai seguenti: "
".
I Comuni in forma singola o associata, loro Consorzi e le Comunità Montane nei quali si riscontri un particolare squilibrio tra l'offerta e la domanda di lavoro, con conseguente elevato tasso di disoccupazione, possono promuovere iniziative per l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati, dando priorità ai soggetti deboli sul mercato del lavoro individuati dalla delibera quadro di cui al successivo articolo 4.
Tali iniziative, attuate con l'apertura di cantieri di lavoro di cui all'articolo 1, saranno volte alla realizzazione di opere e servizi significativi di pubblica utilità, non sostitutivi di attività già altrimenti svolte, non finalizzate a sopperire carenze di organici
Art. 3.
1.
All'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "
" vengono sostituite dalle parole: "
".
dei Comuni, o loro Consorzi, e delle Comunità Montane
degli Enti di cui al precedente articolo 2, comma 1
Art. 4.
1.
All'articolo 4, comma 1, le parole: "
" vengono sostituite dalle parole: "
".
ai Comuni, o loro Consorzi, ed alle Comunità Montane
agli Enti di cui all'articolo 2, comma 1
2.
All'articolo 4, comma 2, dopo la lettera d), viene aggiunta la lettera e) con il seguente testo: "
l'individuazione delle categorie di soggetti deboli sul mercato del lavoro anche sentite le indicazioni della Commissione regionale per l'impiego ".
e)
3.
All'articolo 4, comma 5, le parole: "
" vengono sostituite dalle parole: "
".
del Comune, o loro Consorzi, o della Comunità Montana
degli Enti di cui all'articolo 2, comma 1
Art. 5.
1.
All'articolo 5, comma 1, le parole: "
" vengono sostituite dalle parole: "
".
I Comuni, o loro Consorzi, e le Comunità Montane
Gli Enti di cui all'articolo 2, comma 1
2.
All'articolo 5, comma 1, le parole: "
" sono sostituite dalle parole: "
".
entro 45 giorni dalla
entro 40 giorni dalla
3.
All'articolo 5, comma 3, le parole: "
" sono sostituite dalle parole: "
".
massimo di 45 giorni
massimo di 30 giorni
4.
All'articolo 5, comma 5, lettera a), le parole: "
" vengono sostituite dalle parole: "
".
dei Comuni, o loro Consorzi, o Comunità Montane
degli Enti di cui all'articolo 2, comma 1
5.
All'articolo 5, comma 7, le parole: "
" vengono sostituite dalle parole: "
".
i Comuni, o loro Consorzi, o le Comunità Montane
gli Enti di cui all'articolo 2, comma 1
Art. 6.
1.
All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera e) viene aggiunta una nuova lettera e-1) con il seguente testo: "
la specificazione e la cadenza temporale degli eventuali momenti formativi ".
e-1)
Art. 7.
1.
All'articolo 7 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente nuovo comma: "
".
I criteri di individuazione dei lavoratori devono risultare dalla documentazione allegata alla domanda di autorizzazione e a quella predisposta in sede di rendicontazione
Art. 8.
1.
Dopo l'articolo 7 è aggiunto un nuovo articolo 7 bis - Attività formativa - con il seguente testo: "
(Attività formativa)
".
Art. 7 bis
L'attività lavorativa può comprendere anche momenti formativi inerenti l'attività stessa.
Per lo svolgimento dei momenti formativi di cui al comma 1 gli Enti locali possono avvalersi delle strutture del sistema di formazione professionale diretto e convenzionato nonchè degli Enti strumentali della Regione, secondo modalità stabilite dalla Giunta Regionale nella delibera quadro di cui all'articolo 4.
La Regione Piemonte, in collaborazione con le Province, svolge, inoltre, attività di assistenza agli Enti locali per la predisposizione dei progetti, anche avvalendosi degli Enti strumentali.
La partecipazione ai corsi è parificata allo svolgimento dell'attività lavorativa
Art. 9.
1.
Dopo l'articolo 7 bis è aggiunto un nuovo articolo 7 ter - Formazione relativa all'attività economica organizzata - con il seguente testo: "
(Formazione relativa all'attivita economica organizzata)
".
Art. 7 ter
La Regione, su indicazione dell'Ente proponente, può disporre attività informativa, formativa e di supporto, aggiuntiva a quella prevista all'articolo 7 bis, comma 1, propedeutica ad un eventuale sbocco in attività imprenditoriale, anche avvalendosi degli Enti strumentali e del sistema regionale di formazione professionale.
Le attività di cui al comma 1 sono svolte a favore dei cantieri per i quali l'Ente proponente abbia verificato, nel corso dello svolgimento dei lavori, la possibilità di perseguire l'attività in altre forme di impresa giuridicamente riconosciute.
La formazione di cui al presente articolo avrà luogo in modo non retribuito e fuori dall'orario di lavoro previsto
Art. 10.
1.
All'articolo 10, comma 1, le parole: "
" vengono sostituite dalle parole: "
".
dei Comuni, o loro Consorzi e di Comunità Montane
degli Enti di cui all'articolo 2, comma 1
2.
All'articolo 10, comma 3, le parole: "
" vengono sostituite dalle parole: "
"; le parole: "
" vengono sostituite dalle parole: "
".
dei Comuni, o loro Consorzi e delle Comunità Montane
degli Enti di cui all'articolo 2, comma 1
del Comune, o del Consorzio di Comuni, e della Comunità Montana proponente
degli Enti proponenti
3.
All'articolo 10, comma 6, le parole: "
" sono sostituite dalle parole: "
".
ai Comuni, o loro Consorzi, e alle Comunità Montane
agli Enti di cui all'articolo 2, comma 1
Art. 11.
1.
All'articolo 11, comma 1, le parole: "
" sono sostituite dalle parole: "
".
di Comuni, o loro Consorzi, e di Comunità Montane
degli Enti di cui all'articolo 2, comma 1
2.
All'articolo 11, comma 4, le parole: "
" vengono sostituite dalle parole: "
".
dai Comuni, o loro Consorzi, e dalle Comunità Montane
dagli Enti di cui all'articolo 2, comma 1
Art. 12.
1.
All'articolo 12, comma 4, le parole: "
" vengono sostituite dalle parole: "
".
ai Comuni, loro Consorzi, ed alle Comunità Montane
ai Comuni in forma singola o associata, loro Consorzi ed alle Comunità Montane
Art. 13.
1.
Agli oneri previsti per le attività di formazione di cui agli articoli 7 bis e 7 ter della presente legge si farà fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo di bilancio per l'anno 1990 con la denominazione: "Spese per attività formative di cui agli articoli 7 bis e 7 ter della
L.R. 55/84
e sue successive modifiche" con la dotazione di L. 100 milioni.
2.
Agli oneri di cui al precedente comma si farà fronte mediante l'utilizzazione di una disponibilità di pari ammontare delle somme iscritte nell'ambito degli oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1989-1991, "tranche" 1990.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 ottobre 1989
Vittorio Beltrami