Legge regionale n. 62 del 30 ottobre 1989  ( Versione vigente )
"Modifica alla L.R. 55/84 'Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali '".
(B.U. 08 novembre 1989, n. 45)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
All'articolo 1 dopo le parole: "
la situazione occupazionale
" vengono aggiunte le parole: "
e per facilitare l'inserimento nel mondo produttivo
".
2. 
All'articolo 1 dopo le parole: "
la realizzazione di opere
" vengono aggiunte le parole: "
e servizi
".
Art. 2. 
1. 
All'articolo 2 il comma 1 viene soppresso e sostituito dai seguenti: "
I Comuni in forma singola o associata, loro Consorzi e le Comunità Montane nei quali si riscontri un particolare squilibrio tra l'offerta e la domanda di lavoro, con conseguente elevato tasso di disoccupazione, possono promuovere iniziative per l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati, dando priorità ai soggetti deboli sul mercato del lavoro individuati dalla delibera quadro di cui al successivo articolo 4.
Tali iniziative, attuate con l'apertura di cantieri di lavoro di cui all'articolo 1, saranno volte alla realizzazione di opere e servizi significativi di pubblica utilità, non sostitutivi di attività già altrimenti svolte, non finalizzate a sopperire carenze di organici
".
Art. 3. 
1. 
All'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "
dei Comuni, o loro Consorzi, e delle Comunità Montane
" vengono sostituite dalle parole: "
degli Enti di cui al precedente articolo 2, comma 1
".
Art. 4. 
1. 
All'articolo 4, comma 1, le parole: "
ai Comuni, o loro Consorzi, ed alle Comunità Montane
" vengono sostituite dalle parole: "
agli Enti di cui all'articolo 2, comma 1
".
2. 
All'articolo 4, comma 2, dopo la lettera d), viene aggiunta la lettera e) con il seguente testo: "
e)
l'individuazione delle categorie di soggetti deboli sul mercato del lavoro anche sentite le indicazioni della Commissione regionale per l'impiego
".
3. 
All'articolo 4, comma 5, le parole: "
del Comune, o loro Consorzi, o della Comunità Montana
" vengono sostituite dalle parole: "
degli Enti di cui all'articolo 2, comma 1
".
Art. 5. 
1. 
All'articolo 5, comma 1, le parole: "
I Comuni, o loro Consorzi, e le Comunità Montane
" vengono sostituite dalle parole: "
Gli Enti di cui all'articolo 2, comma 1
".
2. 
All'articolo 5, comma 1, le parole: "
entro 45 giorni dalla
" sono sostituite dalle parole: "
entro 40 giorni dalla
".
3. 
All'articolo 5, comma 3, le parole: "
massimo di 45 giorni
" sono sostituite dalle parole: "
massimo di 30 giorni
".
4. 
All'articolo 5, comma 5, lettera a), le parole: "
dei Comuni, o loro Consorzi, o Comunità Montane
" vengono sostituite dalle parole: "
degli Enti di cui all'articolo 2, comma 1
".
5. 
All'articolo 5, comma 7, le parole: "
i Comuni, o loro Consorzi, o le Comunità Montane
" vengono sostituite dalle parole: "
gli Enti di cui all'articolo 2, comma 1
".
Art. 6. 
1. 
All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera e) viene aggiunta una nuova lettera e-1) con il seguente testo: "
e-1)
la specificazione e la cadenza temporale degli eventuali momenti formativi
".
Art. 7. 
1. 
All'articolo 7 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente nuovo comma: "
I criteri di individuazione dei lavoratori devono risultare dalla documentazione allegata alla domanda di autorizzazione e a quella predisposta in sede di rendicontazione
".
Art. 8. 
1. 
Dopo l'articolo 7 è aggiunto un nuovo articolo 7 bis - Attività formativa - con il seguente testo: "
Art. 7 bis
(Attività formativa)
L'attività lavorativa può comprendere anche momenti formativi inerenti l'attività stessa.
Per lo svolgimento dei momenti formativi di cui al comma 1 gli Enti locali possono avvalersi delle strutture del sistema di formazione professionale diretto e convenzionato nonchè degli Enti strumentali della Regione, secondo modalità stabilite dalla Giunta Regionale nella delibera quadro di cui all'articolo 4.
La Regione Piemonte, in collaborazione con le Province, svolge, inoltre, attività di assistenza agli Enti locali per la predisposizione dei progetti, anche avvalendosi degli Enti strumentali.
La partecipazione ai corsi è parificata allo svolgimento dell'attività lavorativa
".
Art. 9. 
1. 
Dopo l'articolo 7 bis è aggiunto un nuovo articolo 7 ter - Formazione relativa all'attività economica organizzata - con il seguente testo: "
Art. 7 ter
(Formazione relativa all'attivita economica organizzata)
La Regione, su indicazione dell'Ente proponente, può disporre attività informativa, formativa e di supporto, aggiuntiva a quella prevista all'articolo 7 bis, comma 1, propedeutica ad un eventuale sbocco in attività imprenditoriale, anche avvalendosi degli Enti strumentali e del sistema regionale di formazione professionale.
Le attività di cui al comma 1 sono svolte a favore dei cantieri per i quali l'Ente proponente abbia verificato, nel corso dello svolgimento dei lavori, la possibilità di perseguire l'attività in altre forme di impresa giuridicamente riconosciute.
La formazione di cui al presente articolo avrà luogo in modo non retribuito e fuori dall'orario di lavoro previsto
".
Art. 10. 
1. 
All'articolo 10, comma 1, le parole: "
dei Comuni, o loro Consorzi e di Comunità Montane
" vengono sostituite dalle parole: "
degli Enti di cui all'articolo 2, comma 1
".
2. 
All'articolo 10, comma 3, le parole: "
dei Comuni, o loro Consorzi e delle Comunità Montane
" vengono sostituite dalle parole: "
degli Enti di cui all'articolo 2, comma 1
"; le parole: "
del Comune, o del Consorzio di Comuni, e della Comunità Montana proponente
" vengono sostituite dalle parole: "
degli Enti proponenti
".
3. 
All'articolo 10, comma 6, le parole: "
ai Comuni, o loro Consorzi, e alle Comunità Montane
" sono sostituite dalle parole: "
agli Enti di cui all'articolo 2, comma 1
".
Art. 11. 
1. 
All'articolo 11, comma 1, le parole: "
di Comuni, o loro Consorzi, e di Comunità Montane
" sono sostituite dalle parole: "
degli Enti di cui all'articolo 2, comma 1
".
2. 
All'articolo 11, comma 4, le parole: "
dai Comuni, o loro Consorzi, e dalle Comunità Montane
" vengono sostituite dalle parole: "
dagli Enti di cui all'articolo 2, comma 1
".
Art. 12. 
1. 
All'articolo 12, comma 4, le parole: "
ai Comuni, loro Consorzi, ed alle Comunità Montane
" vengono sostituite dalle parole: "
ai Comuni in forma singola o associata, loro Consorzi ed alle Comunità Montane
".
Art. 13. 
1. 
Agli oneri previsti per le attività di formazione di cui agli articoli 7 bis e 7 ter della presente legge si farà fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo di bilancio per l'anno 1990 con la denominazione: "Spese per attività formative di cui agli articoli 7 bis e 7 ter della L.R. 55/84 e sue successive modifiche" con la dotazione di L. 100 milioni.
2. 
Agli oneri di cui al precedente comma si farà fronte mediante l'utilizzazione di una disponibilità di pari ammontare delle somme iscritte nell'ambito degli oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1989-1991, "tranche" 1990.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 ottobre 1989
Vittorio Beltrami