Legge regionale n. 51 del 23 agosto 1989  ( Versione vigente )
"Modifica alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 45 ".
(B.U. 30 agosto 1989, n. 35)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L' art. 2 della L.R. 12 novembre 1986, n. 45 , è così sostituito: "
Art. 2.
Dopo l'art. 3 è inserito il seguente art. 3 bis:
Art. 3 bis.
Sino al completamento delle designazioni dei membri della Consulta e all'adozione dei provvedimenti istitutivi della stessa, la Giunta Regionale non è tenuta all'acquisizione del parere previsto dalle leggi vigenti. Nella seduta di insediamento della Consulta, l'Assessore regionale alla Cultura terrà una relazione illustrativa dell'attività svolta nelle more della sua costituzione.
".
Art. 2. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 45 dello Statuto Regionale ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 agosto 1989
Vittorio Beltrami