"Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi".
(B.U. 23 agosto 1989, n. 34)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
È fatto obbligo a tutti i titolari di allevamenti di cinghiali e relativi ibridi di denunciarne la presenza agli uffici veterinari delle UU.SS.SS.LL. competenti per territorio.
L'autorizzazione di cui all'
articolo 27 della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60
e successive integrazioni, viene rilasciata esclusivamente per l'allevamento di cinghiali e relativi ibridi a scopo alimentare. È vietata la vendita di cinghiali o ibridi per scopi venatori e di ripopolamento.
L'autorizzazione di cui sopra è concessa previa verifica, da parte dei competenti Servizi veterinari, dei requisiti igienici e strutturali dell'impianto, con particolare riferimento all'idoneità della recinzione.
Art. 2.
I movimenti degli animali dovranno essere riportati in un apposito registro di allevamento, vidimato dalla U.S.S.L. di competenza, da esibirsi a richiesta dei Servizi di vigilanza.
Ad integrazione di quanto previsto dall'ordinanza ministeriale 27 aprile 1983, il veterinario della competente U.S.S.L. accerterà al momento del carico, prima del trasporto, che i cinghiali o loro ibridi siano destinati unicamente ad impianti di macellazione o allevamenti regionali regolarmente autorizzati.
Art. 3.
A far data dall'emanazione della presente legge ed entro giorni 60, tutti i soggetti presenti in allevamento, di età inferiore all'anno, dovranno essere identificati mediante tatuaggio all'orecchio sinistro riportante:
sigla della Provincia;
codice ISTAT del Comune ove ha sede l'azienda;
umero di certificazione dell'azienda.
La marchiatura mediante tatuaggio auricolare è obbligatoria per tutti i capi nati o introdotti in allevamento entro il 40° giorno di età.
Il tatuaggio avviene a cura dei proprietari.
Art. 4.
La vigilanza degli allevamenti di cinghiali ed ibridi ed i controlli sull'applicazione del tatuaggio, sono svolti dai Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. e dalle guardie venatorie provinciali che, nell'occasione di periodici sopralluoghi, appongono il visto sul registro di allevamento.
Art. 5.
Per l'inosservanza alle disposizioni della presente legge è prevista una sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni.
In caso di recidiva si procede alla revoca dell'autorizzazione all'allevamento rilasciata ai sensi dell'
articolo 27 della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60
e successive integrazioni.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 16 agosto 1989
Vittorio Beltrami