Legge regionale n. 38 del 30 giugno 1989  ( Versione vigente )
"Modifica della L.R. 12 aprile 1988, n. 16 , recante ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica avente per oggetto le piccole derivazioni"
(B.U. 05 luglio 1989, n. 27)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il primo comma dell'art. 1 della L.R. 12 aprile 1988, n. 16 , è soppresso e così sostituito: "
È prorogata di dieci anni la durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni, che già hanno usufruito delle proroghe concesse con le leggi 8 gennaio 1952, n. 42, 2 febbraio 1968, n. 53, 24 maggio 1978, n. 228 e con legge regionale 20 febbraio 1984, n. 11
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 giugno 1989
Vittorio Beltrami