Art. 2.
(Piano occupazionale)
1.
La Regione Piemonte, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 1 della presente legge, promuove ogni iniziativa per favorire l'occupazione, attraverso lo sviluppo dei propri servizi per rispondere adeguatamente ai bisogni della collettività e mediante la riqualificazione dei servizi esistenti per renderli più efficienti ed efficaci.
2.
A tal fine la Giunta Regionale formula annualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, comprese in essi le risorse di cui al comma 4 dell'art. 16 un programma di occupazione tenendo conto del fabbisogno di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati. L'individuazione dei fabbisogni avverrà sulla base dell'analisi delle funzioni ed alla verifica dei carichi di lavoro.
3.
L'eventuale modifica della pianta organica dell'Ente conseguente a quanto previsto dal comma 2 è effettuata con legge regionale.
4.
Il processo riorganizzativo deve tendere a:
a)
realizzare il massimo di flessibilità della pianta organica, prevedendo per ciascuna qualifica funzionale contingenti complessivi comprendenti i diversi profili professionali;
b)
attivare i processi di mobilità anche mediante riconversione e riqualificazione del personale;
c)
incrementare l'efficacia e la produttività dell'Ente utilizzando anche il rapporto a part-time, prevedendo articolazione degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze.
5.
I programmi annuali di occupazione sono inviati all'Osservatorio sul Pubblico Impiego istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica e a quello da istituire presso la Regione Piemonte.
Art. 4.
(Rapporto di lavoro a termine)
2.
b) Rapporto di lavoro stagionale
Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, i lavoratori stagionali debbono essere reclutati tramite prove selettive attitudinali inerenti al relativo profilo o attraverso le graduatorie del collocamento.
4.
Nel caso in cui si rendano vacanti i posti previsti nelle tabelle organiche o si creino nuovi posti di ruolo corrispondenti a quelli stagionali la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata al personale stagionale di pari profilo professionale secondo i seguenti criteri:
a)
in caso di assunzione o selezione già avvenuta attraverso concorso pubblico con prova selettiva attitudinale per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie di precedenti concorsi già espletati per il medesimo profilo, cominciando ad utilizzare, a tal fine, la graduatoria più remota non anteriore a tre anni;
b)
nel caso di precedente assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire previo concorso per titoli e prove selettive attitudinali per il relativo profilo riservato a coloro che hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo nell'ultimo triennio, nel profilo da ricoprire e purchè siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato all'atto della prima assunzione i limiti di età richiesti dalla legge.
5.
Al personale di cui ai punti a) e b) è corrisposto il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale.
6.
Allo stesso personale compete l'indennità integrativa speciale, il rateo della tredicesima mensilità, l'aggiunta di famiglia se dovuta e, alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.
Art. 5.
(Norme per l'accesso)
1.
Il reclutamento del personale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:
b)
ricorso al collocamento secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4;
c)
corso-concorso pubblico.
2.
Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali, e di servizio con criteri predeterminati dalla Giunta Regionale in sede di contrattazione decentrata a livello aziendale ricorrendo, ove possibile, a procedure semplificate e automatizzate anche in attuazione di quanto previsto dall'
art. 5, comma 2, del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13
.
3.
Il ricorso alle liste del collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilità al pubblico impiego, può aver luogo per il reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica mediante prove selettive (test attitudinali e/o prova pratica).
4.
Alle prove selettive di cui al comma 3 è ammesso personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui al comma 8.
5.
Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno al 20%, dei posti messi a concorso. Al termine del corso la Commissione giudicatrice, di cui dovrà far parte almeno un docente del corso, procederà ad esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalità di svolgimento del corso-concorso saranno stabiliti dalla Giunta Regionale in sede di contrattazione decentrata a livello aziendale.
6.
Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data di approvazione del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamento a riposo nei dodici mesi successivi.
7.
I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando.
8.
In relazione ai programmi annuali di occupazione di cui all'art. 2, i bandi di concorso dovranno prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potrà giungere fino al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui all'art. 6.
9.
Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di due anni. Per i posti a concorso fino alla settima qualifica funzionale compresa è ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con un'anzianità di ruolo di almeno tre anni nella stessa qualifica funzionale o di cinque anni in qualifiche funzionali diverse, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.
[1]
10.
Nei casi di concorsi per l'accesso a posti unici fino all'8a qualifica funzionale compresa, la riserva opera attraverso compensazioni fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.
11.
Si conferma che il requisito del titolo di studio per l'accesso alla settima qualifica funzionale è il diploma di laurea, ad eccezione dei posti di responsabile area tecnica e/o contabile per l'accesso ai quali è richiesto lo specifico titolo di studio ed inoltre o cinque anni di iscrizione all'Albo o esperienze di servizio per analogo periodo di cinque anni in posizione di lavoro corrispondente alle funzioni della qualifica immediatamente inferiore, adeguatamente documentate.
12.
La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni, secondo l'ordine della graduatoria.
13.
I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.
14.
Le graduatorie dei concorsi, ivi comprese quelle dei concorsi pubblici già approvati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti previste nella presente legge, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti successivamente all'indizione del concorso stesso.
15.
In caso di passaggio, anche mediante concorso, tra Enti a cui si applica l'accordo nazionale di cui all'art. 1, al dipendente viene riconosciuta la retribuzione individuale di anzianità conseguita nell'Ente di provenienza e viene considerato, ai fini dell'attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianità, il rateo in corso di maturazione nell'Ente di provenienza.
16.
La Giunta Regionale, compatibilmente con la normativa prevista dalla legge regionale, potrà seguire, ove lo ritenga opportuno, i procedimenti previsti dal
D.P.C.M. 10 giugno 1986
.
Art. 6.
(Mobilità)
1.
Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del personale per l'esercizio da parte degli Enti locali delle funzioni ad essi delegate.
2.
La Giunta Regionale determina, d'intesa con gli Enti interessati o, ove necessario, con le organizzazioni rappresentative degli Enti stessi, il contingente organico per profili professionali del personale da trasferire con i relativi impegni finanziari.
3.
Sulla base delle predette determinazioni la Giunta Regionale e le organizzazioni rappresentative di cui sopra stabiliscono i correlati piani di mobilità e l'elenco del personale regionale corrispondente per profilo professionale, previa contrattazione con le OO.SS..
4.
La legge regionale dispone la corrispondente riduzione degli organici della Regione, mentre gli Enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.
5.
Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.
6.
La Giunta Regionale e le OO.SS. maggiormente rappresentative in sede nazionale, stabiliscono, mediante accordi specifici, i criteri per il trasferimento del personale interessato in caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad altro Ente, fermo restando il principio che il personale segue le funzioni.
7.
Ferma restando la disciplina vigente della mobilità interna, la mobilità esterna si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico, secondo le modalità di cui ai successivi commi, fra il personale dipendente degli Enti destinatari dell'accordo nazionale di cui all'art. 1.
8.
La percentuale, da stabilirsi in sede di accordo decentrato, dei posti di ruolo organico che possono essere coperti mediante trasferimento, non deve superare il 5% dei posti disponibili per concorso pubblico.
9.
Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione decentrata a livello aziendale, vengono individuati i posti e i profili professionali ricopribili mediante mobilità ed i criteri per la formazione delle graduatorie.
10.
I criteri di cui sopra dovranno tener conto dei titoli professionali, dell'anzianità di servizio, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.
11.
Nelle graduatorie è comunque data precedenza assoluta al personale che nell'Ente di appartenenza si trovi in posizione soprannumeraria, ovvero in disponibilità.
12.
La mobilità può attuarsi per posti di ruolo vacanti e disponibili appartenenti alla stessa qualifica funzionale ed a profilo professionale corrispondente ovvero a professionalità analoga.
13.
Gli Enti destinatari dell'accordo nazionale di cui all'art. 1 trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco distinto per qualifica e profilo professionale dei posti da destinare a mobilità di cui al comma precedente.
14.
La Giunta Regionale provvede, entro 30 giorni, alla pubblicazione sul proprio Bollettino Ufficiale degli elenchi pervenuti.
15.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione, gli interessati dovranno presentare all'Ente presso cui aspirano ad essere trasferiti, documentata e motivata istanza, con allegato assenso dell'Amministrazione di provenienza.
16.
Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse sotto il profilo amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno.
17.
I posti segnalati per la mobilità per i quali non sono pervenute domande, possono essere coperti con le procedure ordinarie di reclutamento.
18.
L'utilizzazione delle mobilità nelle forme di cui ai precedenti commi è facoltà degli Enti per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, le qualifiche apicali dell'Ente e i profili professionali di ottava qualifica aventi responsabilità di unità operativa organica.
19.
Oltre alla mobilità di cui sopra è consentito il trasferimento del personale tra Enti diversi, a domanda del dipendente motivata e documentata e previa intesa delle due Amministrazioni, anche in caso di contestuale richiesta da parte di due dipendenti di corrispondente livello professionale. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle OO.SS.. È consentito altresì il trasferimento di personale tra gli Enti destinatari dell'accordo di cui all'art. 1 e tra questi e gli Enti del comparto sanità, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli Enti e contrattazione con le OO.SS., a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica nonchè di profilo professionale corrispondente ovvero professionalità analoga nell'Ente di destinazione.
20.
Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli Enti del comparto e gli Enti del comparto sanità. L'onere è a carico dell'Ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.
21.
Il comando in tali casi, e fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli Enti stessi, non può avere durata superiore a 12 mesi eventualmente rinnovabile.
22.
Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è esente dall'obbligo del periodo di prova, purchè abbia superato analogo periodo presso l'Ente di provenienza.
Art. 7.
(Pari opportunità)
1.
La Regione, nell'intento di attivare misure e meccanismi che consentano una reale parità tra uomini e donne all'interno dell'Amministrazione, individua, in sede di contrattazione decentrata, gli interventi che concretizzino vere e proprie azioni positive a favore delle lavoratrici, anche attraverso iniziative di studio, ricerca e divulgazione.
2.
A tal fine la Giunta Regionale istituisce un apposito Comitato per la parità composto da rappresentanti dell'Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, con le finalità di proporre agli organi istituzionali piani di intervento finalizzati a creare effettive condizioni di pari opportunità. Il Comitato relaziona, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.
3.
Il Comitato di cui al comma 2 opererà in stretto collegamento con la Commissione per le pari opportunità istituita con
L.R. 12 novembre 1986, n. 46
.