Legge regionale n. 34 del 07 giugno 1989  ( Versione vigente )
"Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo sindacale di comparto, per il triennio 1985/1987".
(B.U. 14 giugno 1989, n. 24)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Campo di applicazione e periodo di validità)
1. 
La presente legge disciplina, ai sensi dell' art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , così come risulta modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426 , gli istituti giuridici ed economici risultanti dall'accordo nazionale relativo al triennio 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987 sottoscritto in data 28 aprile 1987 riguardante il comparto del personale delle Regioni e degli Enti di cui all' art. 4 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 .
2. 
Gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge, concernenti il triennio 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987, decorrono dal 1, gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1, gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
3. 
Le norme della presente legge trovano applicazione nei confronti del personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.), delle Aziende di Promozione Turistica (A.P.T.) di cui alla L.R. 5 marzo 1987, n. 12 , degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali di cui alle LL.RR. nn. 28 e 29 del 5 aprile 1985 e successive modificazioni ed integrazioni.
Capo II. 
OCCUPAZIONE
Art. 2. 
(Piano occupazionale)
1. 
La Regione Piemonte, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 1 della presente legge, promuove ogni iniziativa per favorire l'occupazione, attraverso lo sviluppo dei propri servizi per rispondere adeguatamente ai bisogni della collettività e mediante la riqualificazione dei servizi esistenti per renderli più efficienti ed efficaci.
2. 
A tal fine la Giunta Regionale formula annualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, comprese in essi le risorse di cui al comma 4 dell'art. 16 un programma di occupazione tenendo conto del fabbisogno di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati. L'individuazione dei fabbisogni avverrà sulla base dell'analisi delle funzioni ed alla verifica dei carichi di lavoro.
3. 
L'eventuale modifica della pianta organica dell'Ente conseguente a quanto previsto dal comma 2 è effettuata con legge regionale.
4. 
Il processo riorganizzativo deve tendere a:
a) 
realizzare il massimo di flessibilità della pianta organica, prevedendo per ciascuna qualifica funzionale contingenti complessivi comprendenti i diversi profili professionali;
b) 
attivare i processi di mobilità anche mediante riconversione e riqualificazione del personale;
c) 
incrementare l'efficacia e la produttività dell'Ente utilizzando anche il rapporto a part-time, prevedendo articolazione degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze.
5. 
I programmi annuali di occupazione sono inviati all'Osservatorio sul Pubblico Impiego istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica e a quello da istituire presso la Regione Piemonte.
Art. 3. 
(Progetti finalizzati)
1. 
In attuazione di quanto previsto dall' art. 3 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 , la Giunta Regionale, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, predispone, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative su base nazionale, appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno, che conterranno la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.
2. 
I progetti di cui al primo comma interessano, in special modo, le seguenti attività: contratti di formazione-lavoro, assistenza agli anziani e handicappati, tutela dell'ambiente, ecologia, difesa del suolo, del patrimonio boschivo e floro-faunistica, conservazione e realizzazione dei beni culturali e turistici, sistemi integrati di educazione, nonchè ogni iniziativa di sostegno, promozione e sviluppo delle attività produttive e terziarie.
3. 
I progetti saranno finanziati con le risorse a tal fine assegnate dal bilancio dello Stato e con altre risorse a tal fine disposte nel bilancio regionale.
4. 
I progetti finalizzati saranno attuati utilizzando in parte personale già in servizio, ed in parte personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla legge prevista dall' art. 3, comma 3, del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 .
Art. 4. 
(Rapporto di lavoro a termine)
1. 
a) Rapporto di lavoro a tempo determinato

Le assunzioni a tempo determinato restano disciplinate dall' art. 23 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40 .
2. 
b) Rapporto di lavoro stagionale

Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, i lavoratori stagionali debbono essere reclutati tramite prove selettive attitudinali inerenti al relativo profilo o attraverso le graduatorie del collocamento.
3. 
I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per riassunzione ai sensi dell' art. 8 bis del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79 .
4. 
Nel caso in cui si rendano vacanti i posti previsti nelle tabelle organiche o si creino nuovi posti di ruolo corrispondenti a quelli stagionali la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata al personale stagionale di pari profilo professionale secondo i seguenti criteri:
a) 
in caso di assunzione o selezione già avvenuta attraverso concorso pubblico con prova selettiva attitudinale per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie di precedenti concorsi già espletati per il medesimo profilo, cominciando ad utilizzare, a tal fine, la graduatoria più remota non anteriore a tre anni;
b) 
nel caso di precedente assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire previo concorso per titoli e prove selettive attitudinali per il relativo profilo riservato a coloro che hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo nell'ultimo triennio, nel profilo da ricoprire e purchè siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato all'atto della prima assunzione i limiti di età richiesti dalla legge.
5. 
Al personale di cui ai punti a) e b) è corrisposto il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale.
6. 
Allo stesso personale compete l'indennità integrativa speciale, il rateo della tredicesima mensilità, l'aggiunta di famiglia se dovuta e, alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.
Art. 5. 
(Norme per l'accesso)
1. 
Il reclutamento del personale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:
a) 
concorso pubblico;
b) 
ricorso al collocamento secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4;
c) 
corso-concorso pubblico.
2. 
Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali, e di servizio con criteri predeterminati dalla Giunta Regionale in sede di contrattazione decentrata a livello aziendale ricorrendo, ove possibile, a procedure semplificate e automatizzate anche in attuazione di quanto previsto dall' art. 5, comma 2, del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 .
3. 
Il ricorso alle liste del collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilità al pubblico impiego, può aver luogo per il reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica mediante prove selettive (test attitudinali e/o prova pratica).
4. 
Alle prove selettive di cui al comma 3 è ammesso personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui al comma 8.
5. 
Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno al 20%, dei posti messi a concorso. Al termine del corso la Commissione giudicatrice, di cui dovrà far parte almeno un docente del corso, procederà ad esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalità di svolgimento del corso-concorso saranno stabiliti dalla Giunta Regionale in sede di contrattazione decentrata a livello aziendale.
6. 
Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data di approvazione del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamento a riposo nei dodici mesi successivi.
7. 
I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando.
8. 
In relazione ai programmi annuali di occupazione di cui all'art. 2, i bandi di concorso dovranno prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potrà giungere fino al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui all'art. 6.
9. 
Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di due anni. Per i posti a concorso fino alla settima qualifica funzionale compresa è ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con un'anzianità di ruolo di almeno tre anni nella stessa qualifica funzionale o di cinque anni in qualifiche funzionali diverse, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.
[1]
10. 
Nei casi di concorsi per l'accesso a posti unici fino all'8a qualifica funzionale compresa, la riserva opera attraverso compensazioni fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.
11. 
Si conferma che il requisito del titolo di studio per l'accesso alla settima qualifica funzionale è il diploma di laurea, ad eccezione dei posti di responsabile area tecnica e/o contabile per l'accesso ai quali è richiesto lo specifico titolo di studio ed inoltre o cinque anni di iscrizione all'Albo o esperienze di servizio per analogo periodo di cinque anni in posizione di lavoro corrispondente alle funzioni della qualifica immediatamente inferiore, adeguatamente documentate.
12. 
La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni, secondo l'ordine della graduatoria.
13. 
I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.
14. 
Le graduatorie dei concorsi, ivi comprese quelle dei concorsi pubblici già approvati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti previste nella presente legge, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti successivamente all'indizione del concorso stesso.
15. 
In caso di passaggio, anche mediante concorso, tra Enti a cui si applica l'accordo nazionale di cui all'art. 1, al dipendente viene riconosciuta la retribuzione individuale di anzianità conseguita nell'Ente di provenienza e viene considerato, ai fini dell'attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianità, il rateo in corso di maturazione nell'Ente di provenienza.
16. 
La Giunta Regionale, compatibilmente con la normativa prevista dalla legge regionale, potrà seguire, ove lo ritenga opportuno, i procedimenti previsti dal D.P.C.M. 10 giugno 1986 .
17. 
La lettera b) del 1° comma dell'art. 13 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74 , è sostituita dalla seguente: "
b)
età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di età
".
Art. 6. 
(Mobilità)
1. 
Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del personale per l'esercizio da parte degli Enti locali delle funzioni ad essi delegate.
2. 
La Giunta Regionale determina, d'intesa con gli Enti interessati o, ove necessario, con le organizzazioni rappresentative degli Enti stessi, il contingente organico per profili professionali del personale da trasferire con i relativi impegni finanziari.
3. 
Sulla base delle predette determinazioni la Giunta Regionale e le organizzazioni rappresentative di cui sopra stabiliscono i correlati piani di mobilità e l'elenco del personale regionale corrispondente per profilo professionale, previa contrattazione con le OO.SS..
4. 
La legge regionale dispone la corrispondente riduzione degli organici della Regione, mentre gli Enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.
5. 
Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.
6. 
La Giunta Regionale e le OO.SS. maggiormente rappresentative in sede nazionale, stabiliscono, mediante accordi specifici, i criteri per il trasferimento del personale interessato in caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad altro Ente, fermo restando il principio che il personale segue le funzioni.
7. 
Ferma restando la disciplina vigente della mobilità interna, la mobilità esterna si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico, secondo le modalità di cui ai successivi commi, fra il personale dipendente degli Enti destinatari dell'accordo nazionale di cui all'art. 1.
8. 
La percentuale, da stabilirsi in sede di accordo decentrato, dei posti di ruolo organico che possono essere coperti mediante trasferimento, non deve superare il 5% dei posti disponibili per concorso pubblico.
9. 
Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione decentrata a livello aziendale, vengono individuati i posti e i profili professionali ricopribili mediante mobilità ed i criteri per la formazione delle graduatorie.
10. 
I criteri di cui sopra dovranno tener conto dei titoli professionali, dell'anzianità di servizio, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.
11. 
Nelle graduatorie è comunque data precedenza assoluta al personale che nell'Ente di appartenenza si trovi in posizione soprannumeraria, ovvero in disponibilità.
12. 
La mobilità può attuarsi per posti di ruolo vacanti e disponibili appartenenti alla stessa qualifica funzionale ed a profilo professionale corrispondente ovvero a professionalità analoga.
13. 
Gli Enti destinatari dell'accordo nazionale di cui all'art. 1 trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco distinto per qualifica e profilo professionale dei posti da destinare a mobilità di cui al comma precedente.
14. 
La Giunta Regionale provvede, entro 30 giorni, alla pubblicazione sul proprio Bollettino Ufficiale degli elenchi pervenuti.
15. 
Entro 60 giorni dalla pubblicazione, gli interessati dovranno presentare all'Ente presso cui aspirano ad essere trasferiti, documentata e motivata istanza, con allegato assenso dell'Amministrazione di provenienza.
16. 
Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse sotto il profilo amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno.
17. 
I posti segnalati per la mobilità per i quali non sono pervenute domande, possono essere coperti con le procedure ordinarie di reclutamento.
18. 
L'utilizzazione delle mobilità nelle forme di cui ai precedenti commi è facoltà degli Enti per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, le qualifiche apicali dell'Ente e i profili professionali di ottava qualifica aventi responsabilità di unità operativa organica.
19. 
Oltre alla mobilità di cui sopra è consentito il trasferimento del personale tra Enti diversi, a domanda del dipendente motivata e documentata e previa intesa delle due Amministrazioni, anche in caso di contestuale richiesta da parte di due dipendenti di corrispondente livello professionale. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle OO.SS.. È consentito altresì il trasferimento di personale tra gli Enti destinatari dell'accordo di cui all'art. 1 e tra questi e gli Enti del comparto sanità, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli Enti e contrattazione con le OO.SS., a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica nonchè di profilo professionale corrispondente ovvero professionalità analoga nell'Ente di destinazione.
20. 
Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli Enti del comparto e gli Enti del comparto sanità. L'onere è a carico dell'Ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.
21. 
Il comando in tali casi, e fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli Enti stessi, non può avere durata superiore a 12 mesi eventualmente rinnovabile.
22. 
Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è esente dall'obbligo del periodo di prova, purchè abbia superato analogo periodo presso l'Ente di provenienza.
Art. 7. 
(Pari opportunità)
1. 
La Regione, nell'intento di attivare misure e meccanismi che consentano una reale parità tra uomini e donne all'interno dell'Amministrazione, individua, in sede di contrattazione decentrata, gli interventi che concretizzino vere e proprie azioni positive a favore delle lavoratrici, anche attraverso iniziative di studio, ricerca e divulgazione.
2. 
A tal fine la Giunta Regionale istituisce un apposito Comitato per la parità composto da rappresentanti dell'Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, con le finalità di proporre agli organi istituzionali piani di intervento finalizzati a creare effettive condizioni di pari opportunità. Il Comitato relaziona, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.
3. 
Il Comitato di cui al comma 2 opererà in stretto collegamento con la Commissione per le pari opportunità istituita con L.R. 12 novembre 1986, n. 46 .
Capo III. 
PRODUTTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Art. 8. 
(Produttività)
1. 
Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'Amministrazione Regionale, è istituito, a partire dal bilancio 1989, un apposito capitolo di spesa denominato ''Fondo di produttività '' il cui stanziamento è formato:
a) 
dai fondi straordinari previsti dall' art. 14 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 (0,80% del monte salari);
b) 
da un importo pari al valore di 18 ore pro-capite dello straordinario da dedurre dal tetto di 120 ore previsto dall'art. 16;
c) 
dal 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonchè da quelle previste dal combinato disposto dell' art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e del comma 9 dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 . Sono escluse dal computo delle economie quelle connesse alle variazioni nel numero dei dipendenti. Tali variazioni saranno valutate nella redazione del piano annuale d'occupazione.
2. 
Con l'utilizzazione del fondo di cui al comma 1, obiettivo primario della Regione è quello di incentivare la programmazione della attività delle singole strutture e di tendere al coinvolgimento dei dipendenti nel processo di riorganizzazione del lavoro intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure, sui vincoli all'azione amministrativa finalizzando quest'ultima anche alla verifica dei risultati e al controllo di gestione.
3. 
La Giunta Regionale, utilizzerà il settore ''Organizzazione '' previsto dalla legge regionale di organizzazione sugli uffici per le funzioni di organizzazione e metodo e si doterà di nuclei di valutazione ai sensi dell' art. 12 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 , con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali e l'eventuale apporto di centri specializzati anche esterni, per definire l'impostazione complessiva di progetti di produttività e la verifica periodica dell'attuazione e dei risultati conseguiti; con le stesse modalità si provvederà anche allo studio di particolari sperimentazioni, con particolare riferimento:
a) 
all'individuazione di indicatori di produttività anche differenziati, in relazione alle tipologie di attività realizzate;
b) 
all'individuazione di aree particolarmente significative come micro-realizzazione di processi di riorganizzazione;
c) 
alla progettazione per obiettivi selezionati in relazioni a priorità individuate dagli Organi degli Enti.
4. 
In mancanza dell'individuazione degli standard di produttività e in attesa dell'attuazione dei processi di riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttività saranno corrisposti, previo accordo decentrato, a partire dall'esercizio finanziario 1989 sulla base di programmi e progetti-obiettivo predisposti dalle strutture interne da approvarsi dalla Giunta Regionale che provvede, per quanto riguarda i programmi e progetti-obiettivo predisposti dalle strutture del Consiglio Regionale, in conformità alla proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso. In sede di prima applicazione i progetti ed i programmi devono essere formulati sulla base dei provvedimenti già assunti in attuazione degli accordi decentrati già definiti all'entrata in vigore della presente legge.
5. 
Fermo restando l'approvazione da parte della Giunta dei programmi e dei progetti di produttività predisposti dalle strutture interne dell'Ente, la verifica a regime della produttività viene effettuata con le procedure di cui ai commi precedenti sulle stesse singole unità organizzative e i relativi compensi incentivanti sono corrisposti ad obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della capacità programmatica progettuale degli uffici e di parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalità, ma anche delle capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione dei progetti o attività; la valutazione di questi ultimi elementi compete ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative e dei progetti sulla base di criteri precedentemente individuati.
6. 
Tutta la materia della produttività concernente i piani, progetti-obiettivo, attività, la loro verifica attuativa, i criteri, le forme e i modi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti, è oggetto di contrattazione decentrata a livello aziendale ed è disciplinata con provvedimento della Giunta Regionale.
7. 
Trascorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, in seguito, periodicamente la Giunta Regionale effettuerà con le Organizzazioni Sindacali di comparto e con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti un riscontro della attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione alle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
Art. 9. 
(Progetti pilota)
1. 
La Giunta Regionale, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, valuterà le proprie specifiche esigenze operative in relazione al programma di cui all' art. 13 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 , al fine di predisporre i progetti pilota, compatibili con le disponibilità previste dalle emanande disposizioni in materia.
Art. 10. 
(Organizzazione del lavoro)
1. 
Per assicurare la massima efficienza e produttività di gestione, è demandata in sede di contrattazione decentrata aziendale la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro, anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, ed in relazione al nuovo ordinamento del personale al processo di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni, nonchè al nuovo ordinamento delle autonomie locali.
2. 
Nell'attuazione dei provvedimenti di ristrutturazione, saranno attivati sistemi e indirizzi per:
a) 
consentire, in relazione ai singoli obiettivi-programma o progetti, la valutazione dei costi e l'analisi dei relativi benefici, attraverso il controllo di gestione. Tali sistemi devono consentire il costante raffronto fra risorse di personale e finanziarie allocate e risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di medio e lungo periodo, nonchè la oggettiva valutazione dei carichi di lavoro per unità, la produttività individuale ed aggregata anche ai fini della determinazione del fondo e la conseguente attribuzione dei premi incentivanti la produttività di cui all'art. 8;
b) 
costituire idonee strutture regionali preposte alle analisi dell'organizzazione e dei metodi di lavoro nell'ambito del settore ''Organizzazione '';
c) 
assicurare, anche attraverso le modalità previste dagli art. 24, L.R. 20 febbraio 1979, n. 6 e art. 15, L.R. 17 settembre 1986, n. 42 , la democrazia organizzativa al fine di consentire al dipendente di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro e alle modalità di esercizio delle competenze assegnate nonchè alla verifica della rispondenza dei risultati obiettivo; tali risultati potranno essere ottenuti anche attraverso la sperimentazione di tecniche di direzione per obiettivi e circoli di qualità;
d) 
consentire, con atto amministrativo, fermo restando la dotazione organica delle singole qualifiche funzionali, di variare, all'interno di ciascuna di esse, i contingenti dei relativi profili professionali in relazione alle effettive esigenze funzionali;
e) 
utilizzare sistemi a tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure atte a rendere più tempestiva l'azione e l'intervento dell'Amministrazione attraverso una più immediata disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;
f) 
dotarsi di apposito Regolamento per le procedure dell'organizzazione del lavoro;
g) 
valorizzare la dirigenza anche attraverso il decentramento dei centri decisionali e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;
h) 
garantire l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso una politica di aggiornamento professionale. Schemi di formazione specifici dovranno essere predisposti per le professionalità di alta specializzazione impegnate nell'organizzazione di sistemi produttivi innovativi.
3. 
L'Amministrazione Regionale, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, può istituire, nel rispetto dei limiti della pianta organica complessiva dell'Ente e con le modalità previste dalla L.R. 8 settembre 1986, n. 42 , apposite strutture di informazione all'utenza e presentazione reclami.
Art. 11. 
(Orario di lavoro)
1. 
L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. 
I dirigenti sono inoltre tenuti a prestare la propria attività oltre tale limite senza alcuna corresponsione di compenso di lavoro straordinario per una media annua di 10 ore settimanali in relazione a tutte le esigenze di servizio.
3. 
La programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro sono determinati dalla Giunta Regionale, sentito, per quanto riguarda le specifiche esigenze del Consiglio Regionale, l'Ufficio di Presidenza dello stesso, previa contrattazione decentrata a livello aziendale, secondo i seguenti criteri:
a) 
migliore efficienza e produttività dell'Amministrazione;
b) 
più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;
c) 
rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;
d) 
ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ed articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati;
e) 
riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario;
f) 
la prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso, essere distribuita, di norma, in un arco massimo giornaliero di 10 ore.
4. 
L'orario di lavoro è controllato con sistemi obiettivi anche automatici, esclusa ogni forma di tolleranza.
5. 
L'orario settimanale di lavoro può essere distribuito su 6 o 5 giornate lavorative. Sulla base di accordo decentrato, può essere articolato, in termini di flessibilità, turnazione, e orario spezzato, in modo da assicurare la fruibilità giornaliera dei servizi da parte dei cittadini anche nelle ore pomeridiane e/o serali.
6. 
La specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi sarà definita con accordi decentrati, nei quali saranno individuate le modalità di articolazione dell'orario, tenendo conto delle realtà locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti.
7. 
Gli istituti riguardanti la flessibilità dell'orario, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.
8. 
A tal fine gli accordi decentrati utilizzeranno, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:
a) 
grado di intensificazione dei rapporti con l'utente, che deve essere posto in condizione di accedere più facilmente e con maggiore frequenza agli uffici dell'Amministrazione;
b) 
grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;
c) 
miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unità organiche appartenenti alla medesima struttura complessa ovvero tra loro correlate sul piano dell'attività;
d) 
grado di fruibilità dei servizi sociali sul territorio, in relazione alle caratteristiche socio-economiche.
9. 
Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua efficienza degli uffici, e in relazione a necessità esattamente prevedibili quali scadenze legislative o amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro.
10. 
La programmazione dell'orario plurisettimanale entro i limiti di 24 ore minime e 48 massime settimanali, deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi 4 nell'anno, individualmente non consecutivi.
11. 
In nessun caso il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro, fatta salva la normativa in materia di missione, può essere considerato orario di servizio.
12. 
Anche in assenza di rotazione per turno la maggiorazione oraria di lavoro ordinario notturno e festivo è fissata nella misura del 20% e quella per lavoro ordinario festivo-notturno è fissata nella misura del 30%.
Art. 12. 
(Orario flessibile)
1. 
Le articolazioni dell'orario flessibile di lavoro, vengono determinate in sede di negoziazione decentrata a livello aziendale secondo i seguenti criteri e limiti.
2. 
L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio di lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà garantendo comunque al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica.
3. 
La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche della attività svolta dall'unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonchè delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio è collocato.
4. 
In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi.
5. 
L'utilizzazione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza.
6. 
In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel comma 8 dell'art. 11, sentito per quanto riguarda le specifiche esigenze del Consiglio Regionale, l'Ufficio di Presidenza dello stesso, la Giunta Regionale definisce le aliquote di personale addette ai servizi strumentali e di base (custodia, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile.
7. 
L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una unità organica, in altri casi, quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro, può essere attuato per gruppi di partecipazione.
8. 
Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.
Art. 13. 
(Turnazioni)
1. 
Per le esigenze di funzionalità degli Enti riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.
2. 
I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario.
3. 
I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedano un'erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore.
4. 
L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la più ampia fruibilità dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento degli impianti e strutture. I turni notturni non potranno essere di norma superiori a dieci turni nel mese, facendo, comunque, salve le esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali.
5. 
Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri la maggiorazione interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno. La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell'ambito dei turni viene maggiorata come segue:
a) 
5% per la fascia oraria diurna;
b) 
20% per la fascia notturna e i giorni festivi;
c) 
30% per la fascia festiva notturna.

Tali maggiorazioni sostituiscono qualsiasi altra indennità di turno.
6. 
La tariffa oraria è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti, fissi e continuativi, a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa suddetta, con esclusione della aggiunta di famiglia.
7. 
Ai fini dei precedenti commi, l'orario notturno va dalle 22 alle 6 del giorno successivo.
8. 
Il controllo sulla regolarità dello svolgimento delle turnazioni verrà appositamente disciplinato con provvedimento della Giunta Regionale.
Art. 14. 
(Part-time)
1. 
La Regione e gli Enti di cui al comma 3 dell'art. 1 possono procedere alla costituzione di rapporti di lavoro a part-time in applicazione delle norme a tale titolo previste dall' art. 22, L.R. 16 agosto 1984, n. 40 e dalla normativa statale in materia di previdenza ed assistenza relativa al rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 15. 
(Permessi Recuperi)
1. 
Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.
2. 
Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.
3. 
I permessi complessivi concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.
4. 
Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
5. 
Nel caso in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma, individuata con le modalità di cui all'art. 13, comma 6, pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
6. 
Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.
Art. 16. 
(Lavoro straordinario)
1. 
Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale e pertanto non possono essere utilizzate come fattori ordinari di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2. 
La prestazione di lavoro straordinario è disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'Amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Saranno inoltre svolte periodiche verifiche con le Organizzazioni Sindacali in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.
3. 
A partire dal 1° gennaio 1987, la spesa annua complessiva non può superare il limite di 120 ore annue per dipendente previsto in organico.
4. 
Per progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la produttività viene utilizzato un importo pari al compenso di 50 ore annue procapite di lavoro straordinario nel modo seguente:
a) 
un importo pari a 25 ore annue da destinare all'occupazione;
b) 
un importo pari a 18 ore annue per dipendente è destinato al capitolo di bilancio per il ''fondo di produttività '' di cui all'art. 8;
c) 
un importo pari a 7 ore annue per dipendente è destinato agli stanziamenti di bilancio nei quali sono comprese le spese inerenti gli istituti costituenti il salario accessorio.
5. 
Lo stanziamento per la corresponsione di compensi di lavoro straordinario non può eccedere il monte ore riferite all'anno pari a ore 70 annue per il numero dei dipendenti, con un limite massimo individuale di 200 ore.
6. 
Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario - il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al comma 3.
7. 
Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti i predetti limiti possono dare luogo, a domanda, a riposo compensativo da usufruire nel mese successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio.
8. 
La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata, dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 268/87 , maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convezionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:
 
- stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento;
 
- indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
 
- rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.
9. 
Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel comma 8 è ridotto a 156.
10. 
La maggiorazione di cui al comma 8 è pari:
a) 
al 15% per il lavoro straordinario diurno;
b) 
al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
c) 
al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
11. 
Fino all'entrata in vigore della presente legge sono fatte salve, le prestazioni di lavoro straordinario regolarmente autorizzate e liquidate ai sensi dell' art. 39 della L.R. 40/84 .
12. 
Ai soli fini del conguaglio delle prestazioni straordinarie effettuate dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 268/87 , valgono i limiti massimi individuali di cui ai precedenti commi 5 e 6 e al comma 2 dell'art. 11.
Art. 17. 
(Riposo compensativo)
1. 
Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. 
L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, o a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. 
L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario feriale.
Art. 18. 
(Formazione e aggiornamento professionale)
1. 
L'Amministrazione Regionale promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale. A tal fine è istituito nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa.
2. 
Annualmente la Regione e gli Enti destinatari dell'accordo nazionale di cui all'art. 1, in accordo con le Organizzazioni Sindacali, potranno definire per le iniziative di interesse comune i piani dei corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento a livello regionale.
3. 
Il personale che partecipa ai corsi di formazione ai quali la Regione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione.
4. 
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione e il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.
5. 
L'attività di formazione è finalizzata a garantire che ciascun dipendente acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui è assegnato ed a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.
6. 
La prima finalità sarà perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori, nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.
7. 
La seconda finalità sarà perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare, sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.
8. 
Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.
Art. 19. 
(Diritto allo studio)
1. 
Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali.
2. 
I permessi previsti dal presente articolo sono usufruiti sulla base dei criteri e con le modalità previste dall'art. 3 della legge regionale di recepimento dell'accordo intercompartimentale di cui all' art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , relativo al triennio 1988/1990 riapprovata dal Consiglio Regionale in data 6 aprile 1989.
Capo IV. 
CONTRATTAZIONE DECENTRATA E RELAZIONI SINDACALI
Art. 20. 
(Livelli di contrattazione)
1. 
Si individuano i seguenti livelli di contrattazione decentrata:
a) 
regionale, che riguarda la definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamenti del personale degli Enti di cui al precedente art. 1, il funzionamento dell'osservatorio regionale del pubblico impiego e l'attivazione dei processi di mobilità tra Enti in ambito regionale, nonchè le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nell'accordo di cui all'art. 1;
b) 
territoriale sub-regionale, per le materie che sono delegate a tale livello dalla contrattazione decentrata regionale di cui alla precedente lettera a), nonchè le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nell'accordo di cui all'art. l;
c) 
aziendale, con riferimento alle questioni riguardanti l'Ente Regione e ogni uno degli Enti di cui al terzo comma dell'art. 1;
d) 
sub-aziendale, a livello di decentramento della Regione con riferimento alle materie delegate dalla contrattazione decentrata.
2. 
Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dalla legge.
3. 
Ad essi si dà esecuzione ai sensi dell' art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , mediante atti previsti dalle norme vigenti.
Art. 21. 
(Composizione delle delegazioni)
1. 
La delegazione per i livelli di contrattazione regionale e sub-regionale, è costituita dal Presidente della Regione o da un suo delegato, e da una rappresentanza:
a) 
dell'A.N.C.I. per i Comuni e i loro Consorzi;
b) 
dell'U.P.I. per le Province e loro Consorzi;
c) 
dell'U.N.C.E.M. per le Comunità Montane;
d) 
dall'Union-Camere per le Camere di Commercio;
e) 
dagli altri Enti destinatari dell'accordo di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza;
f) 
da una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato, che abbia adottato in sede nazionale codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
2. 
A livello di contrattazione aziendale o sub-aziendale per la Regione la delegazione trattante è costituita:
a) 
dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato;
b) 
da una rappresentanza dei titolari delle strutture organizzative ai quali l'accordo si riferisce individuata sulla base delle materie di competenza della struttura cui sono preposti con atto del Presidente della Giunta;
c) 
da una delegazione composta da rappresentanti territoriali e/o aziendali di ciascuna Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa a livello aziendale così come indicata nel 1° comma del presente articolo.
3. 
Gli Enti di cui al terzo comma dell'art. 1 procederanno a definire la composizione delle delegazioni con criteri analoghi.
Art. 22. 
(Materie di contrattazione decentrata)
1. 
Nell'ambito della disciplina di cui all' art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13 e di quella dell'accordo di cui all'art. 1, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed i tempi di attuazione in ordine alle seguenti materie:
a) 
l'organizzazione del lavoro, anche conseguente alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici ed alle innovazioni tecnologiche, nonchè le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;
b) 
l'aggiornamento, la qualificazione, la riconversione e riqualificazione del personale;
c) 
la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione alle qualifiche funzionali stabilite nell'accordo di comparto;
d) 
le ''pari opportunità '';
e) 
i sistemi, i piani ed i programmi svolti ad incrementare la produttività, loro verifica e le incentivazioni connesse;
f) 
la struttura degli orari di lavoro (turni, flessibilità, reperibilità, straordinario, permessi), nonchè le modalità di accertamento del loro rispetto;
g) 
la mobilità all'esterno della stessa Amministrazione e la disciplina di quella interna;
h) 
la formulazione di programmi concernenti l'occupazione, anche in relazione alle politiche degli organici;
i) 
le condizioni ambientali e la qualità del lavoro (compresi i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro);
l) 
l'agibilità dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, i servizi di mensa, la costituzione e l'organizzazione dei C.R.A.L.;
m) 
le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dalla presente legge.
Art. 23. 
(Procedure nel caso di conflitti)
1. 
Nel caso di conflitti in sede locale derivanti da diverse interpretazioni del presente accordo dovrà essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera r.r. da una delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato che abbiano adottato in sede nazionale un codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero. Detta richiesta comporterà l'obbligo di convocazione, ad iniziativa della parte che ha ricevuto tale richiesta, della parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi.
2. 
La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sulle quali si basa e deve essere indirizzata per conoscenza alla delegazione di cui al comma 3 presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. 
Trascorsi 15 giorni dall'insorgenza del conflitto, si potrà fare ricorso alla delegazione trattante l'accordo di comparto, che, al fine di assicurare la corretta interpretazione della disciplina contrattuale, esprime tempestivamente il proprio parere.
4. 
La delegazione di cui al comma 3 dovrà riunirsi altresì su formale richiesta di una delle parti che la compongono.
5. 
L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo.
Art. 24. 
(Informazione)
1. 
L'informazione si attua in modo costante e tempestivo con le Organizzazioni Sindacali a livello confederale e di categoria, se essa riguarda le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani di intervento e di investimento, ai bilanci annuali o pluriennali.
2. 
Ai sensi dell' art. 18 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 , nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, salva la continuità dell'azione amministrativa, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dalla quale comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro.
3. 
L'informazione, a seconda dei diversi suoi oggetti, è rivolta alle Organizzazioni Sindacali territoriali - con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi - e a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalità attuative saranno determinate dagli accordi decentrati.
4. 
Le Organizzazioni Sindacali di cui all' art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 possono richiedere agli Enti, che sono tenuti a comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza/efficacia e a fenomeni fisiologici di tur-nover conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.
5. 
Ai sensi dell' art. 20 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 , in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi preesistenti, le Organizzazioni Sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, in modo tale da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'Amministrazione, all'ambiente ed alla qualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.
6. 
In armonia con quanto disposto dai commi 1 e 2 dell' art. 24 della legge n. 93/83 , nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, la Regione garantirà, sentite le Organizzazioni Sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.
7. 
Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle Organizzazione Sindacali, il diritto di integrazione e rettifica.
8. 
Attraverso gli accordi decentrati previsti dal precedente art. 22 saranno definite le modalità ed i tempi dell'informazione.
Art. 25. 
(Attività sociali, culturali, ricreative)
1. 
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse negli Enti, debbono essere gestite da organismi formati dai rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto previsto dall' art. 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300 .
2. 
Nel quadro delle finalità rivolte alla tutela ed allo sviluppo delle attività culturali, sportive, ricreative e dei servizi sociali, l'Amministrazione Regionale è autorizzata ad intervenire a favore delle attività degli Organismi di cui al comma 1, mediante una assegnazione finanziaria annuale, nonchè l'eventuale uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio regionale.
3. 
L'assegnazione finanziaria di cui al precedente comma è concessa nel limite dello stanziamento stabilito nel bilancio della Regione per l'anno 1989.
Art. 26. 
(Trattenute per scioperi brevi)
1. 
Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata della astensione del lavoro e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.
Art. 27. 
(Visite mediche di controllo)
1. 
Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle UU.SS.SS.LL. alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'Amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.
Art. 28. 
(Accertamenti in materia di sicurezza, igiene e salubrità del lavoro)
1. 
Le UU.SS.SS.LL. hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attività esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuato di videoterminali, come dispone la vigente normativa C.E.E..
2. 
Le UU.SS.SS.LL. e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture delle Amministrazioni.
3. 
Le UU.SS.SS.LL. hanno competenza nella promozione di misure idonee a tutelare la salute delle donne dipendenti, in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
4. 
È istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo secondo le modalità previste in materia per il personale dei "VV.FF. " dagli allegati al D.P.R. 10 aprile 1984, n. 210 :
a) 
il libretto sanitario di cui al comma 4 del citato art. 28 deve essere istituito anche nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio per i dipendenti addetti a tali settori;
[2]
b) 
la Regione e gli Enti destinatari della presente legge devono prevedere visite mediche con cadenza quadrimestrale per gli addetti in via continuativa per l'intera giornata lavorativa all'uso di videoterminali quale misura di prevenzione per la salute delle dipendenti e dei dipendenti. In attesa che le Amministrazioni provvedano alla effettuazione delle visite mediche, il personale addetto in via continuativa all'uso dei videoterminali deve essere adibito ad attività lavorativa di diverso contenuto per periodi di 10 minuti per ogni ora di lavoro non cumulabili;
[3]
c) 
alle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza sono applicate le disposizioni della lettera b), con visite mediche a cadenza mensile. Si provvede altresì al provvisorio mutamento di attività qualora si riscontrino, attraverso gli accertamenti sanitari, temporanee inidoneità.
[4]
 
La Regione e gli Enti destinatari della presente legge provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.
[5]
 
Le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 30 marzo 1989, unitamente alle Amministrazioni di cui al comma 2, verificano anche attraverso i propri patronati l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti.
[6]
Capo V. 
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 29. 
(Trattamento economico)
1. 
Gli aumenti annui lordi di stipendio tabellare derivanti dall'Accordo Nazionale di lavoro per il triennio 1985/1987, recepito dalla presente legge, sono così determinati:
qualifica
dall'1.1.86
dall'1.1.87 compreso quello del 1986
dall'1.1.88 compreso quello dell'1986/1987
1
150.000
325.000
500.000
2
240.000
520.000
800.000
3
294.000
637.000
980.000
4
324.000
702.000
1.080.000
5
396.000
858.000
1.320.000
6
492.000
1.066.000
1.640.000
7
582.000
1.261.000
1.940.000
8
858.000
1.859.000
2.860.000
9
810.000
1.755.000
2.700.000
10
900.000
1.950.000
3.000.000
2. 
A decorrere dal 1° gennaio 1988 il trattamento economico iniziale per ciascuna qualifica è stabilito nell'importo annuo lordo di seguito indicato:
qualifica 1
3.800.000
qualifica 2
4.460.000
qualifica 3
5.000 000
qualifica 4
5.650.000
qualifica 5
6.640.000
qualifica 6
7.500.000
qualifica 7
8.700.000
qualifica 8
12.000.000
1a qual. dir. 9
13.900.000
2a qual. dir. 10
17.000.000
3. 
Il trattamento tabellare di cui al comma 2 per il personale della 1a e 2a qualifica dirigenziale è integrato a tutti gli effetti di un importo annuo pari rispettivamente a L. 2.100.000 e a L. 4.000.000. Tali integrazioni vengono corrisposte con le decorrenze e percentuali di seguito specificate:

dall'1 gennaio 1986 = 30%;

dall'1 gennaio 1987 ulteriore 35%;

dall'1 gennaio 1988 ulteriore 35%.

Al personale della 1a qualifica dirigenziale l'integrazione di L. 2.100.000 compete dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica.
4. 
Le indennità di cui all'art. 31, commi 4, 5, 6, 7, 8, della L.R. 40/84 , nelle misure di seguito indicate:

2a qualifica 60.000

3a qualifica 120.000

4a qualifica 120.000

5a qualifica 120.000

6a qualifica 360.000

7a qualifica 360.000

8a qualifica 500.000

vengono soppresse concorrendo dal 1° gennaio 1988 alla formazione dei nuovi livelli tabellari.
5. 
La maggiorazione pari al 2,5 per cento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale posseduta, concessa ai sensi e con le modalità previste dal 7° comma dell'art. 34 della L.R. 40/1984 , viene riassorbita in occasione della attribuzione dei benefici di cui agli artt. 32 e 33.
6. 
Fino all'istituzione delle nuove strutture organizzative previste dall' art. 4 della L.R. 42/86 ed alla conseguente nomina dei relativi responsabili, l'indennità prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 30 continua ad essere corrisposta ai dipendenti che, in base a provvedimenti della Giunta Regionale, già percepiscano, ai sensi dell' art. 31, 4° comma, della L.R. 40/1984 , la relativa indennità.
Art. 30. 
(Indennità)
1. 
A decorrere dal 1° gennaio 1988 competono le seguenti indennità:
a) 
a tutto il personale dell'area di vigilanza in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 5 e 10 della legge 7 marzo 1986, n. 65 , spetta un'indennità annua lorda di L. 1.080.000 per 12 mesi.

Detta indennità è comprensiva di ogni altra indennità a tale titolo erogata ivi compresa quella prevista dall' art. 31, comma 6, L.R. 16 agosto 1984, n. 40 .

Detta indennità non assorbe invece le indennità eventualmente spettanti di reperibilità e turnazione.

Al restante personale dell'area di vigilanza di cui alla medesima lettera non svolgente le funzioni di cui agli artt. 5 e 10 della citata legge 65/86 compete un'indennità annua lorda di L. 480.000 per 12 mesi;
b) 
al personale inquadrato nella 8a qualifica funzionale con direzione di unità operativa organica, nonchè al personale laureato munito della prescritta abilitazione per l'esercizio della professione e iscrizione all'Albo che operi in posizione di staff compete una indennità annua fissa di L. 1.000.000 per 12 mesi;
c) 
al personale inquadrato nella la qualifica dirigenziale è attribuita una indennità annua fissa per direzione di struttura prevista dalle leggi sull'organizzazione degli uffici di L. 3.000.000 per 12 mesi. Al personale inquadrato nella 2a qualifica dirigenziale è attribuita una indennità annua fissa di funzione per le posizioni previste dalla legge regionale n. 42/86 di L. 4.600.000 per 12 mesi;
d) 
per il personale della 1a e 2a qualifica dirigenziale è istituita altresì, una indennità annua lorda non pensionabile di L. 2.000.000 vincolata alla presenza in servizio. Il corrispondente importo mensile è ridotto di 1/26°, per ogni giornata di assenza dal servizio. La predetta indennità è fissata in L. 1.000.000 dal 1° luglio 1987 e in L. 2.000.000 dal 31 dicembre 1987;
e) 
le indennità di coordinamento rimangono fissate negli importi e nelle forme di attribuzioni previsti dalla legge n. 40/84 ;
f) 
l'indennità di rischio di cui all' art. 31, comma 9, della legge regionale n. 40/84 è di L. 240.000 annue (12 mensilità);
g) 
l'indennità di reperibilità di cui all' art. 38, della legge regionale 40/84 è fissata in L. 18.000 per 24 ore giornaliere;
h) 
l'indennità di maneggio valori è riconosciuta nella misura fissata dal comma 7 dell'art. 28 del D.P.R. 347/83 .
Art. 31. 
(Scaglionamento degli aumenti delle indennità)
1. 
L'aumento delle indennità di vigilanza decorre in ragione del 65% dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 ; il restante 35% dall'1 gennaio 1988.
2. 
L'aumento delle indennità di rischio e di reperibilità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 30 è corrisposto in ragione del 65% a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 ; il restante 35% dall'1 gennaio 1988.
3. 
Le altre indennità di cui all' art. 31 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40 , continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987.
Art. 32. 
1. 
L'acconto corrisposto ai sensi dell' art. 34, comma 2, della legge regionale n. 40/84 costituisce incremento della retribuzione individuale di anzianità ed è aggiuntivo al beneficio economico complessivo risultante dalla presente legge.
Art. 33. 
(Clausola di garanzia)
1. 
In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989 la retribuzione individuale di anzianità relativa il personale destinatario del presente accordo, verrà incrementata con decorrenza dal 1 gennaio 1989 degli importi di cui all' art. 34 della legge regionale n. 40/84 .
2. 
Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 14, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
3. 
Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.
Art. 34. 
(Passaggi di qualifica)
1. 
Nei passaggi a qualifica di livello superiore conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di transito.
Capo VI. 
DIRIGENZA
Art. 35. 
(Principi generali)
1. 
I dirigenti espletano le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito delle pubbliche Amministrazioni al fine di garantire la piena concordanza dell'azione dell'apparato con gli obiettivi e le scelte degli Organi Istituzionali.
2. 
A queste scelte ed agli strumenti per attuarle, la dirigenza concorre con carattere di autonomia e responsabilità, svolgendo le funzioni proprie delle declaratorie di qualifiche indicate nella legge regionale n. 40/84 e quanto previsto dalla L.R. 42/86 .
Art. 36. 
(Mobilità dei dirigenti)
1. 
La Giunta Regionale, con proprio provvedimento motivato da esigenze organizzative e di servizio, può trasferire il dirigente ad altra struttura o destinarlo ad altri compiti comunque corrispondenti alla qualifica dirigenziale acquisita, nel rispetto del profilo professionale posseduto.
2. 
Per i dirigenti assegnati al Consiglio Regionale, i provvedimenti di mobilità sono adottati, in conformità a quanto disposto dal comma 1, dalla Giunta Regionale tenuto conto delle proposte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale stesso.
Art. 37. 
(Responsabilità dei dirigenti)
1. 
I dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite dalla L.R. 40/1984 e L.R. 42/1986 , del perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi, in termini di qualità, quantità e tempestività, nonchè del buon andamento e della imparzialità dell'azione delle strutture o delle attività cui sono preposti.
2. 
In particolare sono responsabili:
 
- dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi competenti;
 
- delle disposizioni da loro impartite;
 
- del conseguimento dei risultati dell'azione della struttura o dell'attività cui sono preposti in termine di rapporto tra risultati proposti e risultati raggiunti, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, inerenti al settore affidato;
 
- dell'elaborazione ed attuazione dei piani operativi.
3. 
L'attività dei dirigenti è soggetta a valutazione annuale da parte del dirigente di qualifica più elevata della struttura di appartenenza, ove esista, in conformità a criteri oggettivamente predeterminati.
4. 
La Giunta Regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale per il personale da esso dipendente, provvederà ad analoga valutazione dei dirigenti di massimo livello.
5. 
Sulla valutazione espressa è assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione documentale e/o orale del dirigente, a giustificazione del risultato della sua attività.
6. 
In presenza di valutazione negativa, risultante da atto formale, il dirigente può essere rimosso dalla responsabilità di struttura, sollevato da incarichi di rappresentanza dell'Amministrazione in Commissioni e collegi connessi alla sua qualifica, escluso dalla corresponsione del premio incentivante la produttività.
7. 
Le specifiche modalità di attuazione delle norme di cui al presente articolo ed i criteri di valutazione di cui al comma 2 sono stabiliti con apposito provvedimento della Giunta Regionale.
8. 
Resta ferma per la dirigenza la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per l'impiego pubblico.
9. 
L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere anche in rapporto al funzionamento degli organi regionali.
Art. 38. 
(Accesso alle qualifiche dirigenziali)
1. 
L'accesso alla prima qualifica dirigenziale, avviene per concorso pubblico o corso-concorso pubblico aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea, ed esperienza di servizio adeguatamente documentata di 5 anni cumulabili nella pubblica Amministrazione, Enti di diritto pubblico, Aziende pubbliche e private, in posizione di lavoro corrispondente e alle funzioni della qualifica funzionale ed ai contenuti del profilo professionale regionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso ovvero di 5 anni di documentato e continuato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'Albo ove richiesto. L'esercizio dell'attività professionale deve essere equiparabile alle funzioni della qualifica funzionale ed ai contenuti del profilo professionale regionale immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso.
2. 
Il 25% dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti di ruolo dell'Ente in possesso della qualifica immediatamente inferiore e dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni.
3. 
Per accedere, per concorso pubblico o corso-concorso pubblico, ai profili professionali della seconda qualifica dirigenziale, occorre il possesso del diploma di laurea richiesto ed una esperienza di servizio di 5 anni in posizioni di lavoro dirigenziali corrispondenti alle funzioni ed ai contenuti dei profili professionali regionali della prima qualifica dirigenziale in pubbliche Amministrazioni, Enti di diritto pubblico o Aziende pubbliche e private.
4. 
Il 40% dei posti messi a concorso è riservato ai dirigenti di prima qualifica di ruolo dell'Ente in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai candidati esterni.
5. 
L'ammissione al corso-concorso per l'accesso alla prima e alla seconda qualifica dirigenziale avviene nei limiti dei posti da conferire maggiorati di un terzo.
6. 
Il 20%, arrotondando la frazione all'unità nel caso non risulti almeno un posto, dei posti previsti nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali può essere coperto mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 5 anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno.
7. 
Il trattamento economico dei dirigenti assunti a norma del comma 6 non può in nessun caso essere inferiore a quello tabellare delle qualifiche in riferimento nè superiore a quello massimo in godimento del personale di ruolo della stessa qualifica.
8. 
Ai dirigenti assunti con contratti a termine si applicano le norme che disciplinano l'attività di servizio del personale di ruolo prescindendo dal requisito dell'età.
9. 
Le riserve di cui ai commi 2 e 4 non operano per l'accesso a posti unici di qualifica dirigenziale.
10. 
I concorsi ed i corsi-concorsi già approvati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere espletati con l'osservanza delle norme relative ai requisiti d'accesso ed alle modalità in vigore al momento dell'approvazione dei relativi bandi di concorso.
Art. 39. 
(Contingente della prima qualifica dirigenziale)
1. 
I posti della prima qualifica dirigenziale non possono superare di tre volte quelli di organico della seconda qualifica dirigenziale previsti nella legge n. 40/84 e sue successive modificazioni e integrazioni.
Art. 40.[7] 
(...)
Capo VII. 
NORME VARIE
Art. 41. 
(Personale dei corsi di formazione professionale)
1. 
Il personale docente dei corsi di formazione professionale, dipendente dalla Regione è inquadrato nei specifici profili professionali appartenenti alle seguenti qualifiche funzionali:
a) 
6a qualifica - docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o degli specifici requisiti culturali e professionali previsti dalle leggi regionali;
b) 
7a qualifica - docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di laurea.
2. 
I titoli di studio, per l'esercizio della funzione docente, devono essere strettamente correlati alle specifiche attività di formazione professionale.
3. 
Il personale direttivo, di segreteria, esecutivo e di anticamera appartiene a distinti profili professionali del personale amministrativo dell'Ente.
4. 
L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alle lettere a) e b) del comma 1, avviene per pubblico concorso nei limiti dei posti disponibili, mediante prove - scritte e orali - a contenuto teorico e/o pratico attinenti la relativa professionalità e valutazioni dei titoli culturali e professionali con criteri predeterminati ovvero per corso-concorso pubblico, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 5, comma 5. Il 50% dei posti messi a concorso, relativi alla settima qualifica funzionale, è riservato al personale docente in servizio presso i Centri di formazione professionale inquadrato nella sesta qualifica funzionale da almeno tre anni, purchè in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere.
5. 
I corsi-concorsi pubblici già approvati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere espletati con l'osservanza delle norme relative ai requisiti d'accesso ed alle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali in vigore al momento dell'approvazione dei relativi bandi di concorso.
6. 
L'orario di lavoro del personale docente dei Centri di formazione professionale è fissato in 36 ore settimanali. 800 ore del complessivo monte ore annuo devono di norma essere riservate all'insegnamento; le restanti ore devono essere utilizzate in altre attività connesse con la formazione. L'articolazione sarà oggetto di contrattazione decentrata.
7. 
Qualora, nell'ambito dello stesso Centro di formazione professionale, il docente non potesse assolvere completamente l'impegno orario da riservare alle attività di insegnamento, neppure ricorrendo all'istituto della supplenza, va disposta la sua utilizzazione presso un altro Centro di formazione professionale secondo criteri definiti con le modalità di cui all'art. 22.
8. 
La accertata impossibilità, per un periodo determinato, di espletare l'attività didattica corrispondente alla qualifica posseduta può comportare una diversa e temporanea collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai Centri, preferibilmente per l'assolvimento di attività complementari a quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuto professionale.
9. 
Il personale docente, che si trovi collocato in qualifiche inferiori alla sesta, verrà inquadrato nella sesta qualifica funzionale.
10. 
Il personale docente che si trovi collocato in qualifiche funzionali superiori alla settima può essere assegnato anche in soprannumero - riassorbibile - ad altro profilo professionale corrispondente alla qualifica funzionale ed al livello retributivo in godimento.
11. 
L'Amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, continua ad utilizzare per incarichi di docenza temporaneamente e comunque fino all'attuazione della legge di delega alle Province delle funzioni della formazione professionale, i dipendenti collocati nella 8a qualifica funzionale. Gli Enti destinatari della delega possono utilizzare il predetto personale, ad esaurimento, per l'attività di docenza.
[8]
12. 
Per il personale che opera all'interno degli Istituti di riabilitazione e pena l'orario di cattedra è fissato in 15 ore di docenza settimanale più 3 ore di supplenza.
Art. 42. 
(Mutamento di mansioni per inidoneità fisica)
1. 
Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'Amministrazione non potrà procedere alla di lui dispensa del servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'Ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od a qualifica funzionale inferiore.
2. 
Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento.
Art. 43. 
(Compensi ISTAT)
1. 
È consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri Enti o Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, di erogare per il tramite dell'Amministrazione Regionale, specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese in orari fuori servizio in deroga ai limiti di cui all'art. 16.
Art. 44. 
(Lavoro elettorale)
1. 
Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all'art. 16.
Art. 45. 
(Eventi straordinari e calamità naturali)
1. 
Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all'art. 16.
Art. 46. 
(Trattamento a regime)
1. 
Per il personale che cessa dal servizio, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento di pensione, qualora spettante, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988 con decorrenza dalle date medesime.
Art. 47. 
(Conglobamento di quote dell'indennità integrativa speciale)
1. 
Con decorrenza dal 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
2. 
Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
3. 
Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988 la misura della indennità integrativa speciale spettante ai sensi dell' art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente Direzione Provinciale del Tesoro di un importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo nei casi in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.
4. 
Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067: 8 x 12 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilità della pensione spettante osservando le stesse modalità di cui al comma precedente. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.
Art. 48. 
(Equo indennizzo)
1. 
Per gli infortuni derivanti da cause di lavoro si continuano ad applicare nei confronti di tutto il personale le norme per i dipendenti civili dello Stato.
Art. 49. 
(Patrocinio legale)
1. 
La Regione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. 
In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, la Regione ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
3. 
Nel patrocinio legale di cui al presente articolo è compresa la facoltà di rimborso delle spese legali e processuali anticipate dall'interessato, nei limiti dell'onere che sarebbe stato sostenuto direttamente dall'Amministrazione Regionale, purchè il rimborso venga richiesto, a pena di decadenza, entro un anno dal passaggio in giudicato della relativa decisione dell'Autorità Giudiziaria.
4. 
(...)
[9]
Art. 50. 
(Mensa)
1. 
Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed il tempo relativo è valido a tutti gli effetti, anche per il completamento dell'orario di servizio.
Art. 51. 
(Professionisti legali)
1. 
Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigente ai dipendenti regionali che prestano attività professionale legale per la Regione è riconosciuto, al conseguimento rispettivamente della qualifica di avvocato e avvocato cassazionista, un compenso pari all'1% dello stipendio tabellare base indicato al comma 1 dell'art. 29 da aggiungere alla retribuzione individuale di anzianità.
2. 
Al predetto personale spettano altresì, in parti uguali, i compensi di natura professionale previsti dal R.D. 27 novembre 1933, n. 1578 , recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.
3. 
Alla relativa liquidazione si provvede semestralmente con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Art. 52. 
(Affidamento di funzioni superiori di direzione)
1. 
In caso di vacanza o di assenza del titolare del posto di Responsabile di Settore o di Servizio, trovano applicazione le norme di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. 42/86 .
2. 
In caso di vacanza del posto, ovvero di assenza del Responsabile di durata superiore ai 90 giorni, qualora non sia possibile sostituire lo stesso con altro dipendente in possesso della qualifica dirigenziale propria del posto da ricoprire, la Giunta Regionale può affidare, per un periodo non superiore ad un anno, le funzioni di Responsabile ad un dipendente di qualifica immediatamente inferiore, che deve essere individuato, di norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa.
3. 
Nel caso previsto dal comma 2 al dipendente incaricato va attribuito dopo il primo mese e per tutto il periodo dell'incarico, un compenso computato sulla differenza, comprensiva delle indennità di direzione eventualmente spettanti, tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche.
4. 
In caso di vacanza del posto, di cui al comma 2, le funzioni superiori possono essere affidate a condizione che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto e fino all'espletamento delle stesse.
5. 
L'incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non dà diritto al conferimento del posto stesso.
6. 
In caso di assenza del Responsabile di una struttura organizzativa di cui al comma 1, l'incarico di svolgere funzioni superiori di direzione cessa, in ogni caso, con il rientro in servizio del Responsabile assente e comunque non può protrarsi oltre un anno, rinnovabile.
Art. 53. 
(Arricchimento professionale)
1. 
In via sperimentale ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale del personale in diretta correlazione alla introduzione di processi di innovazione tecnologica volti ad un uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualità dei servizi e l'efficacia dei risultati, la Giunta Regionale, tenuto conto, per quanto riguarda le specifiche esigenze del Consiglio Regionale, delle proposte dell'Ufficio di Presidenza dello stesso, previa contrattazione decentrata, può organizzare, direttamente oppure avvalendosi di organismi anche privati, appositi corsi articolati in almeno 80 ore complessive.
2. 
Tali corsi dovranno concludersi con esame selettivo finale ed agli stessi potrà partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla innovazione, compreso tra la terza e la settima qualifica funzionale, nel limite massimo annuo del 3% della dotazione organica.
3. 
Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere ad obiettivo programmato raggiunto, di cui al comma 5 dell'art. 8, dovrà essere previsto, accanto agli altri, un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerazione dell'arricchimento professionale dimostrato in particolare, nella efficace utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati.
Capo VIII. 
NORME SPECIALI PER GLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE
Art. 54. 
(Diritto allo studio negli Enti di piccola dimensione)
1. 
Fermo restando quanto previsto dall'art. 19, negli Enti di piccola dimensione, il cui numero di dipendenti in servizio non consenta, ai sensi del comma 2 dell'art. 19, l'utilizzazione delle ore di permesso relative al diritto allo studio da parte di alcun dipendente, tali ore saranno utilizzate da un dipendente.
Art. 55. 
(Arricchimento professionale negli Enti con 200 dipendenti o meno)
1. 
Per gli Enti con 200 dipendenti o meno, il limite massimo annuo dei dipendenti che possono partecipare ai corsi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 53 è fissato nel 10% della dotazione organica.
Art. 56. 
(Funzioni dirigenziali negli Enti di piccola dimensione)
1. 
Negli Enti di piccola dimensione le valutazioni di cui al comma 5, art. 8, inerenti la capacità organizzativa e l'impegno partecipativo sono svolte dai titolari dei posti delle qualifiche apicali previste nelle piante organiche dei singoli Enti.
Capo IX. 
NORME FINALI
Art. 57. 
(Norme finali)
1. 
L' art. 46 della L.R. 40/84 , così come modificato dall' art. 3 della L.R. 22/86 e l' art. 31 della L.R. 42/86 , così come integrato dall' art. 5 della L.R. 60/87 resta in vigore per consentire l'espletamento dei concorsi speciali non ancora approvati o esauriti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 
L' art. 30 della L.R. 42/86 , così come integrato dall' art. 4 della L.R. 60/87 , resta in vigore per consentire la prima copertura dei posti di 5a qualifica funzionale, previsti dalla L.R. 36/1988 , che saranno definiti in sede di contrattazione decentrata aziendale.
3. 
Le norme per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale previste dal 3° comma dell'art. 21 della L.R. 40/84 restano in vigore per consentire la copertura mediante concorso interno dei posti comunque disponibili alla data prevista dall' art. 8, comma 3, della L.R. 60/87 .
4. 
Nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione di cui alla L.R. 8 settembre 1986, n. 42 , la Giunta Regionale individua i profili professionali, propri delle qualifiche funzionali dalla 3a all'8a compresa, che - entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge - devono essere ricoperti, sulla base di esperienze professionali acquisibili all'interno dell'Ente, mediante concorsi interni cui sono ammessi a partecipare i dipendenti regionali inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore con almeno 3 anni di anzianità nella qualifica.
[10]
Art. 58. 
(Norme per l'inquadramento del personale dell'Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna di Novara)
1. 
Il personale di ruolo dell'Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna di Novara assegnato alla Regione Piemonte ai sensi del comma 1 dell'art. 3, L.R. n. 17 del 12 aprile 1988 è inquadrato nei ruoli regionali, con la decorrenza di cui al comma 4 dell'art. 3 della medesima legge, sulla base della seguente tabella di corrispondenza:
Qualifica D.P.R 268/87
Qualifica regionale
7a qualifica
7a qualifica
5a qualifica
5a qualifica
4a qualifica
4a qualifica.
2. 
Il personale inquadrato nei ruoli regionali conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto della soppressione dell'Azienda Autonoma di cui al comma 1, ivi compresa l'anzianità già maturata.
3. 
Nei confronti del personale di cui al comma 1 trovano applicazione le norme di cui alla lett. i) del comma 1° art. 34, D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 .
4. 
Ai fini dell'inquadramento nei ruoli regionali del personale di cui al comma 1, la dotazione organica complessiva della Regione di cui alla legge regionale n. 36 del 21 luglio 1988 è aumentata di n. 3 unità, di cui: 1 unità di 7a qualifica, 1 unità di 5a qualifica, 1 unità di 4a qualifica.
Art. 59. 
(Abrogazioni di norme)
1. 
Sono abrogati: il 10° comma dell'art. 36 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22 ; gli artt. 15, 22, 23, 40 nonchè i commi 1°, 3°, 5°, 7°, 8°, 14°, 16°, dell' art. 12 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74 ; gli artt. 2, 3, 12, 17 ed il 1° e 2°, comma dell'art. 10 della L.R. 27 gennaio 1981, n. 5 , gli artt. 3, 24, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 39, 40 nonchè il 1°, 2°, 3° comma dell'art. 20, tutti i commi dal 1° al 10° compreso dell'art. 21, il 1° e il 5° comma dell'art. 29 ed il 1° e 2° comma dell'art. 37 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40 .
2. 
Sono fatte salve le abrogazioni espresse previste negli articoli abrogati di cui al comma 1.
3. 
Sono abrogate tutte le norme, anche contenute in leggi regionali speciali di settore, in contrasto od incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge .
Capo X. 
NORMA FINANZIARIA
Art. 60. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai competenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989, fatto salvo quanto indicato nei successivi commi del presente articolo.
2. 
In applicazione del comma 1 dell'art. 8 della presente legge, è istituito nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno finanziario 1989, apposito capitolo avente la seguente denominazione: ''Fondo di produttività ''.
3. 
La denominazione del capitolo n. 260 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989 è così modificato: "Spese per compenso per lavoro straordinario ".
4. 
Per l'applicazione di quanto previsto dal comma 12° dell'art. 16 della presente legge è istituito apposito capitolo avente la seguente denominazione: ''Spese per il conguaglio del compenso per lavoro straordinario prestato dal personale regionale '' e con la dotazione di L. 3.000.000.000 in termini di competenza e di cassa.
5. 
La denominazione del capitolo n. 360 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989 è così modificata: "Interventi per l'assistenza al personale comprese le attività sociali, culturali e ricreative ".
Art. 61. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 giugno 1989
Vittorio Beltrami.

Note:

[1] Il comma 9 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 54 del 1991.

[2] La lettera a del comma 4 dell'articolo 28 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 36 del 1990.

[3] La lettera b del comma 4 dell'articolo 28 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 36 del 1990.

[4] La lettera c del comma 4 dell'articolo 28 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 36 del 1990.

[5] Questo comma dell'articolo 28 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 36 del 1990.

[6] Questo comma dell'articolo 28 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 36 del 1990.

[7] L'articolo 40 è stato abrogato dalla lettera m del comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 51 del 1997.

[8] Il comma 11 dell'articolo 41 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 47 del 1994.

[9] Il comma 4 dell'articolo 49, già inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 del 1992, è stato abrogato a seguito dell’abrogazione della legge regionale 27 del 1992 operata dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 del 2005.

[10] Il comma 4 dell'articolo 57 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 1990.