Legge regionale n. 29 del 08 maggio 1989  ( Versione vigente )
"Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990".
(B.U. 17 maggio 1989, n. 20)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità della legge)
1. 
Le disposizioni contenute nella presente legge disciplinano, ai sensi dell' art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali di cui all'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1988-1990 di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 1988.
2. 
Le norme della presente legge trovano applicazione nei confronti del personale in servizio presso la Regione, nonchè del personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.) di cui alla L.R. 24 aprile 1974, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, delle Aziende di Promozione Turistica (A.P.T.) di cui alla L.R. 5 marzo 1987, n. 12 e degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali di cui alle LL.RR. n. 28 e n. 29 del 5 aprile 1985 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. 
Le disposizioni della presente legge si riferiscono al periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990.
Art. 2. 
(Formazione del personale)
1. 
Per il miglior assolvimento delle finalità istituzionali, per far fronte a processi di riordinamento e di ristrutturazione organizzativa ed al fine di favorire nuovi modelli di inquadramento professionale derivanti dagli accordi sindacali di comparto, la Regione e gli Enti di cui al 2° comma dell'art. 1 promuovono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione, la riconversione e la specializzazione del personale, garantendo in ogni caso le pari opportunità.
2. 
Alle iniziative derivanti dalle direttive emanate dal Ministro per la Funzione Pubblica ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del D.P.R. 395/1988 , possono partecipare i dipendenti della Regione, la quale provvederà a definire il concorso alle relative spese in misura proporzionale ai dipendenti partecipanti al corso, con le modalità che seguono:
a) 
la partecipazione a ciascun corso è comunque subordinata alla valutazione delle esigenze di servizio dei vari uffici, anche in relazione alle innovazioni tecnico-amministrative introdotte o da introdurre nell'Amministrazione;
b) 
a parità di condizioni, di norma sono ammessi a frequentare i corsi i dipendenti che non abbiano mai frequentato altri corsi per la stessa materia.
3. 
I dipendenti che, in base ai programmi di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione cui l'Amministrazione li iscrive, sono considerati in servizio a tutti gli effetti; i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, competono, ricorrendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.
4. 
Le attività di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente e costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio da valutare secondo le norme in materia di ordinamento del personale.
5. 
In sede di contrattazione decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dell'Ente.
Art. 3. 
(Diritto allo studio)
1. 
Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.
2. 
I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.
3. 
Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:
a) 
i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unita superiore;
b) 
a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi allo studio per lo stesso corso;
c) 
il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o attestati professionali di cui al comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall'Amministrazione.
4. 
Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
5. 
Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio, da valutare secondo le norme in materia di ordinamento del personale.
6. 
Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare alla propria Amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione e alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonchè agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come congedo straordinario non retribuito per motivi personali.
7. 
In sede di contrattazione decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo.
Art. 4. 
(Congedo ordinario)
1. 
Il congedo ordinario è stabilito per ciascun anno solare in trenta o ventisei giorni lavorativi a seconda che l'orario settimanale di servizio si articoli, rispettivamente, in sei o cinque giorni lavorativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937 , e successive modificazioni. Il congedo ordinario durante l'anno di assunzione compete in proporzione al servizio prestato; le stesse misure si applicano anche durante l'anno di cessazione dal servizio in proporzione al servizio da prestare in tale anno.
2. 
Il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del capo dell'ufficio, compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in più periodi, uno dei quali non inferiore ai quindici giorni.
3. 
Qualora il godimento del congedo ordinario sia rinviato o interrotto per eccezionali e motivate esigenze di servizio il dipendente ha diritto di fruirlo entro il primo semestre dell'anno successivo.
4. 
La fruizione del congedo ordinario può essere rinviata anche in un secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente ma imputabili a cause di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie nei termini indicati nei commi 2 e 3.
5. 
Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi l'indicazione del periodo durante il quale è possibile godere del congedo ordinario spetta all'Amministrazione in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.
6. 
Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che l'Amministrazione sia stata posta in condizione di accertare.
7. 
Al dipendente in congedo ordinario richiamato in servizio, per eccezionali e motivate esigenze, competono, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso delle spese personali di viaggio sostenute e l'indennità di missione per la durata del viaggio.
8. 
La ricorrenza del Santo Patrono della città ove ha sede l'ufficio, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata come congedo ordinario oltre il limite di cui al comma 1.
9. 
L' art. 17 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74 , così come integrato dall' art. 5 della legge regionale 27 gennaio 1981, n. 5 , è abrogato. Sono fatte salve le abrogazioni disposte dall'art. 17 medesimo.
Art. 5. 
(Trattamento di missione)
1. 
A decorrere dal 1° gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.
2. 
Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e/o giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.
3. 
Per incarichi di durata inferiore ad otto ore l'indennità di trasferta continua a corrispondersi secondo misure e modalità di cui alla legge regionale 5 dicembre 1978, n. 74 e successive modificazioni.
4. 
Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, semprechè risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
5. 
I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1990 in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici Istat, con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica.
6. 
Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'Amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado più elevato.
7. 
Per prestazioni rese da particolari categorie di dipendenti in particolarissime situazioni operative di lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste, fermi restando gli importi di cui ai commi 1 e 2, condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di missione.
8. 
Al personale inviato in missione fuori sede le Amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione.
9. 
Sono fatte salve, in quanto compatibili con il presente articolo, le norme previste dalla legge regionale n. 74 del 5 dicembre 1978 e successive modificazioni.
10. 
Per le missioni effettuate tra il 1° gennaio 1989 e la data di entrata in vigore della presente legge il dipendente ha facoltà di optare tra il trattamento economico previsto dalla presente legge e quello previsto dalla L.R. 74/1979 e successive modificazioni.
Art. 6. 
(Indennità integrativa speciale nella 13a mensilità)
1. 
A decorrere dall'anno 1990 l'indennità integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio, in aggiunta alla tredicesima mensilità, è incrementata di un importo lordo pari a L. 48.400.
2. 
Il beneficio derivante dall'applicazione del comma 1 è proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non competa in misura intera.
Art. 7. 
(Assemblee del personale)
1. 
I dipendenti della Regione e degli Enti di cui al 2° comma del precedente art. 1 hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l'orario di lavoro nei limiti stabiliti dal 3° comma dell'art. 10 della legge regionale 27 gennaio 1981, n. 5 .
2. 
Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, dagli organismi rappresentativi dei dipendenti dell'unità amministrativa di cui all' art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 . L'ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. 
La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'Amministrazione con preavviso scritto da effettuarsi di norma almeno tre giorni prima.
4. 
La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura dei responsabili delle singole unità amministrative.
5. 
Le modalità necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall'Amministrazione, d'intesa con i promotori dell'assemblea.
Art. 8.[1] 
(...)
Art. 9. 
(Norma finanziaria)
1. 
Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1989, con le disponibilità esistenti sui relativi capitoli di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 maggio 1989
Vittorio Beltrami.

Note: