Legge regionale n. 28 del 02 maggio 1989  ( Versione vigente )
"Modificazioni alla L.R. 7 settembre 1987, n. 50 'Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo '".
(B.U. 10 maggio 1989, n. 19)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Ampliamento della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo)
1. 
La Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo, istituita con la legge regionale 7 settembre 1987, n. 50, è ampliata secondo i confini individuati nell'allegata planimetria in scala 1:5000 ed assume la denominazione di Riserva naturale speciale del torrente Orba.
Art. 2. 
(Modificazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 50)
1. 
Nel testo della legge regionale 7 settembre 1987, n. 50, le parole "
Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo
" sono sostituite, ovunque compaiono, con le parole "
Riserva naturale speciale del torrente Orba
".
2. 
Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 50, è sostituito dal seguente: "
I confini della Riserva naturale speciale del torrente Orba, incidente sui Comuni di Bosco Marengo, Casal Cermelli e Predosa, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:5000 facente parte integrante della presente legge
".
3. 
Il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 50, è così sostituito: "
Il Consiglio Direttivo della Riserva naturale della Garzaia di Valenza è integrato con due rappresentanti del Comune di Bosco Marengo, di cui uno della minoranza, con un rappresentante del Comune di Casal Cermeli e con un rappresentante del Comune di Predosa
".
Art. 3. 
(Esercizio della pesca)
1. 
Nelle aree oggetto di ampliamento dei confini della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo, definiti dalla presente legge, è ammesso l'esercizio della pesca.
Art. 4.[1] 
(...)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 maggio 1989
Vittorio Beltrami.

Allegato A 
OMISSIS

Note: