Legge regionale n. 20 del 03 aprile 1989  ( Versione vigente )
"Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici".
(B.U. 12 aprile 1989, n. 15)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità della legge)
1. 
La Regione Piemonte, in attuazione dell' art. 5 dello Statuto regionale e dei principi affermati all' art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di conoscere e difendere il paesaggio e l'ambiente quali obiettivi primari della propria politica territoriale, esercita la salvaguardia e promuove la valorizzazione dei beni culturali e paesistici nell'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e di quelle delegate dall' art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , così come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 .
Art. 2. 
(Strumenti ed azioni di tutela)
1. 
La tutela e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesistici è promossa a livello regionale, provinciale, comunale e si attua attraverso:
a) 
la promozione di studi e ricerche tendenti alla ricognizione sistematica dei beni presenti sul territorio;
b) 
l'istituzione di Parchi e Riserve naturali e la relativa formazione dei Piani dell'area a norma della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni;
c) 
la formazione dei Piani Territoriali e loro eventuali articolazioni con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali a norma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
d) 
la formazione dei Piani Paesistici, a norma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, redatti in forza del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 nonchè ai sensi dell' art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell' art. 23 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 secondo le precisazioni normative contenute nella presente legge;
[1]
e) 
la formazione dei Piani di Assestamento Forestale e dei Piani Naturalistici a norma della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modifiche;
f) 
la gestione del regime disciplinato dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 , e dal relativo Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, integrata dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 ;
g) 
l'adozione di provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio di cui all' art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
h) 
la emanazione da parte della Giunta Regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 8, di criteri ed indirizzi per l'attuazione dei provvedimenti di cui alla presente legge.
Art. 3.[2] 
(...)
Art. 4.[3] 
(Pianificazione paesistica)
1. 
Laddove siano presenti beni ambientali, la cui valorizzazione e tutela esigano uno specifico ed organico intervento di livello regionale, la Regione, nell'esercizio della podestà trasferita dallo Stato con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 , anche per il tramite delle Province e della Città Metropolitana e nei limiti di cui all' articolo 8 quinquies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 come da ultimo modificato, redige Piani Paesistici. Tali Piani sono redatti, comunque, con riferimento in tutto o in parte alle seguenti aree:
a) 
nelle località incluse negli elenchi di cui all'articolo 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 integrati come previsto dall' articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
b) 
nelle aree e località comprese nelle categorie di cui all' articolo 82, quinto comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
c) 
nelle aree individuate dal Piano Territoriale Regionale, dai Piani Territoriali Provinciali e dal Piano Territoriale Metropolitano come parti del territorio nelle quali la tutela e la valorizzazione dei beni storici, artistici ed ambientali esigono un'approfondita e specifica analisi e disciplina.
Art. 5. 
(Contenuto dei Piani Paesistici)
1. 
Il Piano Paesistico individua, analizza e definisce le caratteristiche strutturali delle località oggetto del Piano, gli elementi naturali e culturali in esse presenti, nonchè i rapporti tra gli elementi componenti e gli aspetti formali quali storicamente determinati al fine della tutela e valorizzazione dei beni naturali e culturali presenti sul territorio, anche attraverso:
a) 
la motivata delimitazioni del perimetro del territorio interessato;
b) 
l'analisi delle caratteristiche strutturali delle località oggetto del piano sotto il profilo naturale ed antropico;
c) 
le prescrizioni di cautela e di prevenzione dai rischi di danno ambientale, definendo i vincoli che si rendano necessari, stabilendo le destinazioni d'uso incompatibili e la disciplina degli interventi di trasformazione ammissibili;
d) 
le indicazioni territoriali e le normative cogenti nei confronti della formazione della strumentazione urbanistica locale e la specificazione delle prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati.
2. 
Per le aree ricadenti nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale adottato ai sensi dell' art. 15 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, nella definizione del Piano Paesistico si dovrà tenere conto degli allegati tecnici di piano di cui alla lett. a), art. 14, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e delle tavole di piano di cui alle lett. b) e d), art. 14, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 6. 
(Elaborati del Piano Paesistico)
1. 
Il Piano Paesistico è costituito dai seguenti elaborati:
a) 
Relazione, contenente l'illustrazione delle analisi svolte, dei criteri di valutazione assunti e delle scelte normative effettuate in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui all'art. 5.
b) 
Tavole di analisi, in scala idonea a definire gli elementi propri delle località al fine di individuare i caratteri del paesaggio e le emergenze culturali ed ambientali quali:
 
- l'ambiente naturale nei suoi aspetti strutturali e d'uso;
 
- l'ambiente antropico attraverso le testimonianze storiche e documentarie;
 
- i vincoli territoriali esistenti, sovracomunali o comunali e relativi ambiti di influenza.
c) 
Tavole di Piano, in scala non inferiore a 1/25.000, e comunque in scala adeguata agli effetti prescrittivi contenuti nel Piano. Per le parti contenenti prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati, le tavole devono essere in scala 1/10.000 e, per gli interventi puntuali finalizzati alla tutela, in scala 1/2.000 o catastale. Le tavole definiscono:
 
- la delimitazione territoriale del Piano con l'indicazione delle porzioni dei Comuni interessati;
 
- il quadro delle compatibilità d'uso del territorio considerato;
 
- i vincoli territoriali;
 
- i sistemi infrastrutturali;
d) 
Norme di attuazione, contenenti i criteri, gli indirizzi e le direttive per la predisposizione e l'adeguamento dei P.R.G. comunali o intercomunali, con la specificazione delle prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale, cogenti e vincolanti anche nei confronti dei privati, con indicazioni di dettaglio rispetto alle caratteristiche degli interventi ammessi.
Art. 7.[4] 
(...)
Art. 8. 
(Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali)
1. 
L'art. 91. bis. della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato ed è sostituito dal seguente articolo: "
Art. 91. bis.
È istituita la Commissione Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali la quale è investita della competenza e delle attribuzioni delle Commissioni Provinciali di cui all' art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , modificato dall' art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 .
La Commissione svolge attività di consulenza a favore del Consiglio e della Giunta Regionali in materia di beni culturali e ambientali; fornisce indirizzi alle Sezioni Provinciali di cui al successivo 8° comma promuovendone il coordinamento e l'armonizzazione dei criteri operativi. La Commissione inoltre formula i pareri previsti agli articoli 40, 41 bis e 49 della presente legge. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica tre anni ed ha sede nel capoluogo della Regione. I componenti sono rieleggibili.
La Commissione è composta da:
a)
l'Assessore regionale competente per delega nella materia, con funzioni di Presidente;
b)
il Presidente del C.U.R. o suo delegato;
c)
tre esperti nella materia di competenza nominati dal Consiglio Regionale, di comprovata specifica esperienza scientifica e professionale;
d)
il responsabile del Settore regionale competente in materia;
e)
tre funzionari regionali, designati dalla Giunta Regionale tenendo conto della specifica competenza, di cui uno nella materia urbanistica;
f)
il Soprintendente per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte o suo delegato;
g)
il Soprintendente Archeologico del Piemonte o suo delegato.
La partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni statali è subordinata al consenso e alla designazione degli stessi.
Devono essere convocati ad esprimere un parere consultivo, i Sindaci dei Comuni sul cui territorio si intenda apporre nuovi vincoli.
Il Presidente può fare intervenire di volta in volta alle riunioni, senza diritto di voto, studiosi e tecnici, esperti in specifici problemi, nonchè rappresentanti designati da associazioni ambientalistiche ed agricole e da Associazioni e sodalizi culturali.
Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto; le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Sono Sezioni decentrate della Commissione Regionale le Sezioni provinciali per la tutela dei beni culturali ed ambientali costituite in numero di almeno una per ogni ambito provinciale: esse hanno sede di norma nel capoluogo di Provincia.
La Sezione provinciale promuove il censimento dei beni ambientali e culturali nel territorio di propria competenza; propone l'istituzione di vincoli e forme diverse di tutela su specifici beni o parti del territorio; formula il parere vincolante, di cui all art. 49 della presente legge, in merito alle concessioni relative ad aree ed immobili che nelle prescrizioni del Piano Regolatore Generale sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale.
Ad essa può essere dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione regionale, di cui al presente articolo, attribuita la formulazione dei pareri previsti agli artt. 40 e 41 bis della presente legge, limitatamente ai casi in cui non siano richieste contestuali varianti urbanistiche, sulla base degli indirizzi e dei criteri forniti ai sensi del 2° comma del presente articolo.
La Sezione provinciale dura in carica tre anni. Essa è eletta dal Consiglio Regionale ed è composta da:
- cinque esperti, due dei quali, di norma, scelti in terne proposte dalle associazioni più rappresentative a livello provinciale, in materia urbanistica ed ambientale, ivi compreso un esperto con particolare competenza nel settore agricolo-forestale; la qualifica di esperto nella materia deve essere comprovata da specifica esperienza scientifica e professionale;
- due rappresentanti segnalati dall'Amministrazione Provinciale.
Tra i sette membri della Sezione provinciale il Consiglio Regionale designa il Presidente.
Per lo svolgimento dell'attività delle Sezioni provinciali valgono le norme di cui ai precedenti 4°, 5°, 6° e 7° commi.
Alle spese di funzionamento della Commissione Regionale e delle Sezioni provinciali si provvede a norma della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 .
Le modalità di funzionamento della Commissione Regionale e delle Sezioni provinciali saranno previste da apposito regolamento
".
Art. 9. 
(Compiti del Comitato Urbanistico Regionale e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali in seduta congiunta)
1. 
Nella legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, dopo l'art. 77, è aggiunto il seguente: "
Art. 77.bis.
(Compiti del Comitato Urbanistico Regionale e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riuniti in seduta congiunta)
Il Comitato Urbanistico Regionale e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali sono convocati in seduta congiunta dal Presidente del Comitato, d'intesa con il Presidente della Commissione, per esprimere un unico parere obbligatorio, non vincolante, su:
a)
il Piano Territoriale esteso al territorio dell'intera Regione;
b)
i Piani Territoriali e le loro modifiche;
c)
i Progetti Territoriali operativi;
d)
i Piani Paesistici;
e)
i Piani delle Aree dei Parchi e delle Riserve naturali.
Le riunioni congiunte del Comitato e della Commissione sono valide con la presenza di un terzo dei componenti l'assemblea con diritto di voto e i pareri espressi sono approvati quando vengono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, a norma dell' art. 9, 2° comma della legge 3 gennaio 1978, n. 1 .
Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Comitato o dal Presidente della Commissione.
Il Comitato e la Commissione sono altresì riuniti con le modalità e le procedure dei commi precedenti per esprimere in modo coordinato e contestuale i pareri di loro competenza sugli strumenti urbanistici esecutivi, quando questi ultimi richiedano il parere della Commissione e siano collegati ad una variante dello strumento urbanistico generale, ai sensi del quinto comma dell'art. 17
".
Art. 10. 
(Autorizzazioni)
1. 
Al fine della tutela dei beni ambientali, chiunque voglia intraprendere nei territori o sui beni immobili dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell' art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè inclusi nelle categorie di cui all' art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 , lavori che possano modificarne o alterarne lo stato fisico o l'aspetto, deve astenersi dall'iniziare i lavori sino a che non abbia ottenuta l'autorizzazione ai sensi della presente legge.
2. 
Fatti salvi i disposti dei successivi artt. 11, 12 e 13, quando l'esecuzione dell'opera richieda concessione o autorizzazione edilizia, il Sindaco può rilasciare i provvedimenti di competenza comunale solo in presenza di autorizzazione della Giunta Regionale.
3. 
L'autorizzazione prevista dal presente articolo è richiesta anche nel caso che i lavori debbano essere realizzati a cura dei Comuni o di altri Enti e soggetti pubblici.
4. 
L'autorizzazione di cui al presente articolo vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
Art. 11. 
(Ambiti territoriali non sottoposti a vincolo dall' art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 )
1. 
Il vincolo disposto ex lege sulle categorie di beni indicati al comma 5 dell'art. 82, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , così come modificato dalla legge n. 431 dell'8 agosto 1985 non si applica:
a) 
nel perimetro del centro abitato nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico o dotati di strumento approvato prima dell'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; nelle zone ''A'' e ''B'' nei Comuni dotati di strumento urbanistico approvato dopo l'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;
[nelle zone assimilate alle zone ''A'' e ''B'' del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e in quelle di completamento così definiti nei Piani Regolatori approvati ai sensi del titolo III della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;]
[5]
b) 
alle altre zone o aree di Piano Regolatore Generale, limitatamente alle parti ricomprese nei Programmi Pluriennali di Attuazione, vigenti alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 , per il tempo della loro durata.
Art. 12.[6] 
(...)
Art. 13.[7] 
(...)
Art. 13 bis.[8] 
(...)
Art. 14.[9] 
(...)
Art. 15. 
(Poteri cautelari)
1. 
La Regione esercita il controllo sull'attuazione da parte dei Comuni della subdelega di cui alla presente legge, anche attraverso verifiche periodiche. A tal fine i Comuni sono tenuti ad inviare entro il mese di marzo di ogni anno alla Giunta Regionale una relazione che renda conto dell'attuazione delle funzioni subdelegate comprendente l'elenco dettagliato e descrittivo degli interventi autorizzati.
2. 
Fatta salva la possibilità di annullamento da parte del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali di cui all'art. 14, la Giunta Regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, ove riscontri che le autorizzazioni comunali siano suscettibili di determinare gravi ed irreversibili alterazioni o deturpazioni ambientali, può assumere, sulla base delle vigenti leggi, propri provvedimenti a salvaguardia dei beni ambientali tutelati dalla presente legge e ne informa la competente Commissione consiliare.
3. 
La Giunta regionale vigila sulla corretta applicazione della subdelega da parte dei comuni e propone al Consiglio regionale di revocare la subdelega in caso di inadempimento o violazione, nel rispetto della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).
[10]
4. 
Qualora la Giunta Regionale venga a conoscenza che un bene di interesse ambientale o paesistico, non compreso negli elenchi o non sottoposto a vincolo, riceva o possa ricevere pregiudizio, adotta i provvedimenti previsti dall' art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni e sottopone all'esame della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali l'opportunità di includere il bene negli elenchi di cui al precitato art. 9.
Art. 16. 
(Vigilanza e sanzioni)
1. 
Il Sindaco esercita la vigilanza sui territori e sui beni soggetti alla presente legge ai sensi dell' art. 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 .
2. 
Le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni e delle ordinanze di demolizione previste dall' art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , riguardanti le opere di cui alla presente legge sono subdelegate ai Comuni; i relativi proventi, riscossi a norma del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 , sono versati in un apposito conto corrente presso la Tesoreria del Comune e sono destinati al risanamento delle zone e beni sottoposti al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed alla legge 8 agosto 1985, n. 431 .
3. 
Il Sindaco accertata la realizzazione di opere non autorizzate, o in difformità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge, applica, entro trenta giorni dall'accertamento, le sanzioni previste dall' art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 .
4. 
L'applicazione dell'indennità pecuniaria prevista dall' art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , in riferimento agli interventi di cui all'art. 13 comporta:
a) 
per le opere di cui alle lett. a), c), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 13 e di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 13 il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a L. 500.000;
b) 
per le opere di cui alle lett. b) e d) del comma 1 dell'art. 13 e di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 13 il pagamento di una sanzione pari al 100% delle opere eseguite e comunque non inferiore a L. 1.000.000;
c) 
per le opere ricadenti nelle aree di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 13, il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a L. 2.000.000.
5. 
L'applicazione dell'indennità pecuniaria prevista dall' art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , in riferimento agli interventi non subdelegati ai Comuni, ai sensi dell'art. 13, comporta il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a L. 10.000.000.
6. 
Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono cumulabili a quelle previste da eventuali altre leggi fatto salvo quanto disposto dall' art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
7. 
Oltre alle sanzioni previste dal presente articolo è fatto obbligo di ripristinare i luoghi nel rispetto delle indicazioni che sono formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale: a tal fine il Sindaco è tenuto ad inviare al Presidente della Giunta Regionale copia del verbale riportante l'oggetto di violazione.
8. 
Fatto salvo quanto disposto dall' art. 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , in materia urbanistica ed edilizia, in caso di inosservanza degli obblighi e degli ordini di cui alla presente legge, la Giunta Regionale, previa diffida ai soggetti responsabili e precisamente al proprietario, al titolare della concessione o autorizzazione, all'assuntore o al direttore dei lavori, ha facoltà di provvedere d'ufficio al ripristino, anche tramite il Comune interessato, a spese degli inadempienti, ovvero mediante affidamento dei lavori ad imprese private o ad aziende pubbliche. Le spese sono a carico solidale dei soggetti responsabili su menzionati cui sia stata notificata la diffida, ed alla loro riscossione il Presidente della Giunta provvede a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 .
9. 
Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , in ogni caso il Presidente della Giunta Regionale può sospendere cautelativamente opere ed interventi intrapresi senza autorizzazione, od in modo difforme dalla autorizzazione, nelle zone assoggettate a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431 e la Giunta Regionale ha facoltà di ordinare, entro i successivi 60 giorni, la demolizione, la restituzione in pristino ovvero l esecuzione delle opere divenute indispensabili, a causa dei lavori abusivi eseguiti, per tutelare le caratteristiche ambientali della località.
Art. 17. 
(Norma di coordinamento)
1. 
Al primo comma dell'art. 77 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole: "
sui Piani Territoriali, sui Progetti Territoriali Operativi
".
Art. 18. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri finanziari per la predisposizione dei Piani di cui alla presente legge, previsti, per l'anno finanziario 1989 in 1.000 milioni ed in 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
Art. 19. 
(Norme transitorie)
1. 
Le domande di autorizzazione, relative agli interventi di cui all'art. 13, pervenute alla Giunta Regionale ai sensi dell' art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 sono, con deliberazione di Giunta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ripartite ed assegnate ai Comuni competenti.
2. 
Trascorso il termine di cui al precedente comma gli aventi titolo, ai sensi della presente legge, possono rivolgersi direttamente ai Comuni di competenza.
Art. 20. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell' art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 aprile 1989
Vittorio Beltrami.

Allegato A 
(...)[11]

Note:

[1] In questa lettera dell'articolo 2 le parole "di cui all'articolo 9, comma 4" sono state sostituite dalle parole "a norma" ad opera del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 45 del 1994.

[2] L'articolo 3 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 45 del 1994.

[3] L'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 45 del 1994.

[4] L'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 45 del 1994.

[5] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 110 del 23/03/1994 pubblicata sulla G.U. n. 15 del 06/04/1994 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a), della legge regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di beni culturali, ambientali e paesistici), limitatamente all'inciso: "nelle zone assimilate alle zone "A" e "B" del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e in quelle di completamento così definiti nei Piani Regolatori approvati ai sensi del titolo III della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni".

[6] L'articolo 12 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 32 del 2008.

[7] L'articolo 13 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 32 del 2008.

[8] L'articolo 13 bis è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 32 del 2008.

[9] L'articolo 14 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 32 del 2008.

[10] Il comma 3 dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 32 del 2008.

[11] L'allegato A è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 32 del 2008.