La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 110 del 23/03/1994 pubblicata sulla G.U. n. 15 del 06/04/1994 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a), della legge regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di beni culturali, ambientali e paesistici), limitatamente all'inciso: "nelle zone assimilate alle zone "A" e "B" del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e in quelle di completamento così definiti nei Piani Regolatori approvati ai sensi del titolo III della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni".