Legge regionale n. 19 del 03 aprile 1989  ( Versione vigente )
" L.R. 25 agosto 1987, n. 41 - Modifica dell'art. 4".
(B.U. 12 aprile 1989, n. 15)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Procedure per la richiesta di contributo)
 
L' art. 4 della L.R. 25 agosto 1987, n. 41 è così modificato: "
Le domande di contributo, unitamente al programma di attività nell'ambito della Regione Piemonte, con la previsione dei relativi impegni finanziari, devono essere presentate da Enti ed Associazioni iscritti all'Albo di cui al precedente art. 3, o congiuntamente alla richiesta di iscrizione entro il 30 giugno dell'anno per cui si chiede il contributo.
Alla domanda devono essere allegati:
a)
copia del bilancio di previsione, relativo all'anno per il quale viene presentata l'istanza di contributo, regolarmente approvato dagli organi competenti secondo lo Statuto dell'Ente o Associazione, nel quale siano evidenziati gli oneri da sostenere per l'esercizio delle attività nell'ambito della Regione Piemonte;
b)
relazione sull'attività svolta nell'anno precedente nell'ambito della Regione Piemonte;
c)
dichiarazione attestante il numero e l'ubicazione delle sedi sul territorio regionale, il numero dei soci che hanno provveduto al pagamento della quota associativa per l'anno antecedente a quello della presentazione della richiesta di contributo;
d)
copia del bilancio consuntivo, relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo da cui risultino anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dalle Province, dalle UU.SS.SS.LL., dai Comuni o Comunità Montane.
Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o dell'Associazione.
Ai fini dell'assegnazione del contributo, il programma di attività di cui al 1° comma del presente articolo dovrà contenere i previsti interventi diretti alla integrazione, promozione e sensibilizzazione umana e sociale dei soggetti di cui alla presente legge, sulla base dei reali bisogni dei medesimi e in accordo con la programmazione regionale sarà valutato sulla base dei criteri generali approvati dalla Giunta Regionale sentita la competente Commissione consiliare
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 aprile 1989
Vittorio Beltrami.