"Norme per il sostegno alla conservazione e protezione del 'Lupo Italiano '".
(B.U. 12 aprile 1989, n. 15)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte con la presente legge si propone di concorrere, attraverso un contributo annuale, all'attività dell'"Ente per la tutela del Lupo Italiano", il quale opera per attuare la conservazione e la protezione della razza del "Lupo Italiano".
2.
Il contributo è concesso a titolo di adesione al relativo Ente e di compartecipazione alle spese dello stesso.
Art. 2.
(Requisiti)
1.
Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al precedente articolo, la Regione considera la permanenza in capo all'"Ente per la tutela del Lupo Italiano" dei seguenti requisiti operativi:
- attività svolta senza scopo di lucro;
- qualificato livello della propria attività di sperimentazione e conservazione del "Lupo Italiano".
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie )
1.
Il contributo annuale di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzato per l'anno 1989 nell'ammontare di L. 50 milioni, da iscriversi su apposito capitolo con denominazione "Contributo annuale all' Ente per la tutela del Lupo Italiano".
2.
All'onere di cui al comma precedente si provvede mediante l'inserimento della relativa previsione nei fondi globali di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1989.
3.
All'onere derivante dall'erogazione del contributo negli anni 1990 e successivi si provvederà con l'approvazione della corrispondente legge di bilancio.
4.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 aprile 1989
Vittorio Beltrami