Legge regionale n. 15 del 07 marzo 1989  ( Versione vigente )
"Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose. Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione". [1]
(B.U. 15 marzo 1989, n. 11)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[2] 
(Finalità)
1. 
La presente legge regionale disciplina i rapporti intercorrenti tra insediamenti abitativi e servizi religiosi ad essi pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai Comuni ed agli Enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose che abbiano una presenza organizzata, diffusa e consistente a livello nazionale ed un significativo insediamento nella comunità locale di riferimento.
Art. 2. 
(Attrezzature religiose)
1. 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, lett. b) del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, e dell'art. 21, punto 1), lett. b), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, sono attrezzature di interesse comune di tipo religioso gli edifici di culto e le pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso.
2. 
In relazione al disposto dell' art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modificazioni e dell'art. 51, punto 2), lett. m), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, le attrezzature di cui al precedente comma 1 costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto.
Art. 3. 
(Aree destinate alle attrezzature religiose)
1. 
In fase di formazione e revisione degli strumenti urbanistici generali, le aree destinate ad accogliere le attrezzature religiose sono specificatamente individuate, sulla base delle esigenze locali e valutate le istanze avanzate dalle Confessioni religiose, nell'ambito della dotazione complessiva di attrezzature per interesse comune assicurata ai sensi dell'art. 21, punto 1), lett. b), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. 
Le aree di cui sopra sono assegnate con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, alle varie confessioni religiose, in relazione alla loro presenza.
Art. 4. 
(Riserva di quote dei proventi derivanti da oneri per opere di urbanizzazione secondaria e loro destinazione)
1. 
Con riferimento all' art. 51, lett. m), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , e successive modificazioni ed integrazioni, all'interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione, di cui all' art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , è annualmente riservata ed eventualmente accantonata dai Comuni una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria per gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti le attrezzature religiose, così come individuate all'art. 2 della presente legge.
2. 
Tale quota è definita annualmente dal Consiglio Comunale con adeguata motivazione, tenuto conto delle domande corredate di programmi, anche pluriennali, presentati ai sensi del successivo art. 5 e della consistenza delle confessioni religiose richiedenti.
3. 
Gli interventi realizzabili con la quota di cui al comma 2 consistono in opere di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento, di eliminazione totale o parziale delle barriere architettoniche che sono di ostacolo alla vita di relazione dei minorati, ai sensi del D.P.R. 384/78 , nonchè in opere di nuova realizzazione. Le opere di nuova realizzazione sono ammissibili solo se poste in aree territoriali che presentino significativi incrementi di popolazione.
Art. 5. 
(Assegnazione dei proventi da urbanizzazione secondaria)
1. 
Per concorrere alla ripartizione della quota, come determinata ai sensi del comma 2 dell'art. 4, i legali rappresentanti delle confessioni religiose, autorizzati a norma degli ordinamenti interni delle stesse, presentano domanda al Sindaco del Comune entro il 31 ottobre di ogni anno, corredandola con la documentazione del fabbisogno e con i progetti planivolumetrici delle opere con i relativi preventivi, comprensivi dei costi della progettazione, nonchè formulando eventuali proposte in ordine alla priorità, all'ammontare ed alle forme del concorso richiesto.
2. 
Il Consiglio Comunale, in presenza di necessità rilevate dal Comune e di eventuali domande avanzate, in sede di approvazione del bilancio, adotta un programma ove sono determinate le opere beneficiarie, nonchè l'ammontare e la forma del concorso comunale.
3. 
Il programma dovrà privilegiare gli interventi di recupero e ristrutturazione degli edifici a valenza storica, artistica e culturale, nonchè tener conto delle priorità indicate all'atto della domanda, nell'ambito di una valutazione complessiva sulle destinazioni di spesa dell'intero ammontare degli oneri.
4. 
L'erogazione dell'80% del contributo annuale avviene entro 30 giorni dalla adozione del programma di cui al comma 2, nel caso di opere già iniziate, ovvero entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio lavori, il saldo è liquidato previa presentazione del rendiconto delle spese relative all'opera finanziata, a firma della direzione dei lavori e del rappresentante legale della confessione religiosa beneficiaria dell'intervento.
5. 
La concessione del contributo di cui al precedente comma è subordinata alla presentazione di piani che prevedono l'eliminazione delle barriere architettoniche ove tecnicamente possibile.
6. 
I contributi deliberati dai Comuni, qualora i lavori non siano iniziati, salvo causa di forza maggiore, entro 24 mesi dall'assegnazione dei contributi stessi, sono revocati e reintegrati nel fondo di cui all' art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
7. 
Il programma di cui al comma 2, predisposto sulla base delle necessità rilevate dal Comune, oppure delle eventuali domande presentate, è inserito, per memoria ed in occasione della prima modificazione utile, sia nel Programma Operativo delle Opere e degli Interventi Pubblici ex art. 37 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni sia nel Programma Pluriennale di Attuazione ex art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , per i Comuni che ne sono dotati.
Art. 6.[3] 
(...)
Art. 7.[4] 
(...)
Art. 8.[5] 
(...)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 marzo 1989
Vittorio Beltrami

Note: