La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 39 del 1997.
[2] Nel comma 2 dell'articolo 6 le parole "entro il termine di sessanta giorni dalla data fissata con provvedimento legislativo per l'approvazione del bilancio" sono state sostituite dalle parole "nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante deliberazione" ad opera del comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 3 del 2015.
[3] Nel comma 3 dell'articolo 6 le parole "entro il 31 luglio di ogni anno" sono state sostituite dalle parole "entro i novanta giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande fissata dalla Giunta regionale, di cui al comma 2" ad opera del comma 2 dell'articolo 60 della legge regionale 3 del 2015.