Legge regionale n. 15 del 07 marzo 1989  ( Versione vigente )
"Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso".
(B.U. 15 marzo 1989, n. 11)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[1] 
(Finalità)
1. 
La presente legge regionale disciplina i rapporti intercorrenti tra insediamenti abitativi e servizi religiosi ad essi pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai Comuni ed agli Enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose che abbiano una presenza organizzata, diffusa e consistente a livello nazionale ed un significativo insediamento nella comunità locale di riferimento.
Art. 2. 
(Attrezzature religiose)
1. 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, lett. b) del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, e dell'art. 21, punto 1), lett. b), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, sono attrezzature di interesse comune di tipo religioso gli edifici di culto e le pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso.
2. 
In relazione al disposto dell' art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modificazioni e dell'art. 51, punto 2), lett. m), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, le attrezzature di cui al precedente comma 1 costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto.
Art. 3. 
(Aree destinate alle attrezzature religiose)
1. 
In fase di formazione e revisione degli strumenti urbanistici generali, le aree destinate ad accogliere le attrezzature religiose sono specificatamente individuate, sulla base delle esigenze locali e valutate le istanze avanzate dalle Confessioni religiose, nell'ambito della dotazione complessiva di attrezzature per interesse comune assicurata ai sensi dell'art. 21, punto 1), lett. b), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. 
Le aree di cui sopra sono assegnate con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, alle varie confessioni religiose, in relazione alla loro presenza.
Art. 4. 
(Riserva di quote dei proventi derivanti da oneri per opere di urbanizzazione secondaria e loro destinazione)
1. 
Con riferimento all' art. 51, lett. m), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , e successive modificazioni ed integrazioni, all'interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione, di cui all' art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , è annualmente riservata ed eventualmente accantonata dai Comuni una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria per gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti le attrezzature religiose, così come individuate all'art. 2 della presente legge.
2. 
Tale quota è definita annualmente dal Consiglio Comunale con adeguata motivazione, tenuto conto delle domande corredate di programmi, anche pluriennali, presentati ai sensi del successivo art. 5 e della consistenza delle confessioni religiose richiedenti.
3. 
Gli interventi realizzabili con la quota di cui al comma 2 consistono in opere di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento, di eliminazione totale o parziale delle barriere architettoniche che sono di ostacolo alla vita di relazione dei minorati, ai sensi del D.P.R. 384/78 , nonchè in opere di nuova realizzazione. Le opere di nuova realizzazione sono ammissibili solo se poste in aree territoriali che presentino significativi incrementi di popolazione.
Art. 5. 
(Assegnazione dei proventi da urbanizzazione secondaria)
1. 
Per concorrere alla ripartizione della quota, come determinata ai sensi del comma 2 dell'art. 4, i legali rappresentanti delle confessioni religiose, autorizzati a norma degli ordinamenti interni delle stesse, presentano domanda al Sindaco del Comune entro il 31 ottobre di ogni anno, corredandola con la documentazione del fabbisogno e con i progetti planivolumetrici delle opere con i relativi preventivi, comprensivi dei costi della progettazione, nonchè formulando eventuali proposte in ordine alla priorità, all'ammontare ed alle forme del concorso richiesto.
2. 
Il Consiglio Comunale, in presenza di necessità rilevate dal Comune e di eventuali domande avanzate, in sede di approvazione del bilancio, adotta un programma ove sono determinate le opere beneficiarie, nonchè l'ammontare e la forma del concorso comunale.
3. 
Il programma dovrà privilegiare gli interventi di recupero e ristrutturazione degli edifici a valenza storica, artistica e culturale, nonchè tener conto delle priorità indicate all'atto della domanda, nell'ambito di una valutazione complessiva sulle destinazioni di spesa dell'intero ammontare degli oneri.
4. 
L'erogazione dell'80% del contributo annuale avviene entro 30 giorni dalla adozione del programma di cui al comma 2, nel caso di opere già iniziate, ovvero entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio lavori, il saldo è liquidato previa presentazione del rendiconto delle spese relative all'opera finanziata, a firma della direzione dei lavori e del rappresentante legale della confessione religiosa beneficiaria dell'intervento.
5. 
La concessione del contributo di cui al precedente comma è subordinata alla presentazione di piani che prevedono l'eliminazione delle barriere architettoniche ove tecnicamente possibile.
6. 
I contributi deliberati dai Comuni, qualora i lavori non siano iniziati, salvo causa di forza maggiore, entro 24 mesi dall'assegnazione dei contributi stessi, sono revocati e reintegrati nel fondo di cui all' art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
7. 
Il programma di cui al comma 2, predisposto sulla base delle necessità rilevate dal Comune, oppure delle eventuali domande presentate, è inserito, per memoria ed in occasione della prima modificazione utile, sia nel Programma Operativo delle Opere e degli Interventi Pubblici ex art. 37 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni sia nel Programma Pluriennale di Attuazione ex art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , per i Comuni che ne sono dotati.
Art. 6. 
(Interventi regionali)
1. 
La Regione, sulla base dei progetti presentati al Comune dai legali rappresentanti delle Confessioni religiose, autorizzati a norma degli ordinamenti interni delle stesse e delle determinazioni comunali, può concedere, per le opere di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo e, prioritariamente, ad integrazione dell'intervento disposto dal Comune, contributi:
a) 
sino ad un massimo del 60% della spesa prevista, quando si tratti di edifici di interesse storico, artistico o monumentale vincolati o vincolabili ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 ;
b) 
sino ad un massimo del 20% della spesa prevista, per gli edifici non rientranti fra quelli della lett. a).
2. 
Il Sindaco, nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante deliberazione, è tenuto a trasmettere alla Giunta regionale copia delle richieste e dei progetti presentati dalle Confessioni religiose, nonchè copia del programma di cui all'articolo 5, comma 2, corredati da attestazioni del Sindaco stesso, previo parere dei competenti uffici tecnici comunali, sulla congruità della spesa prevista.
[2]
3. 
I provvedimenti sono assunti dalla Giunta Regionale entro i novanta giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande fissata dalla Giunta regionale, di cui al comma 2.
[3]
4. 
L'erogazione dei contributi regionali avviene con le stesse modalità previste per le erogazioni da parte dei Comuni di cui al precedente art. 5.
5. 
I contributi deliberati dalla Regione ai sensi della presente legge sono revocati e reintegrati nel relativo capitolo di bilancio qualora i lavori non siano iniziati, salvo causa di forza maggiore, entro 24 mesi dall'assegnazione dei contributi stessi.
Art. 7. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione del precedente art. 6 è autorizzata per l'anno finanziario 1989 la spesa di L. 900.000.000.
2. 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989 viene conseguentemente istituito apposito capitolo avente la seguente denominazione: "Interventi regionali concernenti gli edifici di culto e le pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso" e con la dotazione in termini di competenza e di cassa, sopra indicata.
3. 
Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 12800 per l'anno 1989.
4. 
Per gli anni finanziari successivi si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
5. 
Il Presidente della Giunta è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8. 
(Norme transitorie)
1. 
Per i primi 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche alle Confessioni religiose che abbiano stipulato con lo Stato italiano la intesa prevista dal comma 3 dell'art. 8 della Costituzione , pur in pendenza della legge di approvazione.
2. 
Per il solo esercizio 1989 la data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 marzo 1989
Vittorio Beltrami

Note:

[1] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 39 del 1997.

[2] Nel comma 2 dell'articolo 6 le parole "entro il termine di sessanta giorni dalla data fissata con provvedimento legislativo per l'approvazione del bilancio" sono state sostituite dalle parole "nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante deliberazione" ad opera del comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 3 del 2015.

[3] Nel comma 3 dell'articolo 6 le parole "entro il 31 luglio di ogni anno" sono state sostituite dalle parole "entro i novanta giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande fissata dalla Giunta regionale, di cui al comma 2" ad opera del comma 2 dell'articolo 60 della legge regionale 3 del 2015.