Legge regionale n. 14 del 23 gennaio 1989  ( Versione vigente )
"Adeguamento delle piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali".
(B.U. 01 febbraio 1989, n. 5)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Nuove piante organiche)
1. 
Ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali:
 
1) 25 marzo 1985, n. 23,
 
2) 25 marzo 1985, n. 24,
 
3) 30 marzo 1987, n. 22, e
 
4) 7 settembre 1987, n. 51, con le quali sono state rispettivamente istituite la Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto, la Riserva naturale speciale della Bessa, il Parco naturale del Monte Fenera e la Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa sono previste le seguenti dotazioni organiche:
 
a) Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto: n. 6 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 3

VI: n. 1

VII: n. 1

prima qualifica dirigenziale: n. 1
 
b) Riserva naturale speciale della Bessa: n. 8 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV: n. 1

V: n. 4

VI: n. 1

VII: n. 1

prima qualifica dirigenziale: n. 1
 
c) Parco naturale del Monte Fenera: n. 8 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV: n. 1

V: n. 4

VI: n. 1

VII: n. 1

prima qualifica dirigenziale: n. 1
 
d) Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa: n. 8 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV: n. 3

V: n. 2

VI: n. 1

VII: n. 1

prima qualifica dirigenziale: n. 1
I dipendenti inquadrati nella prima qualifica dirigenziale previsti nelle piante organiche di cui al presente articolo svolgono le funzioni di Direttore del Parco o della Riserva naturale.
Art. 2. 
(Integrazione delle piante organiche)
1. 
Le dotazioni organiche previste agli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 28 , così come modificata dalla legge regionale 5 aprile 1985, n. 29 , sono modificate nel seguente modo, tenuto conto che i posti relativi alla VIII qualifica ed alla prima qualifica dirigenziale, ai fini del numero complessivo della dotazione organica, sono computati come un unico posto in attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 5:
a) 
Parco naturale dell'Alpe Veglia: n. 10 dipendenti così ripartiti per qualifica:
 
IV: n. 2
 
V: n. 4
 
VI: n. 2
 
VII: n. 1
 
VIII: n. 1
 
prima qualifica dirigenziale: n. 1
b) 
Parco naturale delle Lame del Sesia e Riserve naturali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame: n. 16 dipendenti così ripartiti per qualifica:
 
IV: n. 4
 
V: n. 7
 
VI: n. 3
 
VII: n. 1
 
VIII: n. 1
 
prima qualifica dirigenziale: n. 1
c) 
Parco naturale Alta Valle Pesio e Riserva naturale speciale dell'Oasi di CravaMorozzo: n. 19 dipendenti così ripartiti per qualifica:
 
IV: n. 3
 
V: n. 11
 
VI: n. 3
 
VII: n. 1
 
VIII: n. 1
 
prima qualifica dirigenziale: n. 1
d) 
Riserve naturali della Garzaia di Valenza e della Garzaia di Bosco Marengo: n. 13 dipendenti così ripartiti per qualifica:
 
IV: n. 1
 
V: n. 7
 
VI: n. 3
 
VII: n. 1
 
VIII: n. 1
 
prima qualifica dirigenziale: n. 1
e) 
Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè: n. 9 dipendenti così ripartiti per qualifica:
 
IV: n. 1
 
V: n. 4
 
VI: n. 2
 
VII: n. 1
 
VIII: n. 1
 
prima qualifica dirigenziale: n. 1
f) 
Parco naturale ed Area attrezzata del Sacro Monte di Crea: n. 11 dipendenti così ripartiti per qualifica:
 
IV: n. 4
 
V: n. 3
 
VI: n. 2
 
VII: n. 1
 
VIII: n. 1
 
prima qualifica dirigenziale: n. 1
g) 
Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta: n. 8 dipendenti così ripartiti per qualifica:
 
IV: n. 2
 
V : n. 2
 
VI: n. 2
 
VII: n. 1
 
VIII: n. 1
 
prima qualifica dirigenziale: n. 1
h) 
Parco naturale della Val Troncea: n. 11 dipendenti così ripartiti per qualifica:
 
IV: n. 2
 
V: n. 5
 
VI: n. 2
 
VII: n. 1
 
VIII: n. 1
 
prima qualifica dirigenziale: n. 1
i) 
Parco naturale dei Laghi di Avigliana: n. 8 dipendenti così ripartiti per qualifica:
 
IV: n. 1
 
V: n. 3
 
VI: n. 2
 
VIII: n. 1
 
prima qualifica dirigenziale: n. 1
l) 
Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand: n. 12 dipendenti così ripartiti per qualifica:
 
IV: n. 3
 
V: n 5
 
VI: n. 2
 
VII: n. 1
 
VIII: n. 1
 
prima qualifica dirigenziale: n. 1
m) 
Parco naturale dell'Argentera e Riserva naturale speciale del popolamento di Juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni Saben: n. 27 dipendenti così ripartiti per qualifica:
 
IV: n. 3
 
V : n. 16
 
VI: n. 5
 
VII: n. 2
 
VIII: n.1
 
prima qualifica dirigenziale: n. 1
n) 
Parco naturale dell'OrsieraRocciavrè: n. 23 dipendenti così ripartiti per qualifica:
 
IV: n. 1
 
V: n. 14
 
VI: n. 5
 
VII: n. 2
 
VIII: n.1
 
prima qualifica dirigenziale: n. 1
o) 
Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj: n . 6 dipendenti così ripartiti per qualifica:
 
IV: n. 1
 
V: n. 2
 
VI: n. 1
 
VII: n. 1
 
VIII: n. 1
 
prima qualifica dirigenziale: n. 1
p) 
Riserva naturale speciale del Parco Burcina: n . 7 dipendenti così ripartiti per qualifica:
 
IV: n. 1
 
V: n. 3
 
VI: n. 1
 
VII: n. 1
 
VIII: n. 1
 
prima qualifica dirigenziale: n. 1
q) 
Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo: n. 10 dipendenti così ripartiti per qualifica:
 
IV: n. 4
 
V: n. 3
 
VI: n. 1
 
VII: n. 1
 
VIII: n. 1
 
prima qualifica dirigenziale: n. 1
r) 
Parco naturale di Rocchetta Tanaro: n. 7 dipendenti così ripartiti per qualifica:
 
IV: n. 2
 
V: n. 2
 
VI: n. 1
 
VII: n. 1
 
VIII: n. 1
 
prima qualifica dirigenziale: n. 1
s) 
Riserva naturale speciale dell'Orrido e Stazione di Leccio di Chianocco: n. 3 dipendenti di V qualifica: sulla base di apposita convenzione con l'Ente Parco naturale dell'OrsieraRocciavrè, la Riserva si può avvalere del personale del Parco stesso;
t) 
Parco naturale della Rocca di Cavour: n. 6 dipendenti così ripartiti per qualifica
 
IV: n. 1
 
V: n. 2
 
VI: n. 1
 
VII: n. 1
 
VIII: n. 1
 
prima qualifica dirigenziale: n. 1
u) 
Parco naturale dell'Alta Valsesia: n. 13 dipendenti così ripartiti per qualifica:
 
IV: n. 2
 
V : n. 7
 
VI: n. 2
 
VII: n. 1
 
VIII: n. 1
 
prima qualifica dirigenziale: n. 1
v) 
Parco naturale della Valle del Ticino: n. 28 dipendenti così ripartiti per qualifica:
 
IV: n. 8
 
V: n. 11
 
VI: n. 5
 
VII: n. 3
 
VIII: n. 1
 
prima qualifica dirigenziale: n. 1
z) 
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo: n. 17 dipendenti così ripartiti per qualifica:
 
IV: n. 2
 
V: n. 10
 
VI: n. 3
 
VII: n. 1
 
VIII: n. 1
 
prima qualifica dirigenziale: n. 1
w) 
Parco naturale dei Lagoni di Mercurago: n. 10 dipendenti così ripartiti per qualifica:
 
IV: n. 3
 
V: n. 4
 
VI: n. 1
 
VII: n. 1
 
VIII: n. 1
 
prima qualifica dirigenziale: n. 1
2. 
I dipendenti inquadrati nella prima qualifica dirigenziale previsti nelle piante organiche di cui al comma precedente svolgono le funzioni di Direttore del Parco o della Riserva naturale.
3. 
La dotazione organica dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani, prevista all' art. 7 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 28 , e successive modificazioni, in 110 unità è così modificata e ridotta a 102 dipendenti così ripartiti per qualifica:
 
III: n. 2
 
IV: n. 22
 
V: n. 45
 
VI: n. 15
 
VII: n. 8
 
VIII: n. 7
 
prima qualifica dirigenziale: n. 2
 
seconda qualifica dirigenziale: n. 1 con funzioni e qualifica di Direttore.
Art. 3. 
(Profili professionali)
1. 
I profili professionali del personale di cui alla presente legge sono stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale entro il 29 febbraio 1989 e gli stessi avranno valore vincolante per gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali.
2. 
La corrispondenza tra posti in organico e profili professionali viene stabilita in sede di contrattazione tra ogni singolo Ente di gestione e Organizzazioni Sindacali, a norma dell'art. 3, primo comma, sub b), della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 .
3. 
Quando le piante organiche di cui alla presente legge prevedono un solo posto alla IV qualifica, il profilo professionale da attribuirsi è sempre di tipo amministrativo.
4. 
(...)
[1]
5. 
Tra i dipendenti inquadrati nella VI qualifica deve essere sempre contemplata la figura di tecnico dell'area di vigilanza: nel caso in cui sia previsto un solo posto in tale qualifica, il profilo professionale da attribuirsi è quello di tecnico dell'area di vigilanza. Al personale di VI qualifica che svolga le funzioni di cui al presente comma sono attribuite le funzioni di polizia giudiziaria.
6. 
Quando le piante organiche di cui alla presente legge prevedono un solo posto alla VII qualifica, il profilo professionale da attribuirsi è sempre di tipo amministrativo.
Art. 4. 
(Direttori)
1. 
Ai fini della determinazione della qualifica apicale delle dotazioni organiche, la struttura organizzativa di ogni singolo Parco o Riserva naturale prevista dalla presente legge è considerata equivalente al Servizio regionale di cui agli artt. 3 e 13 della legge regionale 17 settembre 1986, n. 42 , fatta eccezione per l'Azienda regionale dei Parchi suburbani di cui al comma 3 del precedente art. 2 la cui struttura organizzativa è considerata equivalente al Settore di cui agli artt. 2 e 12 della legge regionale 17 settembre 1986, n. 42 .
2. 
I Direttori dei Parchi e delle Riserve naturali inquadrati nella prima qualifica dirigenziale hanno il compito di dirigere, coordinare e sorvegliare tutta l'attività del Parco o della Riserva naturale, ne rispondono direttamente agli organi di gestione, partecipano con voto consultivo alle riunioni degli organi medesimi, curano l'esecuzione delle deliberazioni, esercitano ogni altro compito inerente all'attività del personale ed alla gestione del Parco o della Riserva naturale.
3. 
Oltre ai compiti di cui al comma precedente, ai Direttori inquadrati nella prima qualifica dirigenziale, nell'esercizio delle funzioni dirigenziali di cui agli artt. 15, 16 e 17 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 , competono inoltre: a ) la firma dei contratti e delle convenzioni nei limiti fissati nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula; b) l'emanazione di atti a rilevanza esterna loro attribuiti da leggi regionali o delegati agli organi di gestione nel rispetto delle norme statutarie; c) la rappresentanza dell'Amministrazione dell'Ente e la cura degli interessi stessi.
4. 
Per il Direttore dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani è confermata, per i particolari compiti gestionali svolti dall'Azienda, la seconda qualifica dirigenziale già prevista dalla legge regionale 5 aprile 1985, n. 28 .
Art. 5. 
(Norme transitorie e finali)
1. 
I posti di VIII qualifica previsti per ogni singolo Parco o Riserva naturale al precedente art. 2, fatta esclusione per quelli dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani, sono soppressi dalla data di nomina dei vincitori dei concorsi per la copertura dei singoli posti di prima qualifica dirigenziale.
2. 
Fino al momento della copertura definitiva dei posti di prima qualifica dirigenziale di cui al comma precedente, le funzioni di Direttore dei Parchi o delle Riserve naturali previste dall'art. 2 del Regolamento allegato alla legge regionale 5 aprile 1985, n. 28 , continuano ad essere svolte dal personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nell'VIII qualifica funzionale, con funzioni di Direttore, senza che ciò comporti titolo all'attribuzione di mansioni superiori.
3. 
Qualora dopo la soppressione dei posti di cui al comma 1. risultino in servizio presso i Parchi o le Riserve naturali dipendenti inquadrati nell'VIII qualifica funzionale, tale personale è trasferito, anche a domanda, a posti vacanti di pari qualifica e di analogo profilo professionale, nei ruoli della Regione ovvero d'intesa con l'Amministrazione interessata, a posti vacanti nei ruoli di uno degli Enti del comparto di cui all' art. 4 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 .
4. 
I trasferimenti di cui al comma 4 sono disposti ai sensi e con le modalità previste dall' art. 6 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 , e delle norme corrispondenti previste dalla legge regionale di recepimento dell'accordo nazionale di lavoro per gli anni 19851987.
5. 
In assenza di posti di analogo profilo professionale nell'ambito della Regione, il dipendente rimane in soprannumero nel Parco o nella Riserva naturale di appartenenza fino al verificarsi della vacanza.
6. 
Per la copertura dei posti delle piante organiche di cui alla presente legge trovano applicazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 28 , e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni previste dalle leggi regionali per il personale dipendente dalla Regione.
Art. 6. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti al capitolo 7910 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1989, ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Art. 7. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale" della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 45, sesto comma, dello Statuto regionale .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 gennaio 1989
Vittorio Beltrami

Note:

[1] Il comma 4 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 del 1995.