Legge regionale n. 13 del 23 gennaio 1989  ( Versione vigente )
"Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 52 , istitutiva del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo".
(B.U. 01 febbraio 1989, n. 5)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
La planimetria in scala 1:25.000 allegata alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 52 , è sostituita dalla planimetria in scala 1:25.000 allegata alla presente legge.
Art. 2. 
1. 
Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 52 , è così sostituito: "
I confini del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, incidente sui Comuni di Bosio, Casaleggio Boiro, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato e Voltaggio, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge
".
Art. 3. 
1. 
Art. 4. 
1. 
L' art. 7 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 52 , è così sostituito: "
Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
a)
n. 5 rappresentanti, di cui due della minoranza, del Comune di Bosio e n. 3 rappresentanti di cui uno della minoranza, per ciascuno degli altri Comuni interessati, eletti da ciascun Consiglio Comunale;
b)
n. 3 rappresentanti della Comunità Montana Alta Val Lemme ed Alto Ovadese, di cui uno della minoranza;
c)
n. 3 rappresentanti della Provincia di Alessandria, di cui uno della minoranza;
d)
n. 2 rappresentanti della frazione Capanne di Marcarolo, scelti dal Consiglio Comunale di Bosio tra i residenti nella frazione.
L'elezione dei soggetti di cui al comma precedente deve avvenire entro 15 giorni dall'approvazione dello Statuto .
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni: decadono in ogni caso al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti.
In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.
Finchè non sia riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione sono prorogati i poteri del precedente
".
Art. 5. 
1. 
All' art. 12, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1979, n. 52 , le parole "
la costruzione di nuovi edifici od opere
" sono precedute dalle parole "
Fino all'approvazione del Piano dell'area
".
Art. 6.[1] 
1. 
Il Piano dell'area del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 29 ottobre 1987, n. 636-13402 ai sensi dell' articolo 16 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 52 (Istituzione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo) ed a norma dell' articolo 1 bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 , vige ed esplica i suoi effetti esclusivamente sul territorio dell'area protetta i cui confini sono individuati nella planimetria di cui all'articolo 2.
2. 
Il Piano dell'area di cui al comma 1 è sottoposto a revisioni periodiche secondo le procedure previste dall' articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 ''Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia) '', modificato dall' articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 gennaio 1989
Vittorio Beltrami

Allegato A 
OMISSIS

Note: