Legge regionale n. 11 del 23 gennaio 1989  ( Versione vigente )
"Nomina di un Commissario per la gestione dell'attività pendente della disciolta USSL 1/23 (Torino) di cui alla L.R. 13 agosto 1986, n. 35 ".
(B.U. 01 febbraio 1989, n. 5)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La gestione dell'attività pendente della disciolta U.S.S. L. 1/23 (Torino) di cui all' art. 10 della L.R. 13 agosto 1986, n. 35 , viene svolta da un Commissario coadiuvato da due sub-commissari, con la collaborazione, ove occorra, delle UU.SS.SS.LL. sub-comunali interessate.
 
Il Commissario ed i sub-commissari sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
 
Al Commissario spetta l'indennità di carica prevista per il Presidente del Comitato di Gestione di U.S.S.L. di cui all' art. 7 della L.R. 23 febbraio 1985, n. 14 ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute di cui all' art. 15 della L.R. 21 gennaio 1980, n. 3 . Ai sub-commissari spetta l'indennità di carica prevista per i componenti del Comitato di Gestione di cui all' art. 7 della L.R. 23 febbraio 1985, n. 14 ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute di cui all' art. 15 della L.R. 21 gennaio 1980, n. 3 .
 
Con il decreto di cui al 2° comma viene individuato il personale delle UU.SS.LL. sub-comunali di Torino assegnato per lo svolgimento dell'attività pendente e la sede dell'attività stessa.
 
A decorrere dalla data della nomina del Commissario di cui al precedente 2° comma, cessa la competenza sull'attività pendente dell'U.S.S.L. sub-comunale n. 1 prevista dal 4° comma dell'art. 10 della citata L.R. 13 agosto 1986, n. 35 . Il Presidente del Comitato di Gestione della U.S.S.L. sub-comunale n. 1 trasferisce formalmente al Commissario gli atti della gestione pendente già definiti e quelli in corso di trattazione alla data di cessazione dell'attività di cui in precedenza.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 gennaio 1989
Vittorio Beltrami