a condizione che la professionalità richiesta non consenta di utilizzare il personale regionale ovvero che l'urgenza dell'espletamento della collaborazione e l'assenza di personale in possesso dei requisiti di professionalità necessari all'espletamento della stessa non consenta l'assunzione di nuovo personale mediante pubblico concorso, ovvero ancora quando il personale regionale in possesso della professionalità richiesta sia impegnato in attività non altrimenti espletabili.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 2 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 36 del 1991.
[2] L'articolo 2 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 42 del 1988.
[3] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 36 del 1991.
[4] Nel comma 2 dell'articolo 7 le parole "sentita la Commissione programmazione e bilancio" sono state soppressse ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 36 del 1991.
[5] L'articolo 7 bis è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 42 del 1988.
[6] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 36 del 1991.
[7] L'articolo 11 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 14 del 2006.
[8] L'articolo 11 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 36 del 1991.