Legge regionale n. 50 del 23 dicembre 1988  ( Versione vigente )
"Misure urgenti di adeguamento del piano Socio-Sanitario Regionale approvato con L.R. 3 maggio 1985, n. 59 e prorogato con L.R. 15 giugno 1988, n. 30 ".
(B.U. 28 dicembre 1988, n. 52)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Al punto 2.3.5.4 dell'Allegato B, legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 , viene aggiunto il seguente ultimo comma: "
10.
In attesa della definizione della rete di cui sopra vengono istituiti servizi di gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso gli ospedali S. Giovanni Vecchio e Nuova Astanteria Martini di Torino
".
Art. 2. 
1. 
Il penultimo capoverso della tabella n. 1 dell'Allegato B della L.R. 3 maggio 1985, n. 59 , riferita all'U.S.S.L. TO I, viene sostituito come segue: "
Con atto formale l'U.S.S.L. TO I provvede alla distribuzione del totale di 160 p.l. tra le divisioni attualmente in esercizio e formalmente istituite e precisamente oncologia 25 posti, chirurgia generale 80 posti, radioterapia 25 posti, nonchè la divisione di medicina generale, non ancora istituita, 30 posti.



Inoltre l'U.S.S.L. TO I istituisce formalmente la divisione di medicina generale, ed i servizi di laboratorio analisi, di anestesia e rianimazione e di gastroenterologia ed endoscopia digestiva
".
Art. 3. 
1. 
La tabella 1 dell'Allegato B della L.R. 3 maggio 1985, n. 59 , riferita all'U.S.S.L. TO VI (già TO IX, così modificata a norma della L.R. 23 gennaio 1987, n. 7 ), viene integrata come segue: "
L'U.S.S.L. TO VI (già TO IX, così modificata a norma della L.R. 23 gennaio 1987, n. 7 ) istituisce formalmente il servizio di gastroenterologia ed endoscopia digestiva.
".
Art. 4. 
1. 
La tabella n. 1 dell'Allegato B della L.R. 3 maggio 1985, n. 59 , riferita all'U.S.S.L. TO X (già TO IV, così modificata a norma della L.R. 23 gennaio 1987, n. 7 ), viene sostituita come segue: "
Prova U.S.S.L. TO X (già TO IV, così modificata a norma della L.R. 23 gennaio 1987, n. 7 ).



Nell'U.S.S.L. TO X (già TO IV, così modificata a norma della L.R. 23 gennaio 1987, n. 7 ) è in corso di costruzione l'ospedale V. Valletta. I servizi e i reparti sono i seguenti:

Servizi

- D.E.A. di 1. livello

- anestesia e rianimazione 6 letti

- radiodiagnostica

- laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche

- anatomia e istologia patologica

- recupero e rieducazione funzionale 15 letti

- farmacia

- antenna trasfusionale

- cardiologia 15 letti

- nefrologia e dialisi con 14 posti dialisi

- psichiatria 15 letti

- odontoiatria

- medicina del lavoro

Reparti

- medicina generale 50 letti

- geriatria 60 letti

- oncologia con indirizzo geriatrico 60 letti

- chirurgia generale 50 letti

- neurologia 15 letti

- pneumologia 30 letti

- oculistica 15 letti

- ortopedia-traumatologia 30 letti

- otorinolaringoiatria 15 letti

- urologia 30 letti.



Il reparto di pneumologia sarà attivato tramite trasferimento dal S. Luigi di Orbassano e il reparto di ortopedia-traumatologia tramite trasferimento dal C.T.O.



Inoltre nella struttura sarà localizzato il poliambulatorio di tipo A.



Le indicazioni suddette costituiscono il riferimento per la definizione del progetto edilizio relativo al completamento della struttura già in parte realizzata; le eventuali variazioni di dotazione di posti letto per i reparti ed i servizi, che si rendessero opportune in sede di progettazione in relazione all'esame di compatibilità degli spazi disponibili nella struttura esistente rispetto alle funzioni descritte, saranno recepite in sede di formulazione del prossimo Piano Socio-Sanitario Regionale, tenendo conto comunque che i posti letto complessivi non devono superare le 450 unità.



Le indicazioni relative ai centri di supporto e riferimento saranno dati al momento dell'entrata in funzione dello stabilimento ospedaliero.



Frattanto l'U.S.S.L. TO X (già TO IV, così modificata a norma della L.R. 23 gennaio 1987, n. 7 ), si appoggerà agli stabilimenti ospedalieri di TO VIII (già TO II, così modificata a norma della L.R. 23 gennaio 1987, n. 7 ) e TO IX (già TO III, così modificata a norma della L.R. 23 gennaio 1987, n. 7 ).



Quanto sopra fermo restando i contenuti del protocollo d'intesa Regione Piemonte e Istituto Nazionale di Riposo e cura per Anziani ''Vittorio Emanuele II'' (I.N.R.C.A.) già stipulato e gli eventuali protocolli d'intesa aggiuntivi necessari per l'attuazione del presente articolo
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 dicembre 1988
Vittorio Beltrami