Legge regionale n. 43 del 17 ottobre 1988  ( Versione vigente )
"Integrazione articolo 5, legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 ".
(B.U. 26 ottobre 1988, n. 43)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 5 della L.R. 5 novembre 1987, n. 55 , è integrato mediante l'inserimento, in calce, del seguente comma: "
Limitatamente agli accertamenti preventivi e periodici previsti dal D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 , i laboratori possono effettuare prelievi anche sui posti di lavoro presso locali idonei o mediante strutture mobili dandone comunicazione all'U.S.S.L. ove ha sede l'azienda presso la quale si eseguono i prelievi; la responsabilità igienico organizzativa dei prelievi è del Direttore di cui al successivo articolo 10
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 ottobre 1988
Vittorio Beltrami