Legge regionale n. 3 del 19 gennaio 1988  ( Versione vigente )
"Modifica della L.R. 17 luglio 1986, n. 27 'Definizione delle modalità di corresponsione dei compensi ai componenti le Commissioni di concorso nelle Unità Socio Sanitarie Locali '".
(B.U. 27 gennaio 1988, n. 4)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Fino alla emanazione del decreto interministeriale previsto dall'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Ministero della Sanità 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, ai componenti ed ai segretari delle Commissioni esaminatrici di concorsi e delle selezioni per l'assunzione del personale delle Unità Socio Sanitarie Locali, espletati successivamente all'entrata in vigore della legge 20 maggio 1985, n. 207 , sono dovuti i seguenti compensi lordi:
a) 
L. 600.000 per i concorsi a posti di personale laureato di posizione funzionale apicale;
b) 
L. 500.000 per i concorsi a posti di personale laureato esclusi quelli della posizione funzionale apicale;
c) 
L. 400.000 per i concorsi a posti di personale non laureato esclusi quelli di cui alla successiva lettera d) ;
d) 
L. 300.000 per i concorsi a posti di personale addetto a mansioni elementari.
 
Quando i candidati presenti alla prima prova di esame siano in numero superiore a cento, ma inferiore a duecento, i compensi di cui al precedente comma sono integrati con un ulteriore assegno di L. 100.000; quando siano superiori a duecento, ma inferiori a trecento, l'assegno integrativo è di L. 200.000; quando superino comunque le trecento unità, l'assegno integrativo è di L. 300.000.
 
In caso di sostituzione dei componenti o del segretario delle Commissioni, il compenso così come determinato ai precedenti commi, è corrisposto al sostituto in misura proporzionale al numero delle sedute a cui ha partecipato.
 
Ai componenti, nonchè ai segretari delle Commissioni indicate nella presente legge, spettano altresì, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta, secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
 
Le presenti indennità sono forfettarie della prestazione resa e quindi non si dà in ogni caso luogo al pagamento di eventuali ore di lavoro straordinario.
 
Ai membri delle Commissioni di concorso è data la facoltà di fruire del servizio di mensa previsto dalla Unità Socio Sanitaria Locale per i propri dipendenti ai sensi dell' art. 31 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 e con le stesse modalità e costi.
Art. 2. 
 
Nel periodo transitorio previsto dall' art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 , le spese derivanti dall'espletamento delle procedure concorsuali sono liquidate dalle Unità Socio Sanitarie Locali che hanno bandito il concorso e fanno carico ai rispettivi bilanci.
Art. 3. 
 
Gli artt. 1 e 2 della legge regionale 17 luglio 1986, n. 27 , sono abrogati.
Art. 4. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell' art. 45, 6° comma dello Statuto regionale .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 19 gennaio 1988
Vittorio Beltrami